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SORVEGLIANZA SANITARIA,TEST ANTIDROGA,RSPP e RLS PER TASSISTI A ROMA

Inserito da
agomessi
Data
12/11/2010
Categoria
Legislazione in materia di igiene e sicurezza
Formato
File in formato .pdf
Peso
64,02 Kb

Descrizione

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di adottare ogni misura necessaria all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
materia di prevenzione e sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico non di linea, sia a
tutela dei lavoratori, sia dell’utenza che fruisce del servizio.
A tal fine dispone l’integrazione del Regolamento di settore con il seguente dispositivo:
“ogni titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea incluso
nelle figure giuridiche di cui all’art. 7 L. n. 21/1992 ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008,
nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare, a prescindere dal rapporto
contrattuale tra le parti, ha l’obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di:
1) indicare medico competente, RSPP e RLS;
2) fare il corso antincendio;
3) effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza nel suo lavoro;
4) assumere regolarmente l’eventuale sostituto;
5) assicurarsi che il sostituto effettui i corsi e le visite d’obbligo annuali;
6) sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della
salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. in argomento, con
specifica attestazione dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze (art. 41) o di
qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida.
I documenti attestanti la presenza dei suddetti requisiti dovranno essere consegnati
all’Amministrazione Comunale, oltre che inseriti fra i titoli. All’interno dell’autovettura
dovrà tenersi anche il certificato medico di cui al punto 6 a disposizione di eventuali
controlli.
L’Amministrazione Comunale, qualora non riceva la certificazione suddetta, provvederà
alla sospensione della licenza fino all’avvenuta regolarizzazione.
A chiunque transita su tutto il territorio Comunale, alla guida dei veicoli pubblici
regolamentati dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nel caso in cui al controllo della
vettura e/o dei titoli in possesso del titolare o suo sostituto non vengano esibiti i certificati
contenenti i requisiti previsti, dovrà essere sospeso l’esercizio pubblico della vettura; oltre
alla sanzione prevista l’accertatore dovrà segnalare l’infrazione alla Pubblica
Amministrazione che ha rilasciato il titolo.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, una volta ricevute le certificazioni d’obbligo,
verificarne l’emissione presso l’organo certificante.”

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