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controlli ASL art.40

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 4863 volte.

cliama

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  • controlli ASL art.40
  • (06/03/2010 10:32)

Ieri gli ispettori dell'ASL si sono recati in una Ditta che effettua deposito e commercio di materiale edilizio e ha "prelevato" le cartelle di rischio dei lavoratori. Ha detto al titolare che sulla base della relazione annuale del mio collega che mi ha preceduto del 2009(leggi art.40) ha in atto verifiche rispetto al piano di sorveglianza sanitaria e ai controlli effettuati dai lavoratori nel 2009.
MI chiedo se è legittimo che l'organo di controllo porti via le cartelle invece che consultarle in loco. Se vengono smarriti esami e fogli di diario e poi ne viene contestata l'assenza da parte dell'ASL?
Oltre al fatto che la eventuale perdita di esami può creare il problema della mancanza di dati storici che in qualunque momento può essere necessario consultare.
Qualcuno ha avuto verifiche di questo tipo? Cosa vogliono controllare che il piano di sorveglianza sanitaria sia congruo con gli esami effettuati? E se manca un esame e lo contestano (e magari lo hanno perso fra le loro carte)?

cliama

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 18:59)

cliama il 06/03/2010 10:32 ha scritto:
Ieri gli ispettori dell'ASL si sono recati in una Ditta che effettua deposito e commercio di materiale edilizio e ha "prelevato" le cartelle di rischio dei lavoratori. Ha detto al titolare che sulla base della relazione annuale del mio collega che mi ha preceduto del 2009(leggi art.40) ha in atto verifiche rispetto al piano di sorveglianza sanitaria e ai controlli effettuati dai lavoratori nel 2009.
MI chiedo se è legittimo che l'organo di controllo porti via le cartelle invece che consultarle in loco. Se vengono smarriti esami e fogli di diario e poi ne viene contestata l'assenza da parte dell'ASL?
Oltre al fatto che la eventuale perdita di esami può creare il problema della mancanza di dati storici che in qualunque momento può essere necessario consultare.
Qualcuno ha avuto verifiche di questo tipo? Cosa vogliono controllare che il piano di sorveglianza sanitaria sia congruo con gli esami effettuati? E se manca un esame e lo contestano (e magari lo hanno perso fra le loro carte)?

Scusate ma qualcuno può rispondermi sulla domanda che ho posto? Vorrei sapere come comportarmi e se è legittimo il comportamento dell'ASL.

Grazie

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 19:20)

scusa se rispondo con un po' di ritado... alla luce dell'art. 13 comma 2 e comma 7 del D.Lgs. 81/08, non sono del tutto sicuro che la documentazione sanitaria custodita in azienda (cartella sanitaria e di rischio), oltretutto custodita, secondo l'art. 25 comma 1 lettera c, sotto responsabilità del medico competente e "conservata con salvaguardia del segreto professionale" e "nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196" (art. 25 cooma 1 lettera d) possa essere assoggettata all'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che consente agli "ispettori del lavoro.... facoltà di... chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito" e "...di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali"... tra l'altro, il DPR fa riferimento agli Ispettori del Lavoro (peraltro all'epoca i servizi SPRESAL erano ancora di là da venire)... temo quindi che la questione sia complessa e cmq di poco chiara interpretazione... in una situazione analoga alla tua, peraltro, è risultato inutile anche richiedere chiarimenti al garante della privacy, il cui ufficio si è esibito nell'italico gioco de pesce in barile... giova forse ricordarti che i colleghi ASL sono UdPG? spero almeno abbiano rilasciato un verbale o altro documento al DdL o a chi per lui...

Gennaro

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 19:26)

cliama il 06/03/2010 10:32 ha scritto:
MI chiedo se è legittimo che l'organo di controllo porti via le cartelle invece che consultarle in loco.

SI

Se vengono smarriti esami e fogli di diario e poi ne viene contestata l'assenza da parte dell'ASL?

PENSO CHE NON SIA MAI CAPITATO,

Qualcuno ha avuto verifiche di questo tipo? Cosa vogliono controllare che il piano di sorveglianza sanitaria sia congruo con gli esami effettuati?

SI, INOLTRE ALCUNI "ISPETTORI MEDICI" VALUTANO
LA QUALITA' DEGLI ESAMI EFFFETTUATI,
SE LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO è CONFORME A QUELLA STABILITA DALL'ALLEGATO 3A
SE CI SONO SOSPETTE MALATTIE PROIFESSIONALI NON DENUNCIATE/REFERTATE

Saluti:)

Gennaro Bilancio

Gennaro

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 19:28)

Ho inserito le mie risposte nel corpo del tuo messaggio,

Gennaro Bilancio

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 20:58)

[cite]Gennaro il 08/03/2010 07:28 ha scritto:

Caro Gennaro,
siamo poi così sicuri che sia legittimo? Ho citato sia il T.U. sia il D.P.R. ma non ho notizia di alcuna sentenza giurisprudenziale in materia; tu ne hai? Se poi vuoi dire che oramai è prassi diffusa, è un altro conto... ma ti assicuro che l'integrità delle cartelle è a rischio, e che peraltro (forse perchè consapevoli di muoversi su un terreno "infido"?) nel mio caso i colleghi della ASL si sono ben guardati dal rilasciare qualsivoglia documentazione dell'avvenuta "presa visione"!

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 21:00)

PS: tra l'altro il D.P.R. citato parla di "copia" della documentazione, non di ritirare documentazione originale!

gab1958

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (08/03/2010 22:05)

Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria quindi credo proprio possano mettere sotto sequestro tutto cio' che vogliono.
Previo ovviamente rilascio di verbale di sequesto.
Sono a conoscenza di altri casi in lombardia
Nello specifico delle cartelle sono state sequestrate, portate presso la sede della ASL, convocato il medico del lavoro ed aperte in sua presenza. Analizzate, commentate, in qualche caso contestate ecc. ecc.

colombos

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 08:50)

Buongiorno a tutti

Personalmente mi sono trovato nella stessa situazione per ben tre volte.
Ho cortesemente chiesto ai medici UPG dell'ASL chiedendo spiegazioni, in quanto non "potrebbero" uscire per una ispezione basandosi sulle denunce di M.P. segnalate durante l'invio dell'allegato art.40.
La risposta non mi è mai stata data, ma per fortuna, ho trovato UPG con cui ragionare e confrontarmi.

sportgooffy

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  • Re: controlli ASL art.40
  • (09/03/2010 09:54)

gab1958 il 08/03/2010 10:05 ha scritto... "Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria quindi credo proprio possano mettere sotto sequestro tutto cio' che vogliono.
Previo ovviamente rilascio di verbale di sequesto".

Non so se nel caso di Cliama si sia provveduto ad un formale sequestro delle cartelle sanitarie e di rischio (informandone cmq il PM, mi auguro, come è loro obbligo... ma cedo il passo a chi ha maggiori competenze giuridiche sull'argomento)... certo, se questo fosse il caso, vorrebbe dire che l'OdV ha utilizzato i dati inviati ex art. 40 come fonte di notizia di reato, ed agito di conseguenza... con buona pace del loro utilizzo a fini epidemiologici-scientifici"

"Sono a conoscenza di altri casi in lombardia
Nello specifico delle cartelle sono state sequestrate, portate presso la sede della ASL, convocato il medico del lavoro ed aperte in sua presenza. Analizzate, commentate, in qualche caso contestate ecc. ecc."

Per puro esercizio di stile...
Dalla legge legge 833/78, istitutiva del SSN (e quindi anche dei servizi SPRESAL)...
art 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente, abrogato] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e, abrogato] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (G.U. 1° luglio 1955, n. 149).
Art. 8
Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.
Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.
Segue quindi il link di wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_giudiziaria#cite_ref-6

Personalmente, al di là della qualifica riconosciuta di UdPG, mi sembrava di poter ritenere che i compiti previsti dalla norma fossero (volutamente?) limitati “alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”... per intenderci, ispeziono l'azienda e lì in sede (se quella è la sede deputata alla conservazione delle cartelle) provvedo alla verifica del caso... se ritengo emergano illeciti, provvedo al sequestro (facoltà ovviamente consentita, se in corso di accertamenti, dovessero apprendere notizia di reato)... per restare all'esperienza personale, ho visto sia limitarsi ai sopralluoghi sui luoghi di lavoro, sia ai “sequestri” (?) delle cartelle sanitarie e di rischio...

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