Vorrei porre alcuni quesiti, certo di una vostra risposta ringrazio anticipatamente.
L'attività di parrucchiere, è soggetta a sorveglianza sanitaria, o il DDL può far effettuare le visite mediche presso l'ASL competemnte così come previsto dalla Legge 977/67, ed in caso è soggetta , a che rischio puo essere sottoposto il lavoratore minore. Faccio questo domende, in quanto nella stessa provincia due distinti dipartimenti dell'ASL hanno avuto modi completamenti diversi di operare. Il primo ha riferito al DDL mettendolo per iscritto che l'atività in questione è soggetta a sorveglianza sanitaria pertanto le visite vanno effettaute dal MC, mentre l'altra fa sottoporre i minori a visita lasciando il relativo certificato di idoenità alla mamsione, ma nella richiesta inziale che compila il DDL, vi è la postilla che tali visite non sono valide se il minore è soggetto a sorveglianza sanitaria. Ora visto che il DDL indica nella richiesta la mansione del minore, quale comportamento tenuto dalle due ASL è giusto.
Ancora si ragiona per mansione??!!
immaginando preponderante il rischio chimico
1)se sono presenti sostanze ricomprese nell'allegato I del DL 345/1999 bisogna chiedere la deroga al divieto di esposizione alla Direzione Provinciale del Lavoro in quanto vietata;
2) Guarda il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione,accertati se questo è moderato o non moderato;
SE il rischio è moderato re non sono presenti altri rischi la sorveglianza sanitaria è a carico della ASL
altrimenti è del solo medico competente
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