Un ispettore della ASL ha contestato ad una azienda artigiana di 10 dipendenti che aveva cambiato solamente la ragione sociale, mantenendo produzione, macchinari, locali, dipendenti, insomma tutto quanto concorre al determinismo del rischio, inalterato, che la idoneità ai dipendenti doveva essere nuovamente data e che quindi dovevano essere rifatte le visite anche se effettuate ai medesimi dipendenti 3 mesi prima (la periodicità è annuale), come se fossero dei nuovi assunti ed indirizzati a diversa mansione. Chi mi può dare indicazioni e pareri?
il datore di lavoro ed il medico competente sono gli stessi?
Potresti fare una presa d'atto degli accertamenti precedenti (in particolare se il MC sei sempre tu) e rilasciare una nuova certificazione alla nuova ragione sociale.
Che bello se chi fa attività di controllo dovesse PRIMA aver fatto il MC per un congruo periodo, quanti problemi di meno dovremmo affrontare.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Capisco che sia allucinante ma a rigore di legge va rifatto tutto. E la stessa cosa succede a tutte le cose che sono intestate alla società (macchine, immobili ect.) Formalmente si crea un nuovo soggetto giuridico.
io penso che il passaggio alla nuova ragione sociale non comporti il rifacimento della sorveglianza sanitaria e questa deve passare "in solido" alla nuova e valere sino alla naturale scadenza delle idoneità.
Mario
Io ritengo ,anche se poi con il buonsenso si può sistemare questa situazione, che quanto affermato dal collega Zaffina sia corretto, a rigor di norma si ricomincia ex novo.
Ricordo a me stesso ed ai colleghi che chiesi circa 3 anni fà al dottor Guariniello un quesito simile.
Trattavasi di lavoratori forestali che nel corso di un anno sono licenziati ed riassunti 2 volte.
Mi disse che a rigor di norma andavano trattati come soggetti da sottoporre a visita preventiva in entrambe le occasioni
Ricordo per tornare ad un vecchio mio post dell' anno scorso che il dottor Guariniello, ed IO sono d' accordo con Lui, afferma che non esistono le visite preassuntive se non in limitatissime occasioni.
Ciao Mario
P.S. Scusate forse sono stato confusionario e non sono riuscito a trasmettere compiutamente il mio pensiero.
Mario Concetto Giorgianni
Spero di non scandalizzare nessuno, ma poichè questa circostanza mi capita frequentemente posso aggiungere che in questi casi il DDL, se previdente, mi chiama per sistemare la questione e dopo che io ho verificato che non è cambiato niente nell'ambiente di lavoro e nei rischi professionali (oltre che nei nominativi dei dipendenti...) riscrivo i giudizi finali, cambio l'intestazione dell'azienda sulle cartelle e riscriviamo la nomina: se il tutto non mi comporta onerose trasferte, omaggio il DDL di tutta l'operazione cartacea...Certo, formalmente è come se ci trovassimo di fronte ad un'azienda nuova, per cui almeno la parte cartacea va aggiornata.
Guido Marchionni
Io ribadisco che sia illogico ma finchè non c'è una deroga legislativa alla questione non è fattibile il passaggio in solido. Porto un esempio: il collega nonno guido diceva che faceva il cambio di intestazione alle cartelle ma, a parte i risvolti penali, come fa a ritenere validi degli accertamenti sanitari effettuati in data in cui non esisteva l'azienda (l'azienda è registrata presso la camera di commercio dal momento della sua variazione come nuova azienda) oppure come farà con la data della visita dei lavoratori che risulterà antecedente alla nascita dell'azienda. Finchè il legislatore non stabilisce che l'idoneità alla mansione specifica sarà valida, ovviamente se non mutano le condizioni di rischio e il datore di lavoro, non è possibile fare altrimenti. Bisogna rifare tutto. E questo varrà anche per tutti gli altri obblighi (DVR, formazione ect.).
Io mi comporto con un atteggiamento che sta a metà tra quello di nonnoguido e quello di zaffina. Riunisco tutti, spiego cosa voglio fare, ottenuto OK di tutto rifaccio il tutto.
Ciao Mario.
PS anche se ribadisco che a rigor di norma si deve rifare tutto.
Mario Concetto Giorgianni
Scusate, ma dove è scritto che io non posso (in una simile situazione) prendere atto di una mia precedente visita? Sapete dare un riferimento normativo che lo vieti? Io non credo che ci sia, e comunque resta il fatto che attesto una condizione di idoneità di cui sono responsabile; se ritengo di avere elementi sufficienti credo di poterlo fare (quando capita lo faccio).
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
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