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Alfonso Cristaudo
MedicoCompetente.it
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Uno dei compiti del M.C.è la certificazione di idoneità al lavoro,nella quale si indica la periodicità della visita medica e quindi la data della successiva visita.
Se nel frattempo la situazione clinica del lavoratore varia(per es.incidenti sul lavoro,incidenti stradali,grosse patologie sopraggiunte dopo la visita )chi si assume la responsabilità,e chi è riconosciuto legalmente
a certificare l 'idoneità lavorativa ,se questa deve essere rilasciati prima della scadenza che il M.C.aveva dato in precedentemente all 'infortunio?
Per il rientro da infortunio lavorativo la certificazione viene rilasciata dal medico dell 'INAIL,che però non ha conoscenza della realtà lavorativa nè del Documento di valutazione del rischio.
Per il rientro da incidente stradale o patologia grave la certfocazione di fine malattia viene rilasciata dal medico di base.
In ogni caso esiste qualche normativa che obblighi il datore a inviare ,prima della ripresa del lavoro ,il lavoratore che rientra da un infortunio o malattia rispettando la privacy del lavoratore e
senza che ciò diventi un mezzo ,per il datore ,di discriminazione ?
caro Mannozzi, non credo che il datore di lavoro posso obbligare il dipendente a farsi visitare al rientro da malattia o infortunio. Le uniche visite che il m.c. è autorizzato ad eseguire sono le visite preventive/periodiche (con esami complementari mirati al rischio lavorativo) e quelle su richiesta (art. 17.1.i. D.L. 626/94). Pertanto, credo che il dipendente dichiarato guarito dall 'INAIL o dal medico curante, debba riprendere il lavoro come idoneo, a meno che non richieda egli stesso di essere visitato.
Se il datore di lavoro lo ritiene opportuno (anche dietro consiglio del M.C.) può inviare il lavoratore rientrato da un grave infortunio o comunque affetto da possibili esiti di pregresse patologie alla visita di idoneità alla mansione specifica prevista dalla L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori, art. 5 comma 3, ma non può farlo visitare dal M.C., a meno che non lo richieda espressamente il lavoratore.
Altra possibilità è data dal cambio di mansione del lavoratore. Se, cioè, il datore di lavoro decide di cambiare mansione al lavoratore al suo rientro da malattia ecc. (può decidere di farlo anche per motivi non strettamenti sanitari) allora può inviarlo a visita preventiva al M.C.
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