Un consulente mi fa rilevare che dipendenti che utilizzano per la loro attività pc portatili (sono dei commerciali che effettuano presentazioni e vendite presso i clienti) sono stati ritenuti non soggetti a sorveglianza sanitaria a Napoli ma lo sono stati a Brescia. Mi viene richiesto un parere al quale ho dato questa risposta: l'art. 50 comma D della 626 esclude i portatili che non siano utilizzati prolungatamente in un posto di lavoro; la modifica conseguente alla legge comunitaria del 2000 parla all'articolo 21 punto C di modo sistematico ed abituale; delle vecchie linee guida della pubblica amministrazione del 91 escludeva i sistemi denominati "portatili" quando non utilizzati in via continuativa nel posto di lavoro. Pertanto, a meno che il portatile non venga utilizzato in una postazione di lavoro fissa in sostituzione di un pc residente, coloro che li usano non possono essere omologati a videoterminalisti e pertanto non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Vorrei confrontarmi con altri pareri
Anche se non sancito dalla Legge vigente, credo che il portatile debba ormai essere equiparato al pc fisso per la sua larga diffusione, perché introduce ulteriori problemi ergonomici (se schermo piccolo, mancanza di un mouse esterno, ecc.), perché devono essere valutati tutti i rischi presenti, perché le pubblicazioni scientifiche, trattati e linee guida raccomandano di non trascurare le postazioni fisse con il 'portatile'.
L'uso invece 'volante' perciò disergonomico, rientra, insieme ad altri rischi (smog, stress, infortuni, microclima, elettromagnetismo, allergeni, infortuni, postura di guida, ecc. ) in quella mansione più ampia di "mobile worker" che, se evidenziata correttamente nel documento di valutazione dei rischi, può attivare una sorveglianza sanitaria mirata.
Aggiungo infine che queste mansioni sono particolarmente delicate (controlli del tasso alcolico!) perché rientrano nell'elenco delle attività con patente B, C, D, E, per le quali vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche (D.L. 125/01).
Spesso mi sono imbattuto in situazioni tali che il lavoratore , pur usando il pc portatile per lavori "esterni" , per molto tempo della settimana anche se
Mario
Non va dimenticato che il D.Lgs. 626 è del 94 e riprende direttive europee degli anni 89/90. In quegli anni l'uso del portatile era ancora abbastanza scarso.
Oggi in molte aziende anche postazioni fisse vengono strutturate con PC portatili. E' evidente che l'intenzione di molte aziende è quello di consentire il lavoro anche da casa, spesso fornendo al dipendente la connessione ADSL a domicilio a spese dell'azienda. Alla luce di questi notissimi cambiamenti nel mondo del terziario, mi meraviglio che nè a livello europeo nè a livello italiano si sia provveduto a introdurre le necessarie modifiche legislative. Infatti è ridicolo oggi ritenere il portatile (come dice l'art.50) non soggetto agli obblighi di legge e quindi anche alla sorveglianza sanitaria per chi li utilizza. Sappiamo tutti che il portatile non rispetta le caratteristiche previste dall'allegato VII (la tastiera non è separata dallo schermo, lo schermo è inevitabilmente molto più vicino agli occhi di quanto consigliato, il margine superiore dello schermo è decisamente sotto la linea degli occhi ecc.). Quindi oltre alla necessità evidente di provvedere ad un intervento di correzione dell'art. 50, appare ineludibile la sorveglianza sanitaria per chi usa il portatile almeno 20 ore la settimana, nonchè dotare la postazione lavorativa di monitor di servizio o quantomeno di tastiera separata.
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