Finalmente è stato indicato l'elenco (riportanto anche sotto la voce News del sito) delle "attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125". Credo sia un momento molto importante per il ruolo che il medico del lavoro verra' a svolgere. Sarebbe interessante scambiare qualche opinione.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
E qui mi sa che ne vedremo delle belle.
Tento di chiarire, dal mio punto di vista di analista. Io non potrò eseguire accertamenti sul tasso alcolico, se non mi arriva la liberatoria di eseguibilità da parte dell’interessato. D’altra parte, il MC sarà tenuto a sorvegliare queste possibilità. Se il lavoratore non dà il consenso informato all’esecuzione, io non posso eseguire l’analisi. Il MC non avrà un dato fondamentale, e quindi credo che, in via cautelativa, dovrebbe emettere giudizio di non idoneità per carenza di riscontri oggettivi.
E, questo, per la parte squisitamente legale.
Passiamo ora a quella pratica, e tecnica. L’alcoolista, lo becchi, sicuro. Ma quello che “sbevacchia” quando non è il caso, se sa di dover andare a fare i controlli magari fa attenzione, e il suo tasso alcolemico rientrerà nei limiti di accettabilità (ove contemplati, ad esempio per la guida). Questo non ci assicurerà affatto che finite le visite, si rimetta sul suo bel TIR e si faccia una sorsatina di vino o di cognac ogni tanto. Che senso avrebbe questo controllo periodico mirato?
Ancora, nella nostra legislazione c’è già il divieto di assunzione di alcoolici durante il lavoro, e sono state sinora accettate le “modiche quantità” ai pasti. Essendo io di origini al 50% venete, so perfettamente che ad avviso di mia nonna una modica quantità erano un paio di bicchieri di vino, ma sappiamo tutti che è una quantità sufficiente a far saltare gli etilometri della stradale.
E che si fa, si dota il capo reparto di etilometro, e ad ogni pausa tutti a passare il test? E che valore avrebbe?
Insomma, una volta tanto che sono d’accordo mi trovo in crisi profonda sulle modalità di applicazione.
Anche a me tornerebbe utile sentire le vostre opinioni!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Il decreto previsto dall'art 15 c.1 della 125 non c'è, per quanto mi riguarda quindi, tutto come prima.
Il testo del decreto è quello elaborato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni con provvedimento del 16 marzo, pubblicato il 30 marzo, ed è quindi valido a tutti gli effetti. Credo che sia molto valido in teoria ma un po' meno nella pratica. Mi spiego, l'art 15 della L. 125 da la possibilità di verificare l'assunzione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell' attività lavorativa.Tale accertamento può essere eseguito solamente dal MC o dai medici dei servizi di vigilanza, mediante la verifica del controllo alcolimetrico (per così dire "il palloncino") ma non permette al medico di eseguire un prelievo ematico ( transaminasi epatiche, MCV,CDT)per valutare l'effettivo abuso alcolico cronico, che molto di più possono controindicare ad una mansione specifica. Ed essendo il controllo alcolimetrico un valore istantaneo, cosa fà il ddl che presume che un suo dipendente abbia assunto bevande alcoliche, chiama immediatamente il MC che deve recarsi subito in azienda?Aspetto vostre risposte
grazie ariale9699. Decreto pubblicato il 30 marzo 2006: 5 anni esatti invece dei 90 gg previsti...
La 125 è avara di indicazioni sui test. Sappiamo che li possono eseguire solo il mc o il medico della vigilanza. La legge, per quanto ci riguarda, non dice nient'altro
Le prime domande che mi pongo sono: questi test li facciamo di nostra spontanea iniziativa e/o a richiesta? con quali procedure? rischiamo abusi?
Poichè la 125 non è parte della 626 deduciamo che questi test non fanno parte della ss, quindi possiamo eseguire i controlli alcolimetrici al di fuori della ss, ma... come la mettiamo col giudizio di idoneità? Non è previsto che possiamo cambiarlo, in quanto appunto non trattasi di ss sec. 626.
Senza aver chiarito i punti precedenti, mettiamo il caso che facciamo il test.
Se il test è positivo, informeremo il lavoratore, se assunto a tempo indeterminato, che la legge gli da la possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabiliazione senza perdere il posto di lavoro. Il lavoratore non lavorerà per quel giorno, ma il giorno successivo -se non intende accedere ai programmi terapeutici e di riabiliazione previsti dalla legge per gli assunti a tempo indeterminato e se non intende firmare per l'esecuzione di accertamenti per
l'esclusione di un alcolismo-, sarà di nuovo al suo posto di lavoro (sempre con non venga trovato di nuovo positivo al test).
A proposito, qual è il limite per "positivo"? lo 0 assoluto?
A me pare che sia urgente un lavoro scientifico da parte dei MdL sull'argomento. Sono medico competente di un'azienda ospedaliera e attendevo/temevo l'uscita di questo "elenco". "Attendevo": perché senza qualcuno che dica ufficialmente che per il personale sanitario è vietata l'assunzione di bevande alcoliche, io non posso far nulla. "Temevo": perchè ora che l'elenco è ufficiale, non ho dalla legge nessuna indicazione operativa su come debba lavorare, ma, di contro, mi trovo addosso tutta la responsabilità medico legale per avere fatto, o non avere fatto, una qualche sorveglianza sanitaria.
Che tipo di accertamenti devo fare? All'assunzione? Periodici? Casuali? Solo su segnalazione del problema? Solo quando sospetto l'etilismo?
Che metodo devo utilizzare per valutare l'alcolemia? Analisi del tasso ematico? Analisi sull'aria espirata? Sulla saliva? Sull'urina? Dosaggio della Cdt? E inoltre, a quali valori limite devo fare riferimento?
E ancora, "devo" o "posso" effettuare questi controlli? Che alternative ho?
Siamo al punto di partenza. Mi pare evidente che simili decisioni non possano essere lasciate all'iniziativa, allo studio e al buon senso del singolo.
Nel frattempo, mentre lavoriamo a darci delle linee guida, mi auguro almeno che non ci "scappi il morto": se un mio operatore sanitario, obnubilato dall'alcol (e purtroppo ce ne sono) manda al creatore un paziente, verrò certamente chiamata sul banco degli imputati.
Per finire: l'art. 125 del DPR 309/90 prevede un analogo elenco di attività lavorative anche per la tossicodipendenza (altro argomento scottante per l'attività sanitaria)!
Buona Pasqua a tutti.
Vorrei riferire una situazione che secondo me chiariscebene i problemi che ci pone questa norma. Negli scorsi anni ricevevo una rivista degli "Amici della Polizia Stradale" (che con tutti i km che fa un MC non fa mai male!), e ricordo un articolo sui controlli alcolemici che vi sintetizzo:
Un soggetto, sospetto di abuso di alcool, esegue il test sull'aria espirata ("palloncino"); se è negativo, tutto finisce lì. Se è dubbio/positivo è opportuna la determinazione dell'alcolemia MA... un prelievo ematico presuppone il consenso LIBERO, COSCIENTE ed INFORMATO: se il soggetto è in stato di ebbrezza alcolica (comunque sopra il limite fissato) NON PUO' DARE IL CONSENSO, ergo il risultato non può avere valore giuridico.
Per chi lo ricorda, siamo in un vecchio film americano che si intitolava COMMA 22.
Aggiungo una considerazione: se il soggetto che ritengo alterato NON lo risulta agli accertamenti potrebbe aversene a male del fatto di essere stato CALUNNIATO e adire le vie legali contro chi ha ipotizzato una ebbrezza non successivamente dimostrata. Chi ci tutela in questo caso?
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Credo che siano necessarie ( nonchè urgenti) delle "Linee Guida" per noi M.C. per saper come muoversi senza avere conseguenza personali sul piano penale.Secondo il mio modestissimo parere la valutazione del tasso alcolico non puo' inserirsi in un protocollo di sorvrglianza sanitaria poiche' l'alcoldipendenza non è un fatttore di rischio presente nell'ambiente di lavoro bensi' un rischio per la propria e altrui incolumità dovuta ad abitudine voluttuaria.Io credo che la valutazione del tasso alcolico debba essere fatta solo quando si è sicuri del fatto che il dipendente faccia abuso di alcool e quindi a seguito di una segnalazione ben precisa al M.C. da parte del ddl.
carissimi, queste problematiche sull'alcol sono state in parte già affrontate sul libro "abstract sulle idoneità difficili" che da una ottima soluzione ai quesiti., viene eseguita CDT e gamma GT, se positive temporanea non idoneità per tre mesi quindi ripetere l'esame e reinserimento...piuttosto che fare se il Datore di Lavoro non vuole mettere in atto questo protocollo? ve la sentite di dare l'idoneità a salire su camion o lavori in altezza a chi notoriamente si fa TRE birre prima di arrivare al lavoro? mi piacerebbe avere una risposta in merito. Grazie Doriana
Art. 15 – Legge 3 marzo 2001 n. 125
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
…2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Riflessioni.
Le procedure per l’accertamento dell’alcol dipendenza sono totalmente diverse rispetto a quelle per la tossicodipendenza (ricordiamo, però, che l’intesa sulle tossicodipendenze interessa anche sostanze psicotrope… ma per l’alcol esistono norme specifiche quindi…): non avviso ai Lavoratori, solo controlli alcolimetrici (la Legge non specifica altri esami, quindi, esami come CDT o altri sembrerebbero solo ipotetici ma non previsti dalla norma, perciò dovrebbero essere non consentiti), non obbligatori sempre (visita preventiva, periodica ecc.) e quindi dovrebbero essere a discrezione di MC o SPISAL, non laboratori specifici, non doppio campione …
Sto rivedendo la mia posizione su CDT o altri esami utili per l’alcolismo cronico: la Legge 125 e la successiva Intesa non consentirebbero esami diversi dai controlli alcolimetrici.
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