Gentilissimi, una piccola ditta edile di 6 dipendenti, da me seguita da alcuni anni, è stata sanzionata per le visite mediche scadute (la multa è per il Datore di Lavoro, visto che non mi ha fatto alcuna richiesta preventiva). Il bello è che le visite erano scadute da un giorno e sono state poi eseguite dopo 6 giorni dalla naturale scadenza. Cosa ne dite?
ciao a tutti
rocco lucchetti
Credo che siamo alla follia. Purtroppo non manca, nell'ambito dei servizi di vigilanza, chi è animato da un inutile formalismo, chi si bea della qualifica con solo intento di spaventare il cittadino, con la sola intenzione di esercitare un potere. Ho svolto questa attività per molti anni e so quello che dico. Non si guarda la sostanza che è quella di verificare se c'è o meno la volontà di rispettare le norme, di adoperarsi affinchè salute e sicurezza siano beni primari nei luoghi di lavoro. Sanzionare un imprenditore edile (ed eventualmente il MC) perchè ha sforato di 6 giorni l'effettuazione delle visite periodiche è demenziale, soprattutto se consideriamo che il settore dell'edilizia è quello in cui l'"evasione" della 626 è più diffusa. Una volta che trovi un imprenditore ligio alle regole, lo punisci perchè ha ritardato le visite di 6 giorni!! Non ho parole.
Sembra davvero eccessivo. A volte ci si perde in queste rigidità...
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
forse l'ispezione era dovuta ad un esposto oppure ad un infortunio, ed in quel caso anche l'ispettore ha poca o niente possibilità di "chiudere un occhio"
Lo spero...anche se la considerazione di Ortualco è assolutamente condivisibile!
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
chiarisco meglio. Visite eseguite il 12 03 2005. Verifica ASL di lunedì 13 03 2006 (il 12 era domenica); trattasi di verifica di routine, senza esposto ne infortuni. Constatazione che le visite erano scadute da un giorno. Richiesta verbale di esecuzione delle stesse. Visite eseguite il 16 03 2006 (quindi 4 giorni dopo e non 6 come indicato precedentemente); ammissione del Datore di Lavoro al pagamento di ammenda ridotta in quanto ha ottemperato.
strabiliante non credete?
Qualche Collega se la sente di dire due parole su cosa vuol dire periodicità annuale delle visite mediche. Lo stesso giorno per sempre? esiste una forchetta di qualche giorno in più o in meno?
Ribadisco il concetto già espresso. Tutto deve essere riportato al buon senso, alla capacità interpretativa dell'UPG di capire se si trova di fronte al solito datore di lavoro che fa il furbo o a una persona intenzionata a rispettare le norme ma che, per i più svariati motivi, non ha potuto ottemperare alla scadenza con il cronometro alla mano. Intendo dire che se le visite sono biennali e uno le fa eseguire ogni tre-quattro anni è un conto, ma se uno sfora di qualche giorno o di qualche settimana (magari perchè il MC non poteva in quel periodo, magari perchè quel tal lavoratore era assente, magari per altri ragionevoli motivi) non credo che bisogna subito compilare un verbale. Ho svolto l'attività di UPG per circa vent'anni e sono convinto di aver dato il mio fattivo contributo al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro, ma senza dover ricorrere al terrore o a suscitare reazioni avverse alla direzione predetta della riduzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Perchè statene certi: quel datore di lavoro, verbale per verbale, allora preferirà fare le visite periodiche ogni tre-quattro o più anni, visto che essendo diligente si è visto affibbiare lo stesso la contravvenzione per un ritardo di quattro miseri giorni. La crescita della cultura della sicurezza non si ottiene con questi metodi di ottusa repressione.
Dato che la possibilità di sanzionare per ritardo nella sorveglianza sanitaria il MC è stata solo sfiorata negli interventi precedenti, cosa pensate del fatto che il Ddl venga sanzionato per una cifra pari alla metà di quella con cui viene sanzionato il MC?
Chiarisco: azienda che non si fa viva per lungo tempo, neppure in occasione di un intervento dell'organo di controllo, periodicità completamente saltate, il MC (il sottoscritto) spiega all'ASL che ha dato un protocollo sanitario al Ddl e che non ha il potere di imporre all'azienda alcunchè, e viene sanzionato (UDITE UDITE) per la mancata esecuzione degli accertamenti (e già c'è da riflettere) ma anche per omessa compilazione della documentazione sanitaria (si poteva compilarla senza fare visite?). Morale: al MC sanzione (ma è logico?) e per giunta doppia di quella del Ddl.
Molto gradito ogni commento.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
a mio parere, quando possibile, la gestione delle visite mediche periodiche meriterebbe un capitolo a se nel documento di valutazione dei rischi, tanto perchè poi non esistano equivoci su chi deve fare che cosa
Vorrei sapere in base a quale articolo del 626/94 può essere sanzionato il MC quando viene superato il limite di validità di un suo precedente giudizio. In effetti a me risulta che solo il Ddl (e/o il dirigente e/o il preposto) hanno l'obbligo di provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita periodica (cioè è loro compito tenere lo scadenzario) così come si evince dal fatto che il Titolo IX (Sanzioni) riporta la violazione per es. dell'art 72-decies comma 2 come ontravvenzione commessa dal Ddl e/o dirigente mentre il MC non risulta mai sanzionabile per lo stesso motivo. Analogamente avviene per il 230/95.
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