La parte sicuramente più interessante, dal punto di vista giuridico, è costituita dall’enunciazione del principio del «rischio consentito» da parte della Corte, con cui vengono illustrati, con riferimento al lavoro con CVM, principi di rango costituzionale (artt.1, 32 e 41) che possono essere di grande utilità anche al medico competente ed ai datori di lavoro, nella gestione del lavoro con cancerogeni non attualmente eliminabili da cicli produttivi (legni duri, IPA, etc.)
Da notare come tra gli imputati compaia anche il Responsabile del Servizio Sanitario Centrale della Montedison “per aver creato, organizzato e mantenuto una infermeria, una struttura sanitaria e un servizio medico-sanitario all’interno dello stabilimento petrolchimico della MONTEDISON e della MONTEFIBRE di Porto Marghera del tutto insufficienti rispetto alle necessita di prevenzione e di controllo della situazione sanitaria”.
Per un commento esteso alla sentenza in questione, con riferimenti alla giurisprudenza di Cassazione in materia di lavori con i cancerogeni, vedi anche ISL n.4/2003 (IPSOA EDITORE).
Non capisco: dal titolo del lavoro mi sembra di capire che il problema riguardi l'idoneità a mansione specifica che preveda la guida di veicoli, tipo mezzi aziendali, muletti, autobus per trasporto persone etc e non le modalità di raggiungimento del luogo di lavoro.
E poi : da quale pubblicazione è tratto? (leggo volume e data ma non il titolo)
Grazie
(donatacorti 16/10/2003)
concordo con Galdaf circa l'impossibilità di prescrivere l'uso di mezzi pubblici per recarsi al lavoro e per fare ritorno. se l'epilettico è in possesso della patente di guida e giudicato idoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida, tale prescrizione configurerebbe una limitazione della libertà personale di movimento, nè credo che si possa addurre come giustificazione la prevenzione di eventuali infortuni "in itinere" riconoscibili o meno dall'INAIL.
Il tempo di viaggio casa-lavoro e lavoro-casa non rientra nell'attività lavorativa propria del soggetto ed esula dalla valutazione dei rischi e dalla sorveglianza sanitaria.
Diverso è invace il caso di limitazioni relative all'uso di mezzi a motore durante l'orario di lavoro rientrando questo sotto la specifica responsabilità del datore di lavoro e quindi del M.C.
(maulenzi 17/10/2003)
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commento?
leggerò la sintesi, e se riesco a stamparlo anche tutto il dispositivo; tuttavia, che commento si può fare? Se ci fosse già stato il D.Lgs. 25/02, magari sarebbe stato considerato un rischio "moderato"...
(nofertiri9 04/05/2003)