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Abolito il ricorso al ribasso d’asta per i costi della sicurezza

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 4237 volte.

ramiste

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Catania
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Medico del Lavoro
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847
  • Abolito il ricorso al ribasso d’asta per i costi della sicurezza
  • (17/08/2007 09:57)

L’art. 8 della Legge 123/07, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre a quanto già ricordato nelle News del sito, reca tra l’altro una norma di modifica del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (si ricorda che il testo integrale della Legge è disponibile su Internet e può essere consultato sul sito ufficiale della GU: http://www.gazzettaufficiale.it/g...edaz=007G0138&tmstp=1186988478850 )
L’articolo è il seguente (cito integralmente):
“Art. 8 – Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.”
E’ importante ricordare questo passaggio, per i MeLC, in quanto viene così messa definitivamente la parola “fine” a pratiche poco ortodosse, invalse un po’ dappertutto nel nostro paese, secondo le quali anche le prestazioni necessarie per la consulenza specialistica del medico competente e la relativa sorveglianza sanitaria presso gli enti pubblici venivano richieste con procedure analoghe, talora esplicitamente proprio “a ribasso d’asta”.
Sarà opportuno, da parte di tutti, vigilare con attenzione sulla corretta applicazione di questo articolo della nuova Legge, segnalando agli organi competenti eventuali inadempienze o misconoscimenti della normativa.

lombait

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  • Re: Abolito il ricorso al ribasso d’asta per i costi della sicurezza
  • (22/08/2007 09:27)

Grazie per l'indicazione del link. Segnalo come "particolarmente" interessante il passaggio all'art. 1 comma 6 lettera g "revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi..." Riusciremo finalmente a riappropiarci delle nostre competenze? Nulla di personale contro igienisti e medici legali.

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