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Decreto amianto 257/2006

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 10458 volte.

bordini

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  • Decreto amianto 257/2006
  • (11/09/2006 18:50)

E' stato pubblicato oggi il nuovo decreto sull'amianto 257/2006. Di seguito il link http://www.guritel.it/icons/freepdf/SGFREE/2006/09/11/SG211.pdf dove, tuttavia, manca il testo completo del decreto.
Ancora un po' di pazienza...

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (11/09/2006 23:17)

...c'è, il testo, c'è, è sul sito ufficiale dell'IPZS. L'ho scaricato. E accidenti a me, l'ho pure letto. è passata mezzanotte e non riesco a scollarmi dal mio lab. E non ho più lacrime. Finite, per la rabbia.

L’11 settembre 2001 c’è stata una strage ignobile…
Dall’11 settembre 2006 ce ne sarà un’altra, che Bin Laden non è nessuno, ma ci metteremo 40 anni a contare i morti, anziché 40 giorni.
Hanno abolito il 277 ANCHE per l’amianto.
Da adesso, piccoli ed occasionali lavori niente più piano di lavoro, si va in notifica DIA e via così.
Da adesso, il limite è 100ff/litro mediate sulle 8 ore: il che vuol dire 700 ff/litro per 1 ora, il resto si dichiara fuori cantiere e stiamo tutti bene.
Da adesso, si possono usare anche tute non più monouso, purchè si lascino in azienda e possono essere mandate in “LAVANDERIE APPOSITAMENTE ATTREZZATE”. Però, i vestiti per tornare a casa devono essere messi in un posto diverso dalle tute da lavoro…
Da adesso, i campionamenti li deve fare un ASPP interno all’impresa di decoibentazione/ rimozione/ demolizione, però devono essere rappresentativi dell’esposizione …
Da adesso, le mascherine devono essere date e usate SE … se non si riesce a stare sotto le 100 ff/lt medie sulle 8 ore.
Da adesso, le visite si devono fare OGNI 3 ANNI. Però, le cartelle si devono conservare per 40 anni. (gggesù, e qual è il problema: 40/3 = 13,3, quindi 13 visite, diciamo 4 a facciata e la morte di un uomo si condensa in 3 fogliettini.)
DECRETO PASSATO IL 25 LUGLIO 2006, QUINDI CON IL NUOVO GOVERNO.
È firmato da: Prodi, Bonino, Damiano, D’Alema, Padoa Schioppa, Turco, Bersani, Lanzillotta, Nicolais:che la Grande Fibra li colpisca e li punisca a modo suo, e spero che non perdoni.
NON MI RIVOLGETE LA PAROLA PER ALMENO 10 GIORNI, GRAZIE.

quando mi riprendo, faccio ricorso alla Corte di Giustizia Europea: per noi, l'applicazione del Dir CE 2003/18 è peggiorativa della preesistente condizione di tutela normativa dei lavoratori, quindi è illegale oltre che illegittima e profondamente CATTIVA. Sì, cattiva.
Se qualcuno di lor signori si vuole aggregare, a voi il mio nome e cognome e recapiti in chiaro:
Dott.ssa Aurora Brancia, cell. 340 4634345, tel Uff 0817521750- 0817521826.

Grazie per aver accettato il mio sfogo.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

bordini

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (12/09/2006 07:31)

il drecreto e' raggiungibile al seguente indirizzo
http://www.gazzettaufficiale.it/g...u=211&progpag=1&sw1=0&numprov=257

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

pasqualino

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (18/09/2006 10:09)

Da come mi sembra aver capito il decreto abroga il capo III del DL 277/91, e modifica il DL 626/94 inserendo il titolo VI-bis. Ma che fine fa il DPR 30 giugno 1965 n. 1124? In particolare gli art. 157 ( visita medica annuale) , l'art 160 ( visita + controllo Rx. e registro radiologico). Art 162 (certificazione conforme modello B all. 10 ) . Inoltre rimane attivo anche il decreto 21/01/1987 ( norme tecniche). Le procedure dei decreti mi sembrano in netto contrasto. Che ne pensate?

ramses

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (18/09/2006 20:19)

Ho letto il decreto, e sono troppo d'accordo con Nofer. Qui siamo impazziti ! Che l'Europa si debba allineare giuridicamente al livello peggiore possibile mi sembra criminale, quando ci fa regrediresu norme vigenti migliori di quelle proposte dalle direttive EU.
Ma visto che qualcuno definì "coglioni" coloro che hanno votato questo governo, invito questi c.. a subissare in tutti i modi la formazione politica governativa di proprio riferimento di messaggi di inequivocabile disaccordo con questa porcata. Personalmente mi accingo a farlo subito (forse non serve, ma almeno che si sappia che non siamo affatto d'accordo).
Mala tempora currunt...

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

bernardo

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (19/09/2006 15:22)

Ehi ragazzi,

mi sembra che la facciate un po’ troppo tragica! Niente paura, era successo anche nel 1991 quando molti di noi (incluso il sottoscritto) tuonarono veementemente contro il 277 paventando pericoli e disastri che poi si sono dimostrati infondati, Ci fu addirittura una megaraccolta di firme ed un movimento nazionale (“Rimedia 91”) per abrogare la legge.
Vi dico come la penso:

1) Abolito il 277 anche per l’amianto: era ora! Finalmente quasi tutta la legislazione (dico quasi perché resta fuori inspiegabilmente il 187/05 sulle vibrazioni) è racchiusa in un unico testo legislativo, appunto il 626. L’unico vero problema è il labirinto di articoli latini (bis, ter, quater, una volta ho persino visto scritto “72-sexy”!). In realtà attenzione, perché il capo I del 277 resta in vigore, tra cui l’art. 8 (allontanamento temporaneo) che come noto vale per tutti i rischi. Quindi occhio perché non è abrogato il 277, ma i capi II (piombo), III (amianto) e IV (rumore) e ovviamente le sanzioni che ad essi si riferiscono.
2)Valore limite: ma ora è meglio di prima! Infatti prima le 0,1ff/cc erano un valore d’azione (art. 24) il cui superamento faceva scattare le misure di prevenzione e protezione previste dagli articoli successivi, mentre ora sono un valore limite che non può mai essere superato (attenzione a non confondere il divieto di superamento con la previsione di superamento nonostante la messa in opera di tutto quanto è tecnicamente fattibile per ridurre l’esposizione) e le misure di prevenzione e protezione sono da applicarsi in ogni caso.
3)Valore ponderato: nel momento in cui l’amianto non viene ricompreso nel rischio cancerogeno (titolo VII) è evidente che bisogna applicare il concetto generale di valore limite ponderato. Se una critica devo fare, è proprio quella di non avere inserito l’amianto nell’ambito del titolo VII, o quantomeno del titolo VII-bis, con conseguenze a volte anche strane, come nel caso della sorveglianza sanitaria (vedi oltre). Ma una volta deciso ciò, il concetto di VLP è coerente.
4)Piani di lavoro e notifica: francamente mi pare che sostenere che nelle attività di cui all’art. 59 quinquies comma 2 occorra la notifica e/o il piano di lavoro costituisca una vessazione burocratica di nessuna utilità ai fini preventivi. Ricordiamoci che in ogni caso vige l’obbligo di valutazione del rischio!
5)Mascherine (meglio: DPI). Anche qui è stato applicato correttamente il principio che il DPI è l’ultima ratio e serve in caso di rischio residuo se le misure tecniche e di prevenzione collettiva non sono sufficienti. Inoltre attenzione alla lettera della norma: il DPI può essere necessario “se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite”; il primo periodo e la parolina “e” non sono di secondo piano! Il principio è lo stesso del rischio chimico: se il rischio è moderato, non servono i DPI, se servono i DPI il rischio no n è moderato.
6)Visite mediche: anche qui occhio, non sono obbligatorie non ogni tre anni, ma “almeno” ogni tre anni. Viene lasciata ampia discrezionalità al Medico competente il quale potrà effettuarle con periodicità da lui stesso stabilita senza obbligo specifico di motivazione se inferiore a tre anni (il concetto di “almeno” include infatti tutte le periodicità inferiori a tre anni) mentre dovrà motivarlo sulla cartella (e non sul documento) se eccede i tre anni. Semmai non si capisce perché per l’amianto si possa “tirare” fino a tre anni e anche oltre, mentre per il rischio chimico è “di norma annuale” e se il MC vuole modificare la periodicità deve motivarlo sul documento di VDR e avere in qualche modo l’ok dell’organo di vigilanza! O, ancora, perché per l’amianto fino a tre anni e oltre, mentre per i videoterminalisti con prescrizioni due anni secchi!
7)Art. 157 DPR 1124/65: è implicitamente abrogato dall’art. 59-quinquiesdecies “i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16”. Il problema semmai è che qualcuno potrebbe ritenerlo ancora operante per la silicosi, anche se io penso che, essendo la silice libera cristallina un composto chimico, rientri nell’ambito del titolo VII-bis e quindi debba seguire le norme contenute in quel titolo anche per la sorveglianza sanitaria. Ma per l’amianto non vi è dubbio alcuno. In particolare tutto ciò che normava le cose ora normate dal titolo VI-bis è da intendersi esplicitamente o implicitamente abrogato per il noto principio giuridico che la norma più recente abroga le precedente.

8)Governo: il testo è stato pubblicato l’11 settembre e approvato il 25 Luglio da Governo Prodi su testo predisposto dal Governo Berlusconi prima delle elezioni. Ma né Prodi né Berlusconi potevano esimersi dal recepire la direttiva 2003/18/CE! La raccolta delle firme per adire alla Corte Europea in ogni caso assolutamente fuori luogo: la Corte avrebbe condannato l’Italia (come è avvenuto più volte in passato) se non l’avesse recepita!!!

Per concludere: non ritenete sia meglio metabolizzare la norma, cercare di applicarla bene ed individuare eventuali punti critici al fine di proporne il mutamento in sede del mitico Testo Unico che questo Governo, come tutti i precedenti, ha detto di voler approvare in tempi brevi? (e staremo a vedere..)

Saluti a tutti

Graziano Frigeri

michelangelo

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (22/09/2006 09:04)

...e finalmente un commento pacato e tranquillo!!! bravo "Bernardo". Ultimamente leggere il forum mi mette un'ansia e una tristezza, più che un forum è un "piangiorum". Invece di usare questo mezzo per un costruttivo scambio di idee e di commenti sulla nostra professione troppo spesso lo usiamo come un muro del pianto: "come sono sfortunato", "potevo fare medicina legale", "potevo fare l'RSPP", "se continua così non so dove andremo a finire", "si stava meglio quando si stava peggio"... Ho notato che alcuni colleghi si lamentano IN OGNI INTERVENTO CHE FANNO, magari anche commentano in maniera interessante l'argomento ma poi ci infilano qualche frasetta triste e qualche lamento. Ma perchè non parliamo di casi clinici? (lo spazio dedicato ai casi clinici mi sembra ben poco frequentato, eppure proprio in medicina del lavoro si possono presentare casi interessanti) Perchè non ci mettiamo una pietra sopra a 'sti benedetti medici legali/igienisti? e vabbè, il governo ha fatto una cazzata, una delle tante, ma non possiamo continuamente, ripeto, in ogni commento inserito, continuare a girare il coltello nella piaga. Perchè non parliamo di protocolli sanitari? Perchè non parliamo della medicina del lavoro vera, non di quella accademica che ci viene propinata a quei pochi congressi che si fanno ?(almeno qui da noi) Perchè ogni nuova legge, che tra parentesi recepisce direttive UE, viene aspramente criticata e non viene invece analizzata per intero? La legge c'è, vediamo come possiamo "usarla" facendo bene il nostro lavoro! Ha pienamente ragione "Bernardo": ma se la legge mi dice "almeno ogni tre anni" non vuol dire che non posso fare una visita annuale! e se il titolare non è d'accordo che si trovi un altro medico che gli fa la visita ogni 3 anni, affari suoi. Io non vengo mai a patti con i DL perchè sono io che decido. Nello studio dove lavoro sono io che decido protocolli sanitari e periodicità: forse più di un collega che qui alza la voce applica invece i protocolli che gli "suggerisce" il DL, il RSPP o lo studio per cui lavora? Spero di sbagliarmi ma ho visto impiegati uso VDT con visita, visio, spiro, audio e esami del sangue (protocollo di un medico competente un po' troppo scrupoloso o protocollo di uno studio visitificio imposto al medico competente di turno?). Vabbè, mi fermo qua. Adesso tiratemi pure le pietre perchè sono uscito fuori dal vostro coro. Saluti.

carlpam

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (23/09/2006 16:52)

mi è piaciuto l'intervento di Michelangelo, giusto parliamo un pò più di protocolli e casi clinici ( p.s. lancio una provocazione ho visto un bando- peraltro era lodevole che il comune, del Veneto meridionale, non grandissimo si mettesse in regola - che prevedeva la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti , ma prevedeva secondo un precedente protocollo oltre le visite anche l'audiometria e la spirometria alle maestre d'asilo . non ebbi allora parole , nè ora al ricordo.......)

pasqualino

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (26/09/2006 22:51)

scusate se riprendo il problema riguardo la coesistenza di piu' leggi che mi sembrano in contrasto tra di loro, ma vi riporto un articolo dell'avv. R. Dubini da Punto Sicuro on line:

cosa ne pensate?

ramses

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  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (27/09/2006 13:49)

Per rispondere a "pasqualino":
avevo, come si dice, "poche idee ma ben confuse". Grazie al tuo post mi confermo nell'opinione che non siamo in un paese civile, altro che culla del diritto, quando non si può neppure volendo avere certezza di agire secondo le norme è logico poi che ci si trovi spiazzati.
Secondo "scienza e coscienza" forse è l'unico criterio, e poi si discuterà (di sicuro) con chi invecevuole applicare norme incoerenti.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

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