Salve a tutti. Piccolo quesito: da quel che mi risulta il D.L. 626 parla di visite preventive (da fare cioè dopo l 'assunzione ma prima di essere assegnato ad una mansione a rischio). Mi risulta altresì (ma solo per sentito dire, perchè non ho materiale che me lo confermi) che le visite di preassunzione sono in certo qual modo illegittime (in quanto potrebbero essere discriminanti per l 'assunzione stessa). A voi cosa risulta? cosa fate? visite preassuntive o preventive? Il problema che sta sorgendo qui a Prato è che per quanto riguarda gli apprendisti minori (che non vengono più visitati dalla ASL ma direttamente dal medico competente), l 'ufficio di collocamento non rilascia il libretto di lavoro (o comunque il nullaosta) se prima non c 'è un certificato del medico competente con l 'idoneità alla mansione che andrà a svolgere per cui la ditta non può assumerlo. Avete qualche indicazione in proposito?
grazie a tutti
sauro raspanti
ps: ottima l 'idea del sito che peraltro mi sembra ben costruito e ricco di informazioni
esprimo una mia interpretazione.
le visite preventive sono riferite alla definizione di lavoratore e quindi a persona già assunta. le visite preassuntive non sono normate e sono un libero accordo tra il lavoratore e l 'azienda. è chiaro che esse possono essere discriminanti, non tanto in caso di non idoneità, quanto in caso di limitazione, poichè l 'interessato può non essere assunto "senza diritto di replica".
entriamo quindi in un campo non specificatamente normato anche se ci sono alcuni indirizzi giuridici. in particolare la sentenza della cassazione penale 3° sezione 10/11/98 caso daubrée che assicura uguale protezione giuridica ai candidati ed ai lavoratori e ritiene non corretta l 'interpretazione della definizione di "lavoratore" riservata solo a quelli che lavorano; inoltre stabilisce che che le visite preassuntive possono ricadere nel 626/94 purché effettuate dal m.c.
anche il proc. guariniello nel corso di un incontro a roma nel 1999 o 2000 diede la seguente interpretazione: si alle visite preassuntive, purchè effettuate dal m.c. e purché mirate ai rischi specifici.
il decreto smuraglia che reca modifiche al 626, ma che non è mai stato approvato, anche sulla spinta delle richieste e dei suggerimenti dei m.c., affronta l 'argomento, equiparando la figura degli assumendi ai lavoratori e quindi con diritto di ricevere il g.i. limitato o di non idoneità, con possibilità di ricorso.
è anche mia opinione personale che le visite preassuntive non costituiscono un illecito se mirate al rischio e se effettuate dal m.c. ed eticamente le ritengo lecite in quanto tutelano anche il lavoratore che deve magari lasciare un posto di lavoro per il quale è idoneo per svolgere una mansione per la quale magari necessita delle limitazioni.
il problema secondo me sussiste laddove le visite preassuntive vengono eseguite da altri colleghi, medici del lavoro o meno, e poi l 'idoneità viene rilasciata dal m.c., e questa è una realtà molto diffusa, soprattutto nelle grandi aziende o nei centri di servizi e alcune volte vengono effettuate anche nel caso in cui non ci sono rischi.
ritengo quindi che laddove non ci siano norme precise che vincolino dobbiamo stabilire noi, sulla base delle nostre esperienze, dell 'indirizzo interpretativo della giurisprudenza e dell 'etica i limiti del nostro operato.
è chiaro che bisogna chiarire con le proprie aziende il peso che esse danno al giudizio di idoneità e cioè se viene giudicato elemento discriminante e determinante per l 'assunzione (i m.c. decidono più del capo del personale!!!!!!) o l 'idoneità rappresenta un elemento complementare ad altri quali la validità, la capacità e l 'esperienza lavorativa dell 'assumendo.
sul sito del ministero del lavoro (www.minlavoro.it), nella sezione 'circolari ' , si può trovare la 'circolare n° 11/2001 ' a firma del Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro , è una circolare esplicativa dettagliata e che cerca di fare chiarezza sull 'argomento e sulle problematiche sollevate per le visite pre-assuntive agli apprendisti; materia in effetti in cui vi sono dubbi interpretativi ed applicativi da parte di tutte le figure professionali e le strutture che gestiscono tale materia. Inoltre vi sono diversità applicative anche tra le varie ASL e servizi PISLL della Regione Toscana.
Per quello che poi concerne l 'eventuale discriminazione del lavoratore in pre-assunzione, è un problema serio e reale quando il medico competente si trova ad emettere una certificazione di idoneità con limitazioni .E ' un mio pensiero, ma suffragato sia dall 'esperienza che da sentenze e contenziosi sollevati da 'Guariniello ' : sarebbe eticamente e deontologicamente corretto che il medico competente emettesse l 'eventuale certificato di idoneità con limitazioni solo dopo una comunicazione scritta del DDL in cui si dichiari non soltanto la mansione specifica che il lavoratore in pre-assunzione deve andare a svolgere , ma anche e soprattutto in quale luogo di lavoro, reparto di produzione...e quant 'altro sia necessario a correlare il giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica con i livelli di rischio presenti in tale collocazione lavorativa.
Riporto un esempio di vita vissuta : infermiere professionale in pre-assunzione con ernie discali, giudizio di idoneità alla mansione di infermiere professionale ? è di certo idoneo alla mansione specifica, ma riportare la limitazione alla movimentazione manuale di degenti non-collaboranti e/o parzialmente collaboranti significa sollevare spesso un problema con la U.O.del Personale.Pertanto è giusto, a mio giudizio riportarla quando sia nota preventivamente l 'assegnazione ad uno specifico reparto ospedaliero con un noto livello di rischio per la movimentazione dei carichi.... 'viventi ' nel caso specifico e quindi secondo il Mapo Index !
Sarei molto grato dei pareri dei colleghi in merito! Grazie .Riccardo Bassi Medico Competente ASL 9 Grosseto
Credo che l 'argomento meriti un approfondimento, Per quanto riguarda gli Enti Pubblici, per esempio, esiste la necessità sia della visita "d 'assunzione" sia della visita di idoneità alla mansione specifica. In alcuni casi i due giudizi (diversi per significato e conseguenze) sono espressi da soggetti diversi (medicina legale e medico competente) a volte solo da quest 'ultimo.
All 'Ospedale di Pisa utilizziamo questo sistema e, anche per i buoni rapporti con l 'U.O. Personale, funsiona bene. Quali sono le esperienze e le opinioni in proposito?
Cari colleghi
Il dibattimento aperto dal collega Raspanti e proseguito, in maniera completa ed esplicativa, da colo i quali lo hanno succeduto, dimostra, in maniera inequivocabile, come il coordimanento necessario tra organi di vigilanza e medici competenti, ancorchè essi stessi dipedenti di enti pubblici, sia del tutto inesistente.
In merito alla questione vorei sollevare due eccezioni:
1) il D.Lgs. 626/94, come noi tutti ben sappiamo, cita espressamente il termine "dipendente", quale oggetto di sorveglianza sanitaria da parte del M.C.
Tale sorveglianza, altrettanto chiaramente, deve essere riferita al "rischio specifico" cui il dipendente stesso è soggetto. Per tale motivo, la visita preventiva alla mansione deve essere svolta dal M.C. aziendale, sulla base di un protocollo sanitario che è certamento lo specchio delle attività svolte in azienda. La visita di idoneità generica alla mansione, invece, può tranquillamente essere svolta da un ente di diritto pubblico. Tale ultima, riguarda soprattutto i vincitori di concorso i quali, all 'atto dell 'assunzione, devono presentare certificazioni mediche che li giudichino abili al lavoro, intendendo questo termine nel modo più estensivo. Ritengo, invece, sia evidente come la nostra azione, che deve essere di tutela per il lavoratore, per l 'azienda, e, consentitemi, anche nostra (visto che, spesso, siamo oggetto di "attenzioni" da parte di lavoratori ed aziende, proprio a causa del nostro operato) debba essere svolta col conforto della legge.
2) alcune ASL hanno sanzionato aziende che hanno sottoposto il dipendente a visita periodica dopo l 'assunzione, poichè, in tal modo, avrebbero violato l 'articolo 33 lettera a del d.p.r. 303/56. Tale sanzione, evidentemente opinabile ed alla quale, a mio avviso, si sarebbe dovuto opporre ricorso, appare ingiustificata, alla luce delle sentenze di questi ultimi anni.
Cosa fare, in definitiva?
Ho suggerito alle aziende di cui sono consulente di sottoporre i dipendenti a visita preventiva durante il periodo di prova, nell 'arco dei primissimi giorni, e per la mansione specifica (ovviamente con comunicazione scritta inviatami dall 'azienda e successivo giudizio di idoneità rilasciato in copia all 'azienda ed al lavoratore, al quale vengono consegnati anche gli esami eventualmente svolti all 'atto della visita stessa). Ciò perchè, di solito, i dipendenti, in tale periodo, sono "in addestramento", quindi non esposti a rischio diretto ma affiancati ad altri lavoratori, o meglio ancora, effettuano dei veri e propri "corsi" in relazione alla mansione che devono svolgere.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi complimento per l 'elevato livello delle discussioni nel forum.
Cordialità.
Alla luce della normativa vigente (la sorveglianza sanitaria è obbligatoria NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ...) ritenete corretto non fare neanche le visite preventive su lavoratori operanti in lavorazioni non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria? O è meglio fare comunque la visita preventiva su tutti, selezionando in seguito i soggetti da sottoporre a visita periodica?
in linea di principio posso essere d 'accordo sul fatto di sottoporre perlomeno a visita preventiva anche il personale che non ha obbligo di sorveglianza sanitaria, il problema è che (credo) in questo caso il medico competente possa essere messo sotto accusa sia dal datore di lavoro (che poi ti deve pagare delle visite per le quali non era obbligato a sopportarne l 'onere), sia dal lavoratore che, se da una parte può essere d 'accordo nel vedere tutelata la propria salute (ma che tutela c 'è se non vi sono rischi previsti dalla legge?), dall 'altra può creare non pochi problemi se per caso il medico è costretto a prescrivere dpi o a limitare la mansione.....per non parlare poi di una ipotetica non idoneità. E se vengono chiamati in causa i sindacati, come ti giustifichi....ho fatto non idoneo un lavoratore per salvaguardargli la salute anche se non aveva rischi per i quali era obbligatoria la visita medica?..forse verresti anche tacciato di abuso di potere e di fare gli interessi del datore di lavoro!! Il problema si potrebbe aggirare (forse) solo con la richiesta del datore di lavoro di sottoporre a visita anche il personale che non ha obbligo e con il consenso di essere sottoposto a visita da parte del lavoratore....il tutto ovviamente scritto e sottoscritto...informando il lavoratore anche delle possibili conseguenze che tale visita potrebbe avere. A meno di sottoporre a visita senza rilasciare nessun certificato di idoneità (penso legalmente corretto, visto che non vi è nessun obbligo di legge.....), ma certamente poco corretto per la nostra attività!!
A me è capitato di ricevere richieste da parte del datore di lavoro di visitare un dipendente che non era sottoposto ad accertamenti obbligatori. Le motivazioni erano quasi sempre le stesse: " dottore, visiti tizio e guardi cosa può fare, perchè sa, è un gran lavativo e sta sempre in mutua.....se è così malato, certamente non è idoneo al lavoro...che si faccia dare la pensione e si tolga da qui!!"
ciao a tutti
Presso la mia ausl si fa come a Pisa, cioe 'si fa una sola visita pre-assuntiva fatta dal m.c., ma solo per i soggetti esposti a rischio professionale (di fatto per tutte le mansioni che sono sottoposte a sorveglianza sanitaria periodica), mentre per le mansioni non a rischio viene fatta la visita di idoneità fisica generica dal dipartimento di sanità pubblica. L 'ufficio personale purtroppo non specifica a quale reparto verra ' inviato, poniamo, l 'infermiere poiche ' in tempi di estrema carenza di organico l 'azienda vuole essere libera di gestire il personale secondo le necessità del momento, pertanto come m.c. sono costretta ad esprimere un giudizio generale e, in caso di limitazioni, le devo specificare tutte, non sapendo in quale reparto andra ' collocato l 'interessato. Mi preoccupa invece il fatto che alcuni giudici, come avviene in Emilia-Romagna, interpretino le norme e le varie sentenze come se la visita pre-assuntiva fosse un illecito e ritengano che il m.c. possa essere chiamato in giudizio se e ' dimostrabile la sua consapevolezza che si tratta di visita pre-assuntiva (mi e ' stato riferito che il giudice Castiglione si sia espresso cosi ' al congresso ANMA di Bologna del 23/6 scorso9. Qualcun altro ha altro tipo di informazioni?
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