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SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica

Questo argomento ha avuto 18 risposte ed è stato letto 5070 volte.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (20/07/2006 20:18)

Conosco la prima sentenza (ha fatto saltare alcune teste...), e ho avuto notizia con soddisfazione della conferma data dalla Suprema Corte. Perchè? Tanto per cominciare, perchè non esiste nè è mai esistita la "specializzazione in Medicina del Lavoro e Psicotecnica" nelle varie Facoltà di Medicina di Napoli. E' -assai più semplicemente- un corso di perfezionamentp, ed anzi "di cultura" post lauream, della durata di un anno. Dite: come faccio a saperlo? Ma semplice, è esattamente quello che ho seguito io nell'ormai lontanissimo a.a. 1982-83. E -come ormai sanno anche le pietre di questo forum - io non sono medico. Nè pretendo di esserlo o di farlo: sarebbe esercizio abusivo della professione medica, che fino a prova contraria è reato. Nella 1^ sentenza si specifica che il MC (...) condannato è specialista in Endocrinologia e in "Medicina del Lavoro e Psicotecnica".
Mi fermo qui, a spiegare il perchè della mia soddisfazione, o ci tenete proprio tanto che io scenda in ulteriori dettagli sulla inderogablità concettuale che la Medicina del Lavoro deve essere esercitata da un Medico del Lavoro?
P.S. a titolo di curiosità: ma non se ne è accorto nessuno? è un sanato 277? Ma non è che magari un pochetto di mobbing... ?

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

Dario73

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (20/07/2006 20:51)

Ringrazio nofer per la precisazione fatta. Nella foga non mi ero reso conto che il collega imputato nella sentenza in oggetto non fosse specialista in medicina del lavoro. Ciò non toglie comunque quanto ho affermato prima: il medico competente ricorre a consulenze di altri colleghi solo se effettivamente lo ritiene necessario, alla luce delle sue valutazioni in scienza e coscienza, considerato che il suo iter formativo ,( e sennò che l'abbiamo fatta a fare la specializzazione???) lo rende il professionista piu' idoneo e formato che esista in grado di esprimere un giudizio sull'ambiente di lavoro e lo stato di salute psicofisica del dipendente. Il modus operandi della consulenza sistematica, a volte anche con un malcelato discarico di responsabilita', mi trova in netta antitesi; senza dimenticare la torre di babele che questo sistema ha creato per esempio nell'ambito dei lavoratori videoterminalisti (quanta fatica con molti lavoratori che, in buona fede, fanno dell'equazione errata VDT=visita oculistica un credo ormai risaputo).
Sul caso in particolare concludo rammentando come, nel corso di medicina del lavoro, esistono alcune materie come piscologia del lavoro e psicotecnica, neurologia occupazionale, che ogni specialista in MdL ha affrontato e superato, con tanto di certificazione e di votazione. Egli e' quindi sicuramente in grado, almeno sulla carta, di effettuare una valutazione scientificamente rilevante e ben circostanziata anche dello stato di salute psichica del lavoratore, con buona pace delle sentenze e dei vari garbugli legali. La richiesta di una consulenza dev'essere suo esclusivo appannaggio.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (20/07/2006 21:08)

prego, dario!
E giustappunto, magari un Medico del Lavoro avrebbe fatto altre scelte. Credo. Se MEDICO, e se specialista in Medicina del Lavoro. Magari, l'azienda si sarebbe trovata con una denuncia di "sos. malattia in nesso causale con l'attività lavorativa" in più, e una condanna penale in meno, chi lo sa..

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

silgen

silgen
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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (21/07/2006 10:10)

Sul fatto che la responsabilità del giudizio di idoneità alla mansione cada in capo al medico competente, e che stia alla sua professionalità avvalersi o meno di altre competenze specialistiche, mi pare che non possiamo non concordare tutti.
Ho qualche perplessità sull'utilità di richiedere visite specialistiche psichiatriche estemporanee: la pensa così anche il primario psichiatra dell'ospedale di cui sono MC, il quale sostiene che una disgnosi corretta richieda uno spazio ben più ampio di un colloquio isolato con il paziente. Personalmente preferisco avvalermi di relazioni redatte dagli specialisti che già seguono il lavoratore, e da scambi diretti di pareri con tali specialisti: ciò è molto più proficuo per una collocazione lavorativa adeguata.
Va da sè, che poi il lavoratore vada seguito sul posto di lavoro, e che sia necessario coinvolgere i suoi capi e colleghi.

drgennai1

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (21/07/2006 12:56)

esiste un forum sullo stesso argomento, ma qui la lettura diretta della sentenza permette di rilevare che in sostanza i giudici imputano all m.c. di non aver disposto visita psichiatrica di fronte ad una evidente necessità di approfondimento specialistico; nel testo della sentenza tuttavia esistono delle "sbavature" laddove si sostiene che il m.c. non essendo psichiatra non doveva eseguire la visita . Ciò è ovviamente assurdo detto in questoi termini (in quanto il m.c. è "obbligato" ad eseguire la visita); tuttavia può darsi che si sia giunti a questa formulazione perchè la difesa del m.c. si è intestardita nel sostenere che Egli aveva le capacità professionali dello psichiatra e quindi faceva "da sè" la visita psichiatrica . Tale ultima tesi è altrettanto assurda a meno che il m.c. non avesse un titolo accademico in tal senso .Morale : chiediamo le visite specialistiche se il quadro clinico è importante e rilevante ai fini della mansione, anche se abbiamo già un giudizio pronto in testa

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

Nonnoguido

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (21/07/2006 15:45)

Ritorno al quesito che ho posto all'inizio: ma il Medico competente a che titolo doveva esprimere un giudizio d'idoneità alla mansione? Perchè era una mansione a rischio? E perchè era a rischio? Allora tutti coloro che si lamentano per un lavoro riferito come "usurante" dovrebbero essere visitati dal Medico competente? E' così oppure è una forzatura?

Guido Marchionni

giancarlo

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (21/07/2006 16:31)

Come sempre bisognerebbe leggere tutte le carte.
Comunque a parte la baggianata della specializzazione in psichiatria,credo che il MC doveva sottoporre a sorveglainza sanitaria su richiesta del lavoratore perchè esposto al rischio dovuto a cattiva organizzazione del lavoro che ,come tutti i rischi,deve essere valutata (si potrebbe ipotizzare anche una mancata valutazione dei rischi ??).
Ipotizzerei anche una mancata denuncia di malattia professionale per disadattamento lavorativo.
Riguardo agli "ispettori "della ASL bisognerebbe leggere le prescrizioni che hanno fatto.
Di primo acchito mi sembra che gli imputati sono andati al dibattimento proprio perchè non hanno otteperato aglle prescrizione impartite dal PISLL
perchè non le hanno riconosciute giuste.

carlpam

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (24/07/2006 10:16)

avevo letto la sentenza sul sito di dirittosanitario.net e avevo attivato un forum senza accorgerrmi che nel frattempo era stato attivato unquesto stesso forum . Sintetizzo: il Medico Competente può anche aver sbagliato diagnosi, ma imputargli l'omessa visita psichiatrica solo perchè richiesta dal lavoratore e poi richiesta dal serv. di vigilanza asl è un controsenso ( a nessun collega al quale venga chiesto un caterismo cardiaco lo manderebbe, così, su due piedi, dal cardiochirurgo!) detto questo non capisco le obiezioni di Nofer - i cui interventi apprezzo sempre, salvo questo, perchè quanto sopra è valido sia per un medico con specialità sia sanato ( se poi non è medico è un altro discorso per abuso di professione medica . concordo poi a considerare errata l'equazione visite VDT = visite oculistiche , per le stesse motivazioni che ho gia esposto nell'altro forum . se non vogliamo ridurci a smitatori del traffico ( degli specialisti visitatori) non lasciamo spazi ai numerosi ospedalieri sempre più scalpitanti "ad portas". cordialmente

boccalon

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  • Re: SENTENZA CASSAZIONE 20220/2006 sulla condotta omissiva del medico competente nel prescrivere una visita specialistica
  • (31/07/2006 07:37)

Guardiamo meglio la sentenza:
Le accuse mosse al datore di lavoro sono quelle di aver provveduto ad una formazione insufficiente per i compiti assegnati al lavoratore; quelle mosse al medico competente di aver insufficientemente valutato la patologia psichiatrica.
Il lavoratore lamentava un senso di inadeguatezza per i compito assegnato.
Sembrerebbe dalla lettura della sentenza che venga documentata una patologia psichiatrica ricollegabile alle attività lavorative svolte dal lavoratore.
Non è chiaro dalla lettura della sentenza (sarebbe necessario rivedere tutti gli atti della causa) se il medico sia in qualche modo intervenuto nella vicenda, ad esempio consigliando al datore di lavoro qualche intervento, ma sembrerebbe di no, e da questo potrebbe nascere il comportamento omissivo.
A mio avviso invece la sentenza è positiva perché stabilisce alcuni punti importanti:
a) il medico competente può e deve inervenire anche in problematiche non legate alla sorveglianza sanitaria obbligatoria se viene interessato lo stato di salute del lavoratore.
Questo fa chiarezza sulla vexata quaestio che il medico competente interviene solo per i rischi normati: l’intervento del MC è su qualsiasi aspetto del lavoro che possa avere ripercussioni sulla salute del lavoratore, al medico è contestata l’assenza di un giudizio di idoneità (viene fatto esplicito riferimento nella sentenza all’art. 17 lettera i, del D.Lgs 626/94 e quindi al capo IV della sorveglianza sanitaria): qual è lo strumento di comunicazione tra datore di lavoro, lavoratore e medico competente se non il giudizio di idoneità?;
b) il datore di lavoro deve valutare lo stato di salute dei lavoratori (art. 4, c.5, lettera c: “nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”) e nel fare questo può e deve avvalersi del medico competente, indipendentemente dalla presenza o meno di rischi normati;
c) il medico comeptente per valutare lo stato di salute dei lavoratori può e deve avvalersi, qualora non sia in possesso delle specifiche capacità professionali o abbia dei dubbi diagnostici, di pareri specialistici;
d) la sicurezza del lavoro riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal ruolo gerarchico assunto (nel caso in esame sembrerebbe che il lavoratore ricoprisse un ruolo quanto meno di quadro, se non addirittura di dirigente);
e) l’eventuale intervento della struttura pubblica (art. 5 legge 300/1970) è a valle dell’eventuale decisione del medico relativa al giudizio di idoneità alla mansione.

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