cito una sentenza da dirittosanitario.net (avv. E.Grassini)
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, lett. i), prevede che il medico competente "fatti salvi i controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali", sicchè appare necessario sottoporre a visita il dipendente che documenta la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli. Al fine di a soddisfare il precetto normativo il sanitario che esegue le visite mediche, nel caso specifico, non puo' non essere in possesso di specializzazione in malattie psichiatriche e deve essere supportato da esami clinici e biologici, necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e rientranti nei controlli che egli puo' disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dal decreto citato, art. 16, in tema di sorveglianza sanitaria. ( avv. Ennio Grassini - https://www.dirittosanitario.net)
"Anche il ricorso del P. è infondato perchè propone doglianze su questioni che i giudici di merito hanno deciso con congrua motivazione, ritenendo che il medico aziendale, preso atto delle molteplici certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano una patologia psichiatrica grave a carico dell' A., avrebbe dovuto necessariamente disporre gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare. Sia l'ispettore del lavoro sia il medico ASL(così qualificato e di non specificata competenza o specialità), incaricato dell'accertamento, avevano condiviso l'assunto del lavoratore tanto da imporre prestazioni specifiche nei confronti dell'azienda con l'assegnazione di un preciso termine, rimasto inosservato, per la regolarizzazione. Circa la configurabilità del reato contestato, va puntualizzato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, lett. i), prevede che il medico competente "fatti salvi i controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali", sicchè, nella specie, ricorrevano le condizioni per sottoporre a visita il dipendente che aveva documentato la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli.
Tuttavia, la condotta dell'imputato non è stata idonea a soddisfare il precetto normativo perchè egli ha eseguito le visite mediche senza essere in possesso di specializzazione in malattie psichiatriche e senza il supporto di esami clinici e biologici che erano necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e che rientravano nei controlli che egli poteva disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dal decreto citato, art. 16, in tema di sorveglianza sanitaria.
Sono rimasto piuttosto sconcertato dalla sentenza e porrò a tutti i colleghi alcune osservazioni sui pregiudizi relativi alla specialità e alla laurea ed abilitazione professionale
1) non entro nel merito del comportamento di P (MC) né tantomeno della valutazione dell'idoneità del L (definito da ansioso-depressivo a psicotico da colleghi ospedalieri non si sa se specialisti psichiatri o meno) ma già nella varietà delle diagnosi sorgono parecchi dubbi) Semmai gli si potrebbe imputare l'errore diagnostico....
2) la sentenza cita che sia stato dato un termine per fare la visita psichiatrica e a quest'obbligo non è stato ottemperato ma se guardate bene la richiesta è partita dagli ispettori di Ml ( già vigili sanitari!) , confermato dal giudizio del Medico ASL ( psichiatra?)
3) quali sono dunque gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare, se non una visita specialistica ( non lo siamo forse e per obbligo di legge per di più) del MC comprensiva degli aspetti psichici o psicopatologici del L.
da quanto risulta il MC. fece ripetute visite ma non ritenne confermare le diagnosi ( molto differenti fra loro) di medici ospedalieri ( psichiatri?) inoltre non fece - secondo la sentenza - esami clinici ( colloquio clininco/ test ) ed esami biologici ( certo la corte di cassazione può non sapere che non ne esistano di idonei allo scopo, altrimenti la psichiatria sarebbe u na disciplina un pò più esatta).certo la competenza degli aspetti psichici e psicopatologici del lavoro è una valutazione del MC
(vedi es. scuola di specializzazione di ML di BOLOGNA) lo specializzando deve acquisire elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo .....della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.Settori: Neurologia, Psichiatria, Psicologia Clinica. ( Analoghi insegnamentivi sono nelle altre specialità che attualmente abilitano alla attività come MC.) in altre parole l'ignoranza della ......Medicina ( e delle sue specialità) non è ammessa.
le uniche specialità che sono esclusive sono ANESTESIA E RIANIMAZIONE , RADIOLOGIA e a qualsiasi medico abilitato può effettuare una visita esprimendo una diagnosi ( con le esclusioni di cui sopra) che pure rientrano nell'ambito specialistico (solo il pregiudizio ci fa dire che SOLO il CARDIOLOGO LEGGE L'ECG)
Per contro solo i MC fanno le visite specialistiche ( a ciò abilitati dal possesso di specialità definite per legge od altre condizioni abilitanti) previste dalla 626 possono interpellare altri medici ( specialisti o meno) ma non ritengo ammissibile ( salvo che in taluni casi motivati ) che altri specialisti effettuino visite (ad esempio oculisti) in modo sistematico ai lavoratori (addetti a videoterminali )
Concordo pienamente col collega carlpam. Semmai si volesse imputare qualcosa al medico competente P., gli si potrebbe imputare l'errore diagnostico, la negligenza, giammai l'omissione!!! Ma in Italia vige l'arte del riciclarsi, e del pescare a mano bassa nel torbido. E così giudici che diventano medici, ragionieri che fanno i protocolli sanitari, palazzinari che si ritrovano in mano l'economia del paese, ministri con tanto di portafoglio ma con poca cognizione di causa (anche sulla carta). E la medicina del lavoro oggi in Italia, per come si è strutturata, per come tutti (incluso probabilmente il sottoscritto per colpa del silenzio/assenso) l'abbiamo voluta e' ormai una sorta di calderone senza legge, di bakuniana memoria, dove spesso purtroppo si tenta di "mettere in mezzo" il malcapitato medico competente di turno, sempre meno medico (per la propria dignita' svilita) e ahime', (vedi leggine varie sananti ) sempre meno competente.
Un saluto a tutti.
il testo della sentenza non è chiarissimo ma con un certo sforzo si potrebbe mio parere interpretare comesegue : il m.c. ha omesso di disporre visita specialistica psichiatrica; questa era necessaria in quanto la patologia era di ordine strettamente specialistica; dalla sua omissione è conseguito un danno al lavoratore . Si è trattato di una colpa omissiva analoga a quella di un medico di pronto soccorso che di fronte a sintomatologfia suggestiva per meningite omette di disporre consulenza neurologica e al paziente ne consegue un danno ---- se questo è il principio non è così sorprendente ma anzi è comune in casi di responsabilità professionale ---Nello specifico però mi immagino una situazione di richiesta pretestuosa da parte del lavoratore con ben altri fini (cambio di mansione, spirito di rivalsa nei confronti dell' azienda) malissimo gestito dall' Azienda e dal medico competente; oppure , nel peggiore dei casi, immagino la situazione di un lavoratore psicotico (a me è successo) che ripetutamente ha compiuto gesti inconsulti; in questo caso è opportuno avvalersi degli specialisti proprio per evitare di acdere in responsanbilità professionale
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Mi dispiace tediare tutti con i miei ripetuti interventi ma tant'e' l'argomento mi sta a cuore. Ribadisco ancora una volta: non esiste a mio avviso alcun dubbio. Non esiste la prescrizione della visita specialistica. E' una assurdita'. Il M.C. , considerato anche le innumerevoli certificazioni (contrastanti) prodotte dal lavoratore, poteva a buona ragione esimersi dal richiedere la consulenza. La sua professionalita', in scienza e coscienza, poteva serenamente condurlo ad emettere un giudizio di idoneita' circostanziato, ragionato, pienamente consapevole, oserei dire ruminato.
Personalmente conosco colleghi medici del lavoro che pur non avendo un diploma di psichiatra, per propria inclinazione individuale, amore e passione per alcuni aspetti particolari della branca, per uno studio intenso ed un aggiornamento continuo, possono a buona ragione essere considerati periti in psichiatria e soprattutto nelle delicate questioni inerenti lo stato di salute psichica e l'ambiente di lavoro. Ribadisco: alcollega medico competente si puo' imputare una valutazione inesatta, superficiale, estemporanea, dannosa nei suoi esiti per la salute del paziente ma GIAMMAI il fatto di non essere ricorso ad una consulenza psichiatrica dal momento che non possedeva i titoli per farla personalmente. E' una cosa assurda e non sta ne' in cielo ne' in terra. Il collega puo' aver errato in una valutazione, allo stesso modo di come avrebbe potuto fare qualsivoglia altro medico in possesso del diploma di psichiatra.
Questi vigili asl poco urbani dovrebbero porsi in un'ottica diversa. Obbligare un medico competente alla richiesta di consulenze con un verbale e' una vera assurdita' ed un abuso di potere.
L'iter mi sembra regolare: il dipendente fa domanda al proprio datore di lavoro di visita del medico competente (visita a richiesta) il quale, valutato che il problema e' connesso all'attivita' lavorativa specifica (e qui torneremmo prima al discorso di nonnoguido ma diamolo per scontato per semplicita'), esprime un giudizio di idoneita' (decidendo o meno di avvalersi di tutte le consulenze di questo mondo). Il lavoratore fa causa ed il MC viene chiamato a rispondere esclusivamente del proprio giudizio di idoneita' e non del fatto di averlo espresso sulla base di mille consulenze o di nessuna. Il MC puo' aver errato ma nella formulazione finale del giudizio e giammai per non essersi avvalso di altri pareri.
E se il MC avesse richiesto la consulenza ed aveese espresso ugualmente idoneita' piena alla mansione? Per cosa lo condannavamo? E avrebbe comunque causato un danno (stando ai fatti) alla salute del lavoratore. Sarebbe stato assolto!! La consulenza l'aveva richiesta ma poi aveva espresso ugualmente giudizio di piena idoneita'.
E' una vera baggianata.
Saluti.
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