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Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2917 volte.

billi

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645
  • Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (07/06/2006 09:43)

Attivita' libero professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del SSN: cosi' titola il decreto in questione. Qualcuno e' a conoscenza della eventuale applicazione di questom decreto e delle sanzioni per chi non lo rispetta? In altre parole i dipendenti ASL che svolgono attivita' di igiene e sanita' pubblica non potrebbero svolgere attivita' libero professionale in favore di soggetti privati ma lo fanno senza che nessuno dica niente.

luke70

luke70
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  • Re: Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (07/06/2006 13:08)

Spero che quello che tu affermi sia vero ma purtroppo oggi proprio mi è arrivata una mail con il seguente testo:

"Infermieri 'liberi professionisti' dopo il loro orario di lavoro nelle strutture pubbliche, proprio come i medici. Si basa su questo principio la proposta di legge presentata oggi alla Camera dei Deputati e intitolata 'Esercizio libero professionale del personale di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006 n. 43 dipendente da enti pubblici'. La pdl prevede la possibilità, per infermieri, tecnici di radiologia e altri operatori sanitari previsti dalla legge 43 in servizio a tempo pieno presso strutture sanitarie pubbliche, di esercitare liberamente la loro attività in forma singola o associata al di fuori dell'orario di lavoro di servizio. Il tutto purché non sussista conflitto di interessi con le attività istituzionali. Il professionista interessato dovrà comunque comunicare la sua intenzione all'amministrazione da cui dipende con richiesta scritta. Attualmente la normativa prevede un rapporto di esclusività per l'infermiere pubblico dipendente e gli altri operatori sanitari non medici, mentre tale esclusività non è più richiesta per altre categorie, prima fra tutte quella medica. "

Se qualcuno ne sa di più ben venga...

billi

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645
  • Re: Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (07/06/2006 15:32)

Non affermo nulla ma riporto testualmente il testo di un decreto che mi risulta ancora valido e che posso trasmettere agli interessati. Per il resto mi sembra che politicamente si voglia tornare al rapporto esclusivo di lavoro che porto' agli allori l'allora ministro Bindi..

La Redazione

La Redazione
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1662
  • Re: Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (07/06/2006 16:00)

Per migliore comprensione si riporta il Decreto citato:

D.M. 31 luglio 1997
Attività libero professionale e incompatibilità del personale della
dirigenza sanitaria del S.S.N.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza
pubblica;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da
emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12
dello stesso art. 1 della legge n. 662 del 1996 concernenti l'attività libero-professionale del
personale della dirigenza sanitaria del S.S.N. e le modalità per il controllo del rispetto delle
disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività
libero-professionale della dirigenza del S.S.N;
Visto in particolare l'art. 1 che definisce le competenze del Ministero della sanità;
Visto il proprio decreto 11 giugno 1997 concernente fissazione dei termini per l'attivazione
dell'attività libero-professionale intramuraria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 140 del 18 giugno 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.;
Decreta:
Articolo 1
Attività libero-professionale
1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale intramuraria del
personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività
che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime
ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e
su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari
integrativi.
2. L'attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, una
produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al
50% dell'orario di servizio effettivamente prestato.
3. Il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario
dei dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, che svolge attività di igiene e sanità pubblica o
di vigilanza o controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività liberoprofessionale
in favore di soggetti privati, nell'ambito del territorio che ricade sotto la competenza
dell'ufficio cui è addetto. Lo stesso divieto si applica al personale degli istituti zooprofilattici
sperimentali.

La redazione di MedicoCompetente.it

luke70

luke70
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172
  • Re: Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (08/06/2006 14:13)

beh siamo alle solite...il decreto dice nell'ambito del territorio di appartenenza. quindi io lavoro nel tuo e tu nel mio....

pipius

pipius
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88
  • Re: Decreto del Ministero della sanita' del 31 Luglio 1997
  • (09/06/2006 11:58)

"Il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario
dei dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, che svolge attività di igiene e sanità pubblica o
di vigilanza o controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività liberoprofessionale
in favore di soggetti privati, nell'ambito del territorio che ricade sotto la competenza
dell'ufficio cui è addetto. Lo stesso divieto si applica al personale degli istituti zooprofilattici
sperimentali."
Ricordo che questa norma, peraltro molto chiara, vale solo per coloro che hanno la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Di norma (senz'altro in Emilia- Romagna è così) i medici di Igiene e Sanità Pubblica non lo sono. Per quanto di mia conoscenza, fanno eccezione solamente i Direttori del Dipartimento di Sanità Pubblica, se nominati dal Prefetto.

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)

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