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sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 9228 volte.

ex utente da milano

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  • sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (27/03/2006 17:32)

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 26238 del 2.12.2005

Un lavoratore invalido preso dalla lista del collocamento mirato viene inviato a visita preventiva presso il medico competente per mansione a lui non precisata e prima di essere assunto.

Egli rifiuta di sottoporsi alla visita pur dichiarandosi disposto a subire l’accertamento previsto dall’art.20 delle legge 482 del 2.4.1968.




Con la sentenza n. 26238 del 2.12.2005 la Corte di Cassazione Sez. Lavoro si dimostra di diverso avviso rispetto al giudice prima istanza, censurando il comportamento del lavoratore e affermando:

a) che la visita preventiva ex art. 16 del D.Lgs 626/94 integra una fattispecie di visita preassuntiva: “..l’accertamento può essere disposto sia prima dell’assunzione che nel corso del rapporto..”; “l’accertamento “preventivo” non si identifica con l’accertamento “preassuntivo” bensì in sè lo ricomprende (come una della sue specifiche ipotesi”);
b) che la visita preventiva ex art. 16 del D.Lgs 626/94 pur avendo a oggetto l’accertamento di una idoneità specifica non implica (proprio in quanto anche preassuntiva) l’obbligo di rendere edotto il lavoratore della mansione a cui verrà destinato. “La legge non prevede….a carico del datore l’onere di indicare al lavoratore (con l’atto con cui si comunica la predisposizione dell’accertamento preventivo) una specifica mansione”. “Ed invero, da un canto, poiché il datore può disporre l’accertamento prima dell’assunzione, e poiché la formale assegnazione alla specifica mansione da svolgere può effettuarsi dopo l’assunzione, l’accertamento può essere disposto senza che le mansioni siano state formalmente assegnata. Poiché, tuttavia, al datore è consentito l’accertamento dell’idoneità del lavoratore ad una specifica mansione, in sede di espletamento dell’accertamento preassuntivo la mansione, pur non formalmente assegnata, deve essere individuata”.

bordini

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  • Re: sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (28/03/2006 09:13)

Molto interessante. Certo che occorrerebbe risolvere definitivamente l'annoso problema delle visite preventive/assunzione.

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

marioconcetto

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  • Re: sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (28/03/2006 10:50)

E' sicuramente interessante ma è troppo presto, almeno Io credo, per incominciare a fare le visite preassuntive, in quanto le ASL nella totalità ritengono non legale tale pratica.

Mario Concetto Giorgianni

drgennai1

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  • Re: sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (31/03/2006 08:14)

sarebbe necessario approfondire con la lettura integrale del testo della sentenza ma una prima osservazione si può fare : è stato abbandonato il principio che rendeva necessario per il mc avere di fronte un lavoratore (ovvero persona assunta) . Questo principio discendeva proprio dalla dizione di lavoratore o addetto usata in tutta la normativa (626 e precedenti) e dal divieto (mai superato esplicitamente) imposto dall' art 5 L300/1970 (statuto dei lavoratori). In sostanza era in generale vietato per l' azienda farsottoporre a visita da parte di medico privato in tutti i casi , adeccezione di quelli in cui la visita era un obbligo (la sorveglianza sanitaria obbligatoria appunto) . IN questa sentenza sembra essere totalmente dissolto tale divieto (non capisco bene su quali basi) -- in ogni caso è positivo che la giurisprudenza tenti di risolvere queste contraddizioni interne alla normativa che per il momento sono interamentedemandate al nostro buon senso .
Ad esempio nella mia città non è possibile far assumere un apprendista se non dopo la visita del medico competente (preassuntiva per forza) e la questione è del tutto irrisolta

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

La Redazione

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  • Re: sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (31/03/2006 08:30)

L'Articolo del mese di Aprile sarà su questo argomento

La redazione di MedicoCompetente.it

remix

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  • Re: sentenza cassazione visita "preassuntiva" categoria protetta
  • (05/04/2006 18:36)

Come spesso accade nell'ambito delle problematiche inerenti l'attività del Medico Competente, attesi e dunque ben accolti "spiragli" su spinose e controverse questioni, non sempre sono tali da fare piena luce.
A proposito della Sent. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 26238 del 02.12.2005, oggetto di commento nell'articolo del mese di Aprile, a cura del Dr. Maurizio Del Nevo, in effetti, perplessità emergono in ordine alla portata stessa della pronuncia della Suprema Corte: quanto cioè essa possa legittimare la condotta del Medico Competente che, alla luce di essa, dovesse sentirsi autorizzato ad effettuare visite mediche preventive ai sensi dell'art. 16 DLgs 626/94, in sede pre-assuntiva, ossia, prima dell’assunzione, ovvero, della costituzione del rapporto di lavoro.
Se anche si ammettesse che essa, da sola, possa bastare a dirimere ogni dubbio ed a fornire una vera e propria "svolta" sull'argomento, pur collocandosi in (apparente?) contrasto con precedenti pronunce della Suprema Corte e con "correnti di pensiero" tendenti a sostenere la illegittimità delle visite mediche pre-assuntive ad opera del Medico Comptente, e pur riferendosi ad una fattispecie particolare (collocamento categorie protette), che come tale richiede approcci e soluzioni altrettanto particolari e non estensibili ,senza rischio di errore, ad ambiti più generali, rimangono, tuttavia, a mio parere, le perplessità che propongo alla Vostra attenzione qui di seguito:

1) Cosa dire della definizione che viene data di "lavoratore" all'art. 2 del DLgs 626/94, "agli effetti delle disposizioni" in esso contenute, e cosa dire della puntualizzazione circa il concetto di visita "preventiva" ricavabile dall'art.55, comma 1 dello stesso DLgs 626/94, in materia di attrezzature munite di videoterminali?
2) Lasciando da parte eventuali argomentazioni tendenti ad escludere la legittimità dei controlli sulla idoneità dei "candidati all'assunzione" piuttosto che dei "lavoratori" (volendo intendere come tali coloro che siano già stati assunti) , cosa dire della "disparità" che potrebbe verificarsi, tra le due figure, in termini di strumenti di tutela? In particolare, il ricorso (amministrativo atipico) nei trenta giorni successivi alla comunicazione (scritta) del giudizio di non idoneità, ai sensi dell'art. 17, comma 4, DLgs 626/94, rimarrebbe uno strumento esperibile esclusivamente dal "lavoratore" e non anche dal "candidato all'assunzione".
3) La visita preventiva e con essa gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, eseguiti ai sensi dell'art. 16 DLgs 626/94, comportano un "intervento" sulla persona che se giustificato o addirittura obbligatorio e doveroso quando rivolto al "lavoratore", ci si chiede se lo sia altrettanto e dunque sia legittimo, se effettuato sul "candidato all'assunzione".
A tal riguardo è il caso di ricordare che il c.d. "Codice sulla Privacy" (DLgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali), agli artt. 24 e 26, contiene esimenti che, sostenute e confermate dall'intervento del Garante della Privacy, con l'Autorizzazione n. 1/2005-21 Dicembre 2005, consentirebbero al Medico Competente di non dover richiedere il consenso scritto dell’“interessato” al trattamento dei dati personali e sensibili, come condizione di liceità del trattamento stesso.
Ma, quid iuris, nel caso in cui “interessato” sia il "candidato all'assunzione" piuttosto che il “lavoratore”?
4) In data ravvicinata rispetto a quella della sentenza in considerazione (9 Novembre 2005), il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione delle visite mediche a minori, ed in particolare sulla Legge 12/2003 Regione Lombardia (su questo forum a cura di cristiano.ravalli, 11.02.2006). Orbene, pur occupandosi, appunto, della questione delle visite mediche a minori , categoria per la quale si sarebbe facilmente indotti a pensare a visite "pre-assuntive", piuttosto che "preventive" , e ciò per le ragioni "storiche" che hanno ispirato le norme a tutela di tale "categoria debole" e comportato la produzione delle norme stesse, in proposito, il Consiglio di Stato così si esprime:"...la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente di cui agli artt. 16 e seguenti è rivolta esclusivamente ai lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro. Diverso è, invece, l'oggetto delle legge n. 977, la quale contempla anche gli accertamenti sanitari preventivi riferiti ai minori non ancora collocati nell'ambito aziendale, i quali, secondo quanto prevede l'art. 8, possono essere ammessi al lavoro solo a condizione che siano preventivamente riconosciuti idonei all'attività lavorativa.".
Il Consiglio di Stato, cioè, nel ribadire che le visite mediche rivolte a minori adibiti a mansioni per le quali vige l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, devono essere effettate dal Medico Competente (e ciò è la Legge 977/67, come modificata dal DLgs 345/99, ad averlo ormai da tempo disposto) offre elementi per una distinzione concettuale (ma non solo!) tra visite "preventive" e "pre-assuntive", attribuendo al Medico Competente, persino quando si tratti di minori (adibiti, ovviamente, a mansioni “a rischio”), il compito di effettuare solo e soltanto quelle "preventive"(e non quelle “pre-assuntive”), quelle rivolte, cioè, ai "lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro” (suggerirei di leggere il testo integrale del parere)!
Lasciando qui da parte le considerazioni che riguardano (argomento altrettanto spinoso) la difficoltà di armonizzare tale puntualizzazione resa dal Consiglio di Stato, con le procedure di assunzione quali applicate presso gli Uffici Provinciali del Lavoro che richiedono di documentare, all'atto stesso della comunicazione dell'assunzione, la certificazione della idoneità dei minori (il che presuppone che la visita sia già avvenuta nei termini di una visita "pre-assuntiva", anche quando essa spetti al Medico Competente, e ciò in contrasto, se non altro, con l'orientamento di cui sopra del Consiglio di Stato), certo è che il Consiglio di Stato affronta il problema della distinzione tra visite "preventive" e visite "pre-assuntive" ed assegna solo le prime al ruolo del Medico Competente (in tal senso anche Dr. Graziano Frigeri in Rivista "Ambiente e Lavoro, Numero3, anno III, marzo 2006, nel riportare, appunto, il parere del Consiglio di Stato).

Auguro a tutti buon lavoro. remix

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