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Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice

Questo argomento ha avuto 18 risposte ed è stato letto 14199 volte.

mc pol

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (08/10/2012 11:02)

Non penso sia cosi!
Riporto un estratto della Legge 68/99; in particolare faccio riferimento al Capo I art. 1 comma 7 che cosi recita:
"I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità".
Qui è vero che in senso letterale la legge parla di "disabilità" e non di "inidoneità alla mansione specifica" ma credo che se l'eventuale inidoneità sia correlata alla suddetta disabilità, il datore di lavoro non possa procedere al licenziamento, nemmeno per un giudizio di inidoneità dato dal medico competente.
Naturalmente tale norma andrebe interpretata anche con le Sentenze. Potrebbe essere utile effettuare una ricerca in tal senso ma dubito che le Sentenze (notoriamente indirizzate a favore del lavoratore) facciano una inversione di marcia rispetto ad un'interpretazione che mi sembra più logica e naturale.

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57


--------------------------------------------------------------------------------


Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.
(Collocamento dei disabili).

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

mc pol

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (08/10/2012 11:10)

Aggiungo che, attenendoci ad un'interpretazione letterale della norma, la disabilità come conseguenza di infortunio o malattia professionale a cui faccio riferimento, dovrebbe comportare comunque il 33% di inabilità INAIL, in quanto "tale norma si applica" (art. 1 comma 1 lett. b): "alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti";
pertanto può essere accettabile che la tutela non riguardi ogni forma di infortunio o malattia professionale comportante una "generica disabilità".

sosi

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (09/10/2012 17:50)

mc pol il 08/10/2012 11:02 ha scritto:
Non penso sia cosi!
Riporto un estratto della Legge 68/99; in particolare faccio riferimento al Capo I art. 1 comma 7 che cosi recita:
"I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità".
Qui è vero che in senso letterale la legge parla di "disabilità" e non di "inidoneità alla mansione specifica" ma credo che se l'eventuale inidoneità sia correlata alla suddetta disabilità, il datore di lavoro non possa procedere al licenziamento, nemmeno per un giudizio di inidoneità dato dal medico competente.
Naturalmente tale norma andrebe interpretata anche con le Sentenze. Potrebbe essere utile effettuare una ricerca in tal senso ma dubito che le Sentenze (notoriamente indirizzate a favore del lavoratore) facciano una inversione di marcia rispetto ad un'interpretazione che mi sembra più logica e naturale.

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57


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Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.
(Collocamento dei disabili).

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

allora non ci capiamo se arriva la non idoneità (anche della ASL) il lavoratore può essere licenziato. certamente bisogna vedere se è possibile inserirlo in altra mansione ma se è autista e la ditta ha solo un dipendente e a seguito d'infortunio diventa ceco non vedo quale possa essere l'alternativa.
quello che dici tu è valido in una situazione di riduzione del personale o dove è possibile trovare altra mansione.
nessun giudice potra reinserire un lavoratore che non è idoneo ( sempre che ci sia il parere della ASL) in quella stessa mansione, dirà di trovare un'altra mansione che non esiste quindi si procede al licenziamento.

mc pol

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (12/10/2012 13:12)

Il caso specifico e' stato solo lo spunto, credo, per parlare di principi generali. Non so' se non ci siamo capiti, ma oltre a quello che tu dici, volevo sottolineare quanto esplicita in modo chiaro la Legge 68/99. Non so' (e non mi interessa saperlo) se il caso in questione rientra in tale legislazione speciale, ma fatto sta' che le norme in essa riportate credo che siano abbastanza chiare e non equivocabili, ribadendo la tutela del posto di lavoro per lavoratori che a causa di infortunio lavorativo a determinate condizioni da me prima specificate siano diventati disabili. Che poi vengano licenziati a torto o a ragione, nostro bel Paese e' pieno di Sentenze con molteplici e differenti punti di vista...d'altra parte la norma in giudizio va' sempre applicata ad un caso specifico.

abordiga

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (18/10/2012 23:16)

La malattia professionale però deve essere riconosciuta perchè la legge 68 trovi applicazione e conoscendo l'INAIL è dura...

sosi il 04/10/2012 04:46 ha scritto:
"Se la malattia infine è riconosciuta come malattia professionale, la lavoratrice non potrà essere licenziata ai sensi della Legge 68/99 (che tutela il lavoratore che ha acquisito una disabilità per infortunio lavorativo o malattia professionale, pur non essendo disabile al momento dell'assunzione)"

NON CREDO CHE NON POSSA ESSERE LICENZIATO UN LAVORATORE CHE HA UN INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE NELL'AZIENDA DOVE LAVORA.
DIPENDE SEMPRE DALL'IDONEITA'CHE NE SEGUE. FACCIAMO UN ESEMPIO, DITTA DI CARPENTERIA EDILE (DUE OPERAI) LAVORATORE CHE A SEGUITO DI INFORTUNIO NON PUO' PIU' SALIRE SULL'IMPALCATURE, OPPURE CASO DI ALLERGIA CON DERMATITE GRAVE (AL CEMENTO).IN QUESTI CASI SI ARRIVA ALLA NON IDONEITA' CHE SARA' CONFERMATA DALLA ASL.QUINDI ANCHE SE INVALIDO O CON MALATTIA DA LAVORO SI PUO' PROCEDERE AL LICENZIAMENTO.

Andrea Angelo Bordiga

theoniagi

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (26/11/2012 21:22)

andrea b il 02/10/2012 07:03 ha scritto:
Da quello che si legge direi che il comportamento aziendale è stato veramente suicida. Non ci credo che qualcuno ha suggerito di licenziare per una cosa simile. Soprattutto vista l'inconsistenza della non idoneità per una patologia acuta e di questo tipo. Mi fa ridere l'avvocato che ne parla come se avesse vinto chissà che causa: bastava uno studente di legge al primo anno e fuoricorso. Suggerirei caldamente all'azienda di evitare di andare oltre, se la causa si basa solo su quanto scritto nell'articolo.

Fermo restando il pieno diritto del lavoratore, con questi chiari di luna, va a finire che, prima di assumere, si inventeranno un consenso informato, ovvero: Io sottoscritto..ecc. ecc., letto quanto scritto nel contratto, rendendomi conto dei rischi che comporta il lavoro cui adirò...consapevolmente accetto di essere licenziato qualora dovessero insorgere patologie conseguenti alle mansioni assegnatemi, anzi, mi licenzierò! :( Lo so che non è legale ma...per assurdo...anche perchè, purtroppo, succede anche che, il lavoratore ci provi e ci riesca, appoggiato dai sindacati, anche se mente. Tanto per vivacizzare...e se la dipendente in questione fosse una giocatrice di tennis o il DL sapesse che svolge altre mansioni a rischio e non lo potesse provare? Non è il caso di questa Signora ma, succede.

maurizioturbati

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (03/09/2018 11:53)

Ancora una sentenza della Cassazione sul licenziamento in caso di inidoneità permanente rilasciata dal medico competente e confermata dalla commissione ASL ed in seguito smentita dal collegio giudicante.

https://www.studiocerbone.com/cor...ne-della-posizione-previdenziale/

giancarlo

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (04/09/2018 07:10)

Scusa ,forse mi e'sfuggito ad una prima lettura,ma il medico competente e la 81 non sono mai citati.

maurizioturbati

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  • Re: Licenziata per inidoneità alla mansione specifica e poi fatta riassumere dal giudice
  • (04/09/2018 12:02)

Infatti non è citato il decreto 81. Per cui l'eventuale coinvolgimento del MC ed eventualmente della Commissione ASL potrebbe avvenire secondariamente per via civilistica. Il senso della notizia a mio parere è che comunque è bene fare attenzione all'emissione di tali giudizi di inidoneità permanente per evitare problematiche legali successive (in caso di conflittualità "latente" con il ddl).
Il caso in esame infatti verteva su una patologia "minore" ma influenzante la mansione specifica, per cui non era invocabile il diritto alla salute (nel senso di un rischio grave per la stessa) a controbilanciare il diritto al lavoro (ambedue diritti soggettivi costituzionalmente garantiti) che in questo caso ha prevalso, anche per la descritta scomparsa dei sintomi.

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