lavoratore visitato nel novembre 2005 ( rischio lavorativo: mov. manuale di carichi) e giudicato idoneo alla mansione con periodicità annuale.
Qualche giorno fa mi telefona il D. L. dicendomi che lo stesso dipendente dal mese di marzo 20006 si è frequentemente assentato dal lavoro esibendo certificazione medica con diagnosi di " lombosciatalgia da E.D. L5-S1 RM accertata."( la risonanza risale al mese di marzo 20006) e chiedendomi come si doveva comportare rispetto alla mansione. Per farla breve, il dipendente non vuole richiedere una nuova visita da parte del sottoscritto e io ,come M.C., temo di avventurarmi in un campo minato:A) visto che sono venuto a conoscenza della patologia del dipendente,ancorchè in via informale e dal D.L. e nell'ottica della finalità preventiva della sorveglianza sanitaria, DEVO sottoporlo a visita con l'eventualità di dover modificare il giudizio di idoneità che ho espresso qualche mese fa?B) il D.L. puo' farlo sottoporre a visita ex art.5 ,o,visto che si tratta di rischio professionale per il quale è stata attivata la S.S.deve comunicarmi formalmente questa situazione di " pericolo" per la salute del lavoratore chiedendomi di risottoporlo a visita?
Mi pongo il problema su come comportarmi anche e soprattutto all luce delle sentenze di Cassazione 33751/01 e 24290/05
billi
Il datore di lavoro si attivi per far sottoporre il lavoratore a controllo ex art.5 legge 300/70: sara' la commissione medica a valutare se, per il giudizio di idoneita' specifica alla mansione, necessita un nuovo giudizio del MC, cui il lavoratore verra' inviato. Il lavoratore non puo' rifiutarsi di effettuare la visita ex art.5.
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