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MC consulente del lavoratore

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2449 volte.

ramses

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  • MC consulente del lavoratore
  • (09/06/2006 20:36)

Chiedo ai Colleghi un parere sulla seguente situazione:
Un lavoratore, giudicato NON IDONEO alla mansione, dovendo sottoporsi a visita collegiale per ottenere di andare in pensione (trattasi di invalido con grado elevato già riconosciuto), richiede al MC di accompagnarlo come medico di fiducia a visita collegiale.
Il quesito è: essendo espressamente richiesto dal lavoratore l'intervento del MC come si pone il discorso ai sensi della L. 300 (art. 5)?
Premesso che andrò comunque, sarei interessato a qualche parere.
Un saluto a tutti.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

maria_bianchi

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  • Re: MC consulente del lavoratore
  • (09/06/2006 22:27)

in che ambito siamo per quanto concerne la "visita collegiale"? CMO? INPS? Altro?

ramses

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  • Re: MC consulente del lavoratore
  • (10/06/2006 11:51)

Si tratta di visita INPS, ma il problema mi pare comunque generale, o sbaglio ?

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

maria_bianchi

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  • Re: MC consulente del lavoratore
  • (10/06/2006 14:18)

A mio avviso, qualora il lavoratore voglia come medico di fiducia nella visita collegiale proprio il "dott. Ramses", non vi sono "incompatibilità" né violazioni dello statuto dei lavoratori, tantomeno dell'art 5. Infatti l'art 5 riporta "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda." La visita cui sarà sottoposto il lavoratore presso INPS non rientra in quelle contemplate dal suddetto art 5 L.300/70 in quanto trattasi di una procedura attivata spontaneamente dal lavoratore per il riconoscimento dell'invalidità/inabilità ex legge 12 giugno 1984, n. 222. In sede di visita collegiale tu sei il medico di fiducia del lavoratore, non il medico competente; in ogni caso non si creano conflitti nei confronti del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico

maria_bianchi

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  • Re: MC consulente del lavoratore
  • (10/06/2006 14:18)

A mio avviso, qualora il lavoratore voglia come medico di fiducia nella visita collegiale proprio il "dott. Ramses", non vi sono "incompatibilità" né violazioni dello statuto dei lavoratori, tantomeno dell'art 5. Infatti l'art 5 riporta "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda." La visita cui sarà sottoposto il lavoratore presso INPS non rientra in quelle contemplate dal suddetto art 5 L.300/70 in quanto trattasi di una procedura attivata spontaneamente dal lavoratore per il riconoscimento dell'invalidità/inabilità ex legge 12 giugno 1984, n. 222. In sede di visita collegiale tu sei il medico di fiducia del lavoratore, non il medico competente; in ogni caso non si creano conflitti nei confronti del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico

maria_bianchi

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  • Re: MC consulente del lavoratore
  • (10/06/2006 14:20)

scusate, tra i copia-incolla è saltato un rigo dell'art. 5
mio avviso, qualora il lavoratore voglia come medico di fiducia nella visita collegiale proprio il "dott. Ramses", non vi sono "incompatibilità" né violazioni dello statuto dei lavoratori, tantomeno dell'art 5. Infatti l'art 5 riporta "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico" La visita cui sarà sottoposto il lavoratore presso INPS non rientra in quelle contemplate dal suddetto art 5 L.300/70 in quanto trattasi di una procedura attivata spontaneamente dal lavoratore per il riconoscimento dell'invalidità/inabilità ex legge 12 giugno 1984, n. 222. In sede di visita collegiale tu sei il medico di fiducia del lavoratore, non il medico competente; in ogni caso non si creano conflitti nei confronti del datore di lavoro.

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