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Mobbing: Note circa la tutela assicurativa - Agosto 2006

In questi ultimi anni, il cosidetto "mobbing" si è imposto all'attenzione degli studiosi e dell'opinione pubblica in virtù dell'accresciuta sensibilità sociale rispetto a comportamenti non certo nuovi: prevaricazioni e soprusi in danno dei prestatori d'opera.

In merito alla tutela assicurativa che l'INAIL può garantire anche a questa fattispecie occorre dapprima sottolineare il mutamento di prospettiva connesso all'introduzione nella copertura indennitaria del danno biologico.

Questo fatto non solo ha modificato la disciplina indennitaria nell’erogazione delle prestazioni economiche per le conseguenze permanenti, ma ha prodotto anche un approccio sostanzialmente diverso.

Al centro del sistema, come oggetto principale di protezione, è posta la salute, da tutelare in via immediata secondo i principi costituzionali; inoltre, la copertura assicurativa si estende non più solo agli eventi incidenti sull'attitudine al lavoro e sulla capacità di guadagno, ma a tutti quelli lesivi dell'integrità psico-fisica della persona e suscettibili di valutazione medico legale.

Anche l'ambito oggettivo della tutela si è progressivamente ampliato attraverso una serie di interventi giurisprudenziali e normativi che hanno ridefinito in senso più estensivo la nozione di "occasione di lavoro".

Fondamentale, per l'evoluzione della tutela rispetto all'impianto originario, fu la sentenza n° 179/88 della Suprema Corte, fortemente innovativa nel senso di superare, in materia di M.P., il sistema tabellare chiuso, costruito a misura di un rischio predeterminato: fu introdotto il sistema misto che estese la garanzia assicurativa a tutte le malattie da lavoro di fosse provabile l'eziologia professionale.

Il principio è stato ribadito dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 38/2000, laddove si prevede la possibilità di considerare... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 ... delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale...

In tal modo si è spostata l'attenzione dal concetto di "lavorazione" a quello ben più ampio di "lavoro", consentendo all'assicurato di provare l'origine professionale di una patologia non tabellata, non solo in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta ma anche a quelli più generalmente connessi agli aspetti organizzativi e relazionali dell'ambiente socio-economico lavorativo.

In questo contesto pensiamo allora a come sono mutati i tradizionali processi organizzativi e produttivi - terziarizzazione, flessibilità, precarizzazione del rapporto di lavoro - e a come, progressivamente, gli ambienti di lavoro e di vita sono andati a sovrapporsi: tutto questo ha determinato l'irrompere prepotente nella società di nuovi fattori di rischio con le inevitabili ricadute in termini di disagi e, talora, di veri e propri danni biologici.

Diffusione, quindi, di nuove patologie, per lo più a genesi multifattoriale, che si caratterizzano per essere correlate al lavoro, più che causate in senso stretto, ma che trovano nel lavoro stesso un fattore eziologicamente rilevante, in associazione ad altri fattori legati all'ambiente di vita e alle condizioni del soggetto; questo vale a sottolineare come il confine tra rischio lavorativo vero e rischio d'ambiente tenda a divenire sempre più labile.

Ne consegue che il lavoratore che abbia contratto una malattia, a seguito di condotte mobbizzanti esercitate a suo danno, può ottenere il riconoscimento del diritto alla tutela sociale quando sia provato che la patologia è stata causata/concausata dalle particolari condizioni nelle quali si è svolta l'attività lavorativa, condizioni che debbono configurarsi, per un doveroso principio di cautela, come rilevanti fattori di rischio ai fini indennitari.

Quindi, un rischio professionale significativo nelle azioni mobbizzanti: non è invece necessaria, ai fini della tutela sociale, la prova dell'intento persecutorio.

La funzione indennitaria dell'INAIL, infatti, non ha finalità risarcitoria, essendo invece orientata alla rapida liberazione del lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia.

Il diritto all'indennizzo, quindi, è dovuto per il semplice fatto obiettivo che il lavoratore ha subito un pregiudizio causato dall'attività lavorativa e deriva dall'inderogabile dovere di protezione sociale che incombe sulla collettività e, per essa, sullo Stato. La tutela sociale, infatti, garantisce esclusivamente un equo ristoro del danno.

Ai fini della tutela indennitaria, la condotta illecita imputabile a uno o più soggetti sarà ammessa come rischio tutelabile solo in ragione della sua origine professionale e solo in quanto produttiva di un danno psico-fisico; di fronte ad un evento lesivo dovrà dunque verificarsi se si è concretizzato un danno indennizzabile, ai sensi dell'art. 13 DL 38/00, perché causato da un fattore di rischio lavorativo oggettivamente riscontrabile, specifico o ambientale che sia.

In altre parole, ai fini della tutela assicurativa di un danno a persona si segue una prospettiva diversa dalla tutela risarcitoria propria del giudice: l'INAIL accerta il carattere professionale dell'evento, a prescindere dai connotati soggettivi dell'azione, il giudice invece accerta l'imputabilità rispetto alla condotta, colposa o dolosa, del o dei soggetti responsabili.

In quanto al rischio assicurato ricordiamo che, ai sensi del T.U. (art. 1, I° comma), è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato quando si svolge in ambiente pericoloso e la copertura è estesa a tutti i lavoratori costretti, per ragioni professionali, a frequentare quell'ambiente.

Sul rischio mobbing, si può affermare che le disfunzioni "organizzative" eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro possono configurare un autonomo fattore di "rischio di sistema", tanto che viene resa operativa la tutela di eventi correlati alla cosiddetta costrittività organizzativa, intesa come specifica condizione di rischio ambientale, derivante dall'insieme delle oggettive incongruenze rilevabili nei processi organizzativi e decisionali e concernente tutti gli aspetti della realtà lavorativa.

Unicamente in questo ambito, del "rischio sistema", è possibile collocare il mobbing.

Qualora le azioni mobbizzanti non siano riconducibili ad un fattore di rischio oggettivo, quale l'organizzazione del lavoro globalmente intesa, né siano connotate da specifica origine/finalità lavorativa ma legate unicamente all'interagire di persone sul luogo di lavoro, quindi condizioni comuni agli ambienti di vita, diventa difficile anzi improprio ipotizzare l'operatività della tutela assicurativa per l'assenza del carattere professionale del rischio considerato.

Il rischio, per la garanzia assicurativa, deve, ripeto, essere riconducibile ad un rischio di sistema insito nell'ambiente di lavoro.

Circa la verifica medico legale del nesso si tratta di valutare l'efficienza della causa lavorativa e di definirne l'idoneità a produrre l'evento lesivo.

Al riguardo, sappiamo bene come la procedura che porta al riconoscimento o meno della malattia multifattoriale sia complicata, non facile né breve: si tratta di un percorso multi-step che, partendo dall'accertamento della diagnosi nonologica si snoda attraverso l'indagine accurata della anamnesi lavorativa e dell'analisi quali-quantitativa dei vari fattori, professionali e non, che entrano in gioco fra loro, per giungere infine alla diagnosi medico legale ovvero il giudizio epicritico che rappresenta la sintesi nobile dell'intero processo ed è il fulcro della verità eziologica.

Riguardo al nesso concausale la Giurisprudenza ha fornito piena ospitalità al principio di equivalenza delle cause, mutuato dal penale, secondo cui si riconosce efficacia causativa nel determinismo dell'evento a tutti i fattori che concorrono al suo verificarsi, con la sola eccezione di quelli che hanno carattere di causa efficiente ed esclusiva.

In proposito, si sottolinea l'importanza della lettera della Direzione Centrale Prestazioni, Sovrintendenza Medica e Avvocatura Generale, datata 16 febbraio 2006, avente per oggetto: criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate.

Nella medesima, dopo ampio argomentare, ci si riferisce a un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza e, per quanto riguarda il nesso concausale, ove gli agenti lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a determinare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea alla produzione della patologia, quest'ultima è da ritenere di origine professionale poiché l'esposizione a rischio di origine occupazionale rappresenta fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi.

Quindi valutazione ponderata e stima del "peso della causa lavorativa" ma anche delle concause extralavorative: l'applicazione del principio della equivalenza delle cause, comunque, ai fini della diagnosi medico legale nella tutela obbligatoria, non vuol dire considerare uguali tutti gli antecedenti che hanno avuto un qualche ruolo nell'iter eziopatogenetico della patologia indipendentemente dalla loro effettiva lesività (o raggio di azione), anche se minima, bensì che, diversamente da prima, dobbiamo valutare ogni singolo antecedente della costellazione multifattoriale senza esclusioni ovvero pari dignità epicritica.

Ovviamente, attribuiremo il riconoscimento della tutela in tutti quei casi per i quali sia dimostrato il peso di una azione lesiva che non sia stato né lieve né tantomeno marginale, ma che, secondo il giudizio di ragionevole credibilità, abbia avuto una incidenza sfavorevole significativa (media e/o elevata).

Ultime considerazioni e curiosità:
sappiamo che, in tema di esonero da responsabilità civile del datore di lavoro, non è compreso il danno biologico temporaneo, il cui risarcimento può essere richiesto dal lavoratore secondo le regole del diritto comune poichè è estraneo alla tutela infortunistica che non ne contempla l'indennizzabilità.

Ma non solo: l'art. 13 del D.L. 38 prevede una doppia soglia, la prima è quella del 6%, al di sotto della quale non si dà luogo all'erogazione di alcun indennizzo, la seconda, compresa tra il 6 e il 15%, nella quale viene indennizzato solo il danno biologico, mentre dal 16% in poi è previsto anche l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali attraverso una presunzione iuris et de iure.

Ebbene, ne consegue che il lavoratore mobbizzato avrebbe diritto ad agire non solo per le conseguenze menomative inferiori al 6% ma anche per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente a menomazioni inferiori al 16%, secondo le regole di diritto comune; del pari estraneo all'oggetto della tutela indennitaria è il danno morale per il cui risarcimento il lavoratore potrà agire analogamente ad altre voci di danno - lesione di valori inerenti alla persona - e il tutto ovviamente dovrà trovare una composizione più organica e soddisfacente in un futuro riassetto unitario se l'Istituto Assicuratore Pubblico vorrà continuare ad avere quella funzione indispensabile di terzietà e di neutralità che giustifica la condizione di monopolio in materia di sicurezza e di tutela del mondo del lavoro.

In ambito di P.A., è bene ricordare come il datore di lavoro pubblico sia tenuto a dare congrua motivazione dei provvedimenti organizzativi secondo il criterio della ragionevolezza e della trasparenza amministrativa, pertanto ne risponde in concorso con l'autore del fatto materiale dell'eventuale danno ingiusto.

Inoltre, poiché può configurarsi anche un danno erariale conseguente all'accertamento in sede penale o civile di fattispecie di mobbing, la sentenza del giudice ordinario offre al giudice contabile elementi idonei alla valutazione del dolo o della colpa grave che sono presupposto imprescindibile della responsabilità per danno erariale, essendo l'intenzionalità dei comportamenti elemento costitutivo di tale patologia.

E qui concludo veramente, augurandomi di aver potuto fornire qualche elemento di riflessione in più in una materia così delicata e complessa.

Dr. Carlo Carnevali

  • Dr. Carlo Carnevali, Sovrintendente Medico - Direzione Regionale Toscana

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