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Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 5434 volte.

Francescocuccaro

Francescocuccaro
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22
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  • (31/03/2006 10:30)

Cari colleghi e amici,
potreste darmi un vostro parere riguardo agli adempimenti di un medico competente rispetto al D.lgs 196/2003? in particolare se il mc debba essere considerato "titolare" o "responsabile" del trattamento dei dati? se sia necessario far firmare il consenso ed in che forma? ma far firmare il consenso ci esime da altri eventuali obblighi?

Penso che questi problemi riguarderanno sempre più pesantemente la nostra professione? sarebbe interessante discutere le esperienze di tutti.
Grazie.

Francesco

lmattai

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Medico del Lavoro Competente
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54
  • Re: Privacy
  • (31/03/2006 14:53)

gli adempimenti sono gli stessi di tutte le altre persone che abbiano a che fare con dati sensibili. Il mc a mio giudizio è titolare del trattamento dei dati, ma anche responsabile degli stessi se opera da solo, senza supporto di alcuna persona. Il consenso va fatto firmare sicuramente come va fatto(entro oggi ) il Documento Programmatico per la sicurezza.

SARNANDO

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6
  • Re: Privacy
  • (05/04/2006 08:54)

Se ricordo bene, il titolare del trattamento dei dati sensibili e personali è il Datore di lavoro (presso il quale sono custodite le cartelle sanitarie dei lavoratori), mentre il Medico Competente o il Medico Autorizzato deve essere considereato il responsabile del trattamento. Se è così vi chiedo se siamo comunque obbligati a redigere il DPS o se è sufficiente acquisire solo il consenso del paziente. Sarei curioso di conoscere altri pareri. Grazie

Picpus

Picpus
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392
  • Re: Privacy
  • (12/04/2006 16:01)

A mio parere il MC è responsabile del trattamento, ed a tale riguardo sarebbe opportuno che il DDL lo nominasse espressamente. Per il trattamento dei dati, essendo obbligatorio, il consenso non è necessario. Il consenso è necessario solo per gli apprendisti minori che per essere assunti devono prima avere eseguito la visita medica.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

remix

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78
  • Re: Privacy
  • (12/04/2006 18:01)

Gent.mo Picpus,
potrei intuire da me, ma rischierei di interpretare inesattamente il tuo punto di vista:
potresti meglio precisare le motivazioni per cui il consenso non sarebbe necessario "SOLO PER GLI APPRENDISTI MINORI"? Perchè non sarebbe necessario? E perchè per i minori apprendisti e non per i minori in quanto tali o per gli apprendisti maggiorenni?
In tal modo mi daresti l'opportunità di esprimere con più fondatezza, a mia volta, il mio parere a riguardo.
Grazie
Remix

remix

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78
  • Re: Privacy
  • (12/04/2006 18:07)

ERRATA CORRIGE da Remix:
Chiedo scusa, ma il testo poco fa inviato è DA SOSTITUIRE CON : "Perchè SAREBBE NECESSARIO..."

Quadrini

Quadrini
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122
  • Re: Privacy
  • (13/04/2006 09:22)

Cerchiamo di fare un pò di chiarezza sul tema in questione:
1) la scheda sanitaria deve essere costudita dal DdL ( vedi 626/94 e succ. )
2) Il medico competente deve essere autorizzato dal Ddl ad accedere al dati sensibili contenuti nelle schede sanitarie ( deve aggiornarle)
3) a mio parere non deve chiedere nessun consenso al lavoratore prima di essere sottoposto agli accertamenti sanitari che sono e rimangono obbligatori ( 626/94)
4) anche per gli apprendisti minorenni e/o maggiorenni il consenso , a mio avviso non è da richiedere, in quanto anche queste visite sono obbligatori per legge.

Picpus

Picpus
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392
  • Re: Privacy
  • (18/04/2006 19:04)

E' vero quanto detto dal collega Quadrini: gli apprendisti maggiorenni o minorenni che siano devono obbligatoriamente fare la sorveglianza sanitaria come tutti gli altri lavoratori. Il problema è che il lavoratore "classico" fa la sorveglianza sanitaria dopo l'assunzione, e quindi è da considerarsi lavoratore a tutti gli effetti di legge, mentre coloro che debbono fare la visita pre-assuntiva, pur essendo obbligati a farla, (per poter essere assunti), non possono ancora essere considerati lavoratori. Da qui la prassi di richiedere il consenso. Spero di essere stato chiaro.

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Quadrini

Quadrini
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Medico del Lavoro
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122
  • Re: Privacy
  • (19/04/2006 13:05)

Non sono d'accordo con quanto scritto dal collega Picpus per questi motivi:
1. Se parliamo di apprendisti minori o maggiorenni, la legge in vigore prevede che prima dell'assunzione il lavoratore debba essere in possesso di idoneità al lavoro, non alla mansione specifica. Questa idoneità era data dai colleghi della rispettiva ASL. Tali visite da parte dell'ASL, in Lombardia e più specificamente a Brescia, non sono più effettuate; sono state demandate o al medico di base o al medico competente dall'azienda. Per tali visite, obbligatorie per legge, mi sento di escludere l'obbligo di chiedere il consenso.
2. l'apprendista a seguito dell'idoneità al lavoro può essere assunto e solo dopo l'assunzione deve essere sottoposto a visita preventiva ( 626/94), per la quale non si richiede il consenso. Il certificato di IDONEITA' AL LAVORO ,viene rilasciato dopo visita medica generale; lL'IDONEITA' ALLA MANSIONE è rilasciato dopo visita preventiva. Le visite pre-assuntive sono VIETATE dal 626/94 e succ.

remix

remix
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Bari
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78
  • Re: Privacy
  • (20/04/2006 12:28)

Ringrazio Picpus per la precisazione, anche perché è esattamente quella che mi aspettavo e mi dà conferma che avevo ben intuito le motivazioni che sottendono al suo post del 12/04. In modo particolare colgo con senso di conforto la sua puntualizzazione per cui “il lavoratore “classico” fa sorveglianza sanitaria dopo l’assunzione”.
Tuttavia non sento di poter condividere quanto espresso a proposito dell’assunzione di minori e apprendisti, ed in modo particolare sul fatto che in tal caso la visita preventiva ad opera del Medico Competente debba essere effettuata in sede pre-assuntiva.
Procediamo con ordine.
Siamo sul doppio fronte della problematica delle visite “preventive” o “pre-assuntive” e su quello del “consenso”. Dice bene, a mio parere, Picpus, quando ritiene che il consenso sia necessario quando la visita sia effettuata in sede pre-assuntiva (mentre, fatti salvi i necessari presupposti, non lo è quando la visita sia “preventiva” in senso stretto, e come tale sia rivolta a “lavoratori”, e non a “candidati all’assunzione”). Tuttavia vorrei segnalare che in realtà, ricostruendo le diverse fonti sulla questione delle visite mediche a minori ed apprendisti, si deve concludere che ANCHE NEL CASO DI MINORI ED APPRENDISTI LA VISITA MEDICA AD OPERA DEL MEDICO COMPETENTE DEBBA ESSERE EFFETTUATA COME “PREVENTIVA” E DUNQUE SUI “LAVORATORI” (secondo la definizione di cui all’art. 2 DLgs 626/94), E NON SUI “CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE”. PERTANTO, E SOLO A QUESTE CONDIZIONI, IL CONSENSO NON SARÀ NECESSARIO, ANCHE QUANDO LA VISITA RIGUARDI MINORI O APPRENDISTI (così come Quadrini ribatte a Picpus).

Lascerei un attimo da parte, per opportunità dialettica, le argomentazioni poste da Quadrini circa la realtà della Regione Lombardia, considerato che si tratta, appunto, di Legge Regionale, come tale vigente in un ambito circoscritto, e che richieste di pareri rivolte al Ministero del Lavoro circa la estensibilità dei principi in essa contenuti, ad altre Regioni, non hanno fatto in tempo a ricevere risposte, che è intervenuto il Consiglio di Stato a dichiarare “la tesi della regione Lombardia priva di fondamento giuridico”. Colgo tuttavia, principio generale che condivido ( e ne ho dato alcune spiegazioni nel mio intervento su questo forum, ora in “La nostra professione- Sentenza Cassazione visita “preassuntiva” categorie protette-cristiano.ravalli, che invito a leggere), che anche Quadrini, come Picpus, sostiene che le visite mediche preventive ad opera del Medico Competente debbano essere effettuate sui “lavoratori”, pertanto dopo l’assunzione, e non sui “candidati all’assunzione” (in sede pre-assuntiva).
Altra premessa, secondaria ma necessaria : si trascura che, oltre agli apprendisti (minori o maggiorenni), vi sono i “minori” in quanto tali, e che per essi vigono norme specifiche, così come di specifiche ve ne sono in vigore per gli apprendisti (minori o maggiorenni che siano).

La tendenza a ritenere che la visita medica a minori ed apprendisti debba aver luogo in sede “pre-assuntiva”, così come Picpus sostiene, trova spiegazione nelle ragioni che storicamente hanno ispirato la legislazione specifica a tutela di tali categorie deboli, per cui venivano disposte visite mediche pre-assuntive, sì, ma ad opera di strutture pubbliche. La ratio che giustifica, ed anzi rende obbligatorio l’intervento del Medico Competente su apprendisti e minori, è altra, ed è quella che ordinariamente sottende alle norme del DLgs 626/94. Per cui il Medico Competente, nominato ai sensi del DLgs 626/94, quando effettuerà visite mediche a minori ed apprendisti, non farà nulla di diverso, rispetto a quanto normalmente pone in essere secondo i criteri, gli obiettivi ed i contenuti della Sorveglianza Sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 DLgs 626/94.
Si tratta solo di conciliare la suddetta legislazione a specifica tutela di minori ed apprendisti, con quella a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (DLgs 626/94), in quanto coesistenti, e di apprestare procedure e modalità relative all’assunzione di minori ed apprendisti che tengano conto di tali differenze e di tale coesistenza, e che, dal punto di vista de Medico Competente, consentano di rispettare il principio per cui allo stesso sono da attribuire solo e soltanto gli accertamenti “preventivi”, e non quelli “pre-assuntivi”.
Tutto apparirà più chiaro dall’esame delle fonti che di seguito citerò per voi e sulle quali si basa quanto sin qui ho affermato:

- MINORI: 1)Legge 977/67, come modificata dal DLgs 345/99, per cui nel caso di minori adibiti a mansioni che comportano l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, gli accertamenti altrimenti spettanti alle strutture pubbliche vengono assorbiti dal ruolo del MC nominato ai sensi del DLgs 626/94. Il minore sarà dunque sottoposto ad un unico accertamento ad opera del Medico Competente ( la struttura pubblica, e solo essa, effettuerà la visita a minori soltanto nel caso di mansioni per le quali non vi è obbligo di Sorveglianza Sanitaria).
2) Parere del 09 Novembre 2005 (n.3208/2005, Sez. II) espresso sulla Legge Regionale Lombardia dal Consiglio di Stato,
il quale, nel definire priva di fondamento giuridico la tesi sostenuta dalla Regione Lombardia, e quindi, orientandosi nel senso del ripristino, nella Regione stessa, del sistema di competenze che vede coinvolte le strutture pubbliche, a proposito dei minori, così afferma:"...la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente di cui agli artt. 16 e seguenti è rivolta esclusivamente ai lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro. Diverso è, invece, l'oggetto delle legge n. 977, la quale contempla anche gli accertamenti sanitari preventivi riferiti ai minori non ancora collocati nell'ambito aziendale, i quali, secondo quanto prevede l'art. 8, possono essere ammessi al lavoro solo a condizione che siano preventivamente riconosciuti idonei all'attività lavorativa." Il Consiglio di Stato, cioè, nel ribadire che le visite mediche rivolte a minori adibiti a mansioni per le quali vige l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, devono essere effettate solo dal Medico Competente (così come la Legge 977/67, come modificata dal DLgs 345/99, come sopra detto, dispone) in sostanza distingue tra visite "preventive" e "pre-assuntive", ATTRIBUENDO AL MEDICO COMPETENTE, QUANDO SI TRATTI DI MINORI ADIBITI, OVVIAMENTE, A MANSIONI “A RISCHIO”, IL COMPITO DI EFFETTUARE SOLO E SOLTANTO QUELLE "PREVENTIVE", quelle rivolte, cioè, ai "lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro” E NON QUELLE “PRE-ASSUNTIVE”, PECULIARI, INVECE, DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER MANSIONI NON “A RISCHIO”.
Preso atto di questo chiarimento con sollievo (in quanto esso si armonizza con il principio più generale che assegna al Medico Competente l’effettuazione di visite preventive sui lavoratori, e non pre-assuntive sui candidati all’assunzione), tuttavia SI PONE IL PROBLEMA CONCRETO DELLA PRASSI presso gli Uffici Provinciali del Lavoro, dove, all’atto della comunicazione dell’assunzione, occorre esibire il certificato di idoneità del minore, anche quando la visita spetta al MC, che dovrebbe, pur di assecondare questa prassi, intervenire con visite “pre-assuntive”. Ciò risulta in contrasto, se non altro, con il parere di cui sopra del Consiglio di Stato, ed è qui, pertanto, che si dovrebbe lavorare, magari in maniera interdisciplinare, per adeguare le procedure alle norme!).
-APPRENDISTI: Circolare Ministero del Lavoro n.11 del 17 Gennaio 2001, dalla quale si desume, sull’argomento specifico, che in caso di apprendisti da adibire a mansioni per le quali vige l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, coesistendo (e non avendo le une abrogato le altre) le norme del DLgs 626/94 sulla Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori adibiti a mansioni “ a rischio” e quelle della Legge 25/55 sugli apprendisti, e fino a quando il legislatore non intervenisse a disciplinare diversamente (la bozza sul TU abrogava l’art.4, Legge 25/55 sulle visite agli apprendisti in quanto tali), gli APPRENDISTI MAGGIORENNI adibiti a mansioni “ a rischio” dovranno essere sottoposti a doppia visita medica: una presso la struttura pubblica per accertare l’idoneità generica (che potrà essere svolta come “pre-assuntiva”, producendo così il certificato utile da esibire agli Uffici Provinciali del Lavoro!), l’altra, ad opera del Medico Competente, secondo quanto disposto dal DLgs 626/94 (e dunque come visita “preventiva”). In tal caso, dunque, proprio perché sussiste ancora (e ciò fino ad interventi a modifica da parte del legislatore) la “doppia visita”, non si pone alcun problema, perché LA VISITA “PRE-ASSUNTIVA”, SECONDO IL DISPOSTO DELLA L.25/55, PUO’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA, MENTRE IL MEDICO COMPETENTE INTERVERRA’, SECONDO I CRITERI ORDINARI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DLGS 626/94, E QUINDI, DOPO L’ASSUNZIONE, SUL “LAVORATORE”.
Quanto agli APPRENDISTI MINORENNI, si coglie nella stessa Circolare, per ciò che riguarda gli accertamenti sanitari finalizzati all’assunzione, prevale invece la disciplina disposta dal DLgs 345/99 sui minori, di cui sopra, per cui essi saranno considerati semplicemente “minori”, e non “apprendisti” e perciò, come già si è detto, sottoposti ad una sola visita medica, ad opera della struttura pubblica, se adibiti a mansioni “non a rischio”, ad opera del MC se destinati a mansioni per le quali vige l’obbligo della Sorveglianza Sanitaria ai sensi del DLgs 626/94 (e qui si ripropone il problema –.dei Medici Competenti, dei Datori di Lavoro, dei Consulenti… -delle procedure di assunzione presso gli Uffici Provinciali del Lavoro, cui si è poc’anzi accennato).

Alla luce di tutto ciò (ed altro ancora!), concludo limitandomi a considerare che in questo ambito (minori e apprendisti), come in quello più ampio e generale della Sorveglianza Sanitaria ai sensi del DLgs 626/94, perché gli accertamenti siano considerati “obbligatori”, ed il consenso, dunque “non necessiti” (come in questo forum si è detto) occorrerà accertarsi che la Sorveglianza Sanitaria venga effettuata sulla base di imprescindibili presupposti di legittimità e legittimazione.
Come dire che SUGGERIREI VEEMENTEMENTE DI EFFETTUARE VISITE MEDICHE “PREVENTIVE” E NON “PRE-ASSUNTIVE”, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI MINORI ED APPRENDISTI, MAGARI TENTANDO, coordinandosi ed interfacciandosi con altre figure professionali coinvolte, e realtà istituzionali competenti, e nelle sedi appropriate, DI APPORTARE MODIFICHE A PROCEDURE DI ASSUNZIONE che, se giustificate alla luce delle norme disposte dalle leggi a tutela di categorie deboli (minori e apprendisti), e quando si riferiscano a strutture pubbliche, mal si conciliano con i canoni, i principi e gli obiettivi del DLgs 626/94 e con il ruolo, le funzioni ed i compiti dallo stesso attribuiti al Medico Competente.

Colgo l’occasione per esprimere qualche mia riflessione sulle argomentazioni di chi, nella premura di fare chiarezza, ha operato uno sforzo di sintesi su questioni complesse.
Se il MC sia Titolare o Responsabile, infatti, è anche questa questione controversa. Sono ormai numerose le fonti di differente tipo ed autorevolezza dove è possibile prendere atto delle diverse “tendenze” a riguardo: non manca persino chi collocherebbe il MC nella figura dell’ Incaricato, come vi sono posizioni “di mezzo” per cui il MC sarebbe Titolare se opera in regime di consulenza, Responsabile se alle dipendenze del DdL.
Io, in proposito, avrei il mio “parere” che non sto qui ad esternare perché preferirei argomentarlo e giustificarlo dettagliatamente, cosa inopportuna all’interno di un forum che per sua naturale connotazione accoglie meglio messaggi sintetici: il rischio che temo si corra, pur di salvaguardare tale connotazione, è di dare l’impressione che su problematiche delicate, controverse e di non facile soluzione, dove sono implicati, spesso, aspetti di standard di qualità, deontologia professionale e responsabilità giuridiche, si esternino orientamenti basati sull’ “opinione personale”, piuttosto che su presupposti autorevoli ed obiettivi (norme, giurisprudenza, dottrina…).
Allora, sperando di esservi un po’ di aiuto in tal senso, ed evitando di incorrere a mia volta nel suddetto inconveniente, vi invito a leggere, all’interno del DLgs 196/2003 (Codice Privacy) l’art. 4, comma 1, in particolare: lett. a), definizione di “trattamento”; lett. f), definizione di Titolare; lett. g), definizione di Responsabile; lett.h), definizione di Incaricato.
Credo vi siano già elementi, seppure da integrare necessariamente con approfondimenti, per fondare un proprio orientamento ponderato.

Quanto al parere di Quadrini che, a quanto sembra, fisserebbe il criterio di definizione della figura del MC se Titolare o Responsabile sul momento della “custodia” della cartella sanitaria e di rischio e sulla facoltà e libertà di accesso alla stessa, mi permetto di far notare, operando anch’io uno sforzo di sintesi, che: 1)la definizione di “trattamento” è talmente varia e vasta che quello della custodia della cartella è un importante, ma non è l’unico aspetto sul quale si esauriscano le “operazioni” di trattamento che coinvolgono, con diverso peso e modalità, MC e DdL e che vanno, appunto, dalla raccolta, all’utilizzo, all’elaborazione, alla conservazione, alla comunicazione a terzi.. ed a varie altre “operazioni”, sicuramente ricadenti nel concetto di trattamento quale definito dall’art.4!; 2) una volta che il DdL ha fornito al MC i dati personali del Lavoratore, al fine di avviare l’attività di Sorveglianza Sanitaria, l’unica figura che raccoglie i dati “sensibili”, che li registra, che li organizza, che li consulta, che li elabora, che li modifica… ai fini della elaborazione del giudizio di idoneità è il MC; 3)è vero che, per disposizione di legge, è il DdL che custodisce la cartella, quindi “conserva” i dati, ma è pur vero, ed anzi, così rigorosamente vero da doverlo sottolineare con forza, che egli lo fa con salvaguardia della Privacy e del Segreto Professionale, pertanto mai potrà visionare la cartella, e dunque, se mai, è il DdL che non ha “libero accesso”ai dati, mentre l’accesso e dunque l’ “utilizzo” è libero e consentito (al di là della materiale conservazione della cartella,) al MC!

Circa la questione del consenso come condizione di liceità del trattamento dei dati ad opera del MC, anche qui, premesso che sostengo anch’io e quindi condivido, il principio del “non necesse” (purchè però ne ricorrano i presupposti!), mi sembra il caso di (ri)puntualizzare i riferimenti (di minima) su cui tale principio si fonda: artt. 23, 24, 26 Codice Privacy, nonché Autorizzazioni 1/2005 e 2/2005 Garante Privacy. E’ però, anche questo, argomento tale da dover essere approfondito e “metabolizzato” in misura e con modalità adeguate alla sua gravità.

P.S.: APPRENDO ORA QUESTA NEW: emanata da parte del Ministero del Lavoro la Circolare B/2006, 11 Aprile 2006, in merito alle "visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti "ed alla "presunta [si noti bene: "presunta"]abrogazione nella Regione Lombardia, dell'obbligo di visite preassuntive e periodiche di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 – Parere del Consiglio di Stato n. 3208/2005 del 9 novembre 2005.".
In essa viene richiamato il parere del Consiglio di Stato di cui ci siamo sopra occupati, in quanto era stato lo stesso Ministero a richiederlo, ed in quanto, con esso, il Consiglio di Stato ha condiviso le argomentazioni del Ministero (dichiarando invece priva di fondamento giuridico la tesi della Regione Lombardia).
La Circolare si conclude con la formula “Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma, evidenziando che il parere suddetto è stato pubblicato sul sito internet di questo Ministero nella sezione "Tutela e sicurezza sul lavoro" della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro.”.
Remix

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