Caro collega Cieri
cercherò di rispondere alle tue domande fornendoti anche altri dati utili al caso:
Il lavoratore non è mai stato sottoposto a visita in passato (la maggior parte delle imprese edili del Sud non ha un Medico Competente);
Il lavoratore è stato da me visitato per la prima volta (Visita medica Preventiva), peraltro a distanza di un anno circa dall'assunzione.
L'azienda dove lavora appartiene ad un suo parente, che per "opera caritatis"(testuali parole del datore di lavoro) lo ha preso a lavorare con sé.
Nel mese di Settembre 2002, a seguito dell'intervento chirurgico al rachide L-S, il lavoratore ha presentato nuova istanza di aggravamento alla Commisione Invalidi Civili.
Il lavoratore, in occasione della visita medica, mi ha confidato che, date le sue precarie condizioni di salute, desidererebbe non continuare a lavorare nel comparto, anche per "non essere più di peso all'azienda".
Riguardo alla formulazione del giudizio di "Non Idoneità", ha influito senz'altro la gravità delle patologie da cui affetto il lavoratore, il tipo di lavoro svolto che richiede notevole efficienza fisica ed è caratterizzato da variabili difficilmente controllabili con elevato rischio infortunistico, la capacità lavorativa residua del soggetto, la difficoltà di un reinserimento lavorativo sufficientemente protetto del lavoratore, e non ultima la considerazione che il lavoratore è inserito in un contesto lavorativo nel quale non viene considerato il "suo essere", né la sua capacità lavorativa residua e quindi impiegato in attività lavorative poco compatibili con la sua realtà ed anche in situazioni che spesso non giovano allo sviluppo delle sue capacità relazionali.
Quali le soluzioni possibili?
Una, come hai suggerito anche tu, potrebbe essere quella di fare il lavoratore "temporaneamente non idoneo", in attesa di un impianto cocleare e di una riabilitazione motoria. Ma, per i motivi che ho esposto prima, non me la sono sentita!
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di inviare il lavoratore alla Commissione Legge 104/92 affinché venga sottoposto a visita medica collegiale per valutarne la capacità globale residua ai fini del collocamento lavorativo mirato, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68; ma sembra che nell'ASL territorialmente competente (ASL SA/1) questo tipo di servizio non sia ancora stato istituito.
Altre soluzioni non ne conosco; se voi ne avete altre vi prego di indicarmele.
Sarebbe auspicabile, secondo me, prevedere per questi lavoratori con sicura specializzazione professionale, ma purtroppo non idonei, un sistema pensionistico adeguato che consenta loro o l'allontanamento dal posto di lavoro o una collocazione nel rispetto delle loro condizioni di salute.
SARNANDO
(SARNANDO 08/06/2003)
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1. non idoneità temporanea?
un giudizio di non idoneità pemanente è "pesante" sempre, nel caso in oggetto ancor più trattandosi di un settore dove la ricollozione del lavoratore è quasi sempre difficle, se non impossibile; le implicazioni del giudizio di non idoneità costituisce un tema da sempre dibattuto nella nostra comunità, se vogliamo in effetti possiamo trovare due diritti contrapposti, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Mi permetto di fare alcune domande al Collega: in precedenza quali erano stati i giudizi di idoneità? era già prima una idoneità con limitazioni, più o meno "pesanti" quali i criteri per la formulazione della non idoneità? quale patologia ha influito in modo preponderante?
Donato Cieri
(cieri1@pc 07/06/2003)