E' ormai imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM sull'allegato 3B, fortemente richiesto dalla SIMLII e da tutti i medici competenti e più volte annunciato dal sito. Il decreto del Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato firmato in data 6 agosto 2013, è stato già sottoposto alla revisione della Corte dei Conti e registrato, per cui se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai a giorni.
Dalle anticipazioni ufficiose, il DM prevederebbe la modifica dell’art. 4 del D.M. del 9 luglio 2012, differendo così l’obbligo sanzionato di presentazione dell’allegato 3B al primo trimestre dell’anno successivo alla realizzazione della piattaforma software predisposta dall’INAIL, cioè sostanzialmente al marzo 2014. Inoltre, allo scopo di chiudere l'attuale “fase di sperimentazione”, nella rìiunione del tavolo tecnico congiunto con le soietà scientifiche del 5 settembre u.s., è stato stabilito che la data ultima di accettazione dell'invio dei dati con l'attuale allegato 3B, utilizzando l'applicativo web predisposto dall'Inail, è fissata al 30 settembre 2013.
La redazione del sito MedicoCompetente.it è in grado di anticipare i contenuti del decreto, considerando tuttavia che tale informazione non ha alcun carattere di ufficialità e che occorre attendere in ogni caso la pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale per confrontarne i contenuti pubblicati con quanto anticipato. Per comodità dei nostri letttori, si ripropone l'intero DM del 9 luglio 2012, con le modifiche all'art. 4 apportare da questo nuovo decreto in oggetto.
DM 9 luglio 2012 - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'art. 40 del dlgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. 173 del 26/07/2012) – modificato dal DM 6 agosto 2013 (??)
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Decreta:
Art. 1 Finalità del decreto
1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 2 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.
3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Art. 3 Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.
2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.
Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l’allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.
3. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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