ex utente da milano
Perviene via mail un commento giustamente critico alla "risposta all'interpello trasmesso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino al Ministero del Lavoro" (vedi notizia inserita nelle news)
"compare oggi la seguente informazione: "Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in risposta ad un interpello esprime il parere che la visita di idoneità preassuntiva del minorenne venga effettuata da medico del S.S.N. mancando di distinguere se esposto a rischio o meno come invece aveva indicato la Regione Lombardia". Tale informazione (o meglio, la risposta del Ministero del Lavoro) è però non corretta, a mio parere. La visita medica preventiva (= preassuntiva), infatti, deve essere effettuata dal medico competente aziendale nei casi in cui la normativa preveda la sorveglianza sanitaria e da un medico dipendente del SSN - o con esso convenzionato (MMG) - negli altri casi. L'art. 8 della L. 977/67 - come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 345/99 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 262/2000 - subordina l'ammissione al lavoro dei minori al riconoscimento di idoneità alla specifica attività lavorativa a seguito di visita medica. Leggendo con attenzione il testo aggiornato dell'art. 8 della L. 977/67 (e in particolare il comma 8), risulta chiaro che le suddette visite devono essere effettuate a cura e a spese del datore di lavoro il quale dovrà rivolgersi:
- al medico competente della propria azienda se il minore viene occupato in attività per le quali esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria, comprendendo in tale ambito anche le mansioni con livello di esposizione personale a rumore tra 80 e 85 dBA.
- al medico del Servizio Sanitario Nazionale se il minore viene occupato in attività per le quali non esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria (lavorazioni non a rischio).
La legge 12/2003 della Regione Lombardia aveva abrogato, tra l'altro, il certificato di idoneità fisica per i minori NON a rischio, ma non quello di idoneità alla mansione specifica per i minori adibiti a mansioni a rischio.
Per il lavoratore minore apprendista, la circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riporta inoltre che, nei casi la visita preventiva debba essere effettuata dal medico competente aziendale, "l'art. 9 del D.P.R. 1688/56 deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui dispone per i minori la visita medica a cura della struttura pubblica sanitaria".
Cordiali saluti
Franco Roscelli
Specialista in Medicina del Lavoro
Azienda USL di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ex utente da milano
Il ragionamento di Franco Roscelli motivato dalla citazione degli articoli di legge è condivisibile. In realtà io più banalmente avevo notato una incongruenza tra quanto citato nel 5 paragrafo della risposta all'interpello e le conclusioni. Nel paragrafo dice: " diversamente e in maniera espressa il legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 626/1194, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure............; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza".
Parto dalla definizione di adolescente e bambino che credo sia tra 15 e 18 anni e sotto i 15 anni. Per inciso i bambini sono autorizzati al lavoro credo solo in pochissimi casi quali lo spettacolo, la cultura, ecc.
Nelle conclusioni poi la suddivisione tra adolescenti e bambini sparisce e si parla di "minore". A mio avviso quanto segnalato da Franco Roscelli è in realtà sottolineato dal 5° paragrafo della risposta ministeriale ma poi si perde nelle conclusioni che, seguendo il ragionamento espresso nei paragrafi precedenti avrebbe dovuto concludere: per i bambini visita medica preventiva eseguita da medico del ssn e per gli adolescenti visita preventiva eseguita dal medico competente.
Questa era la mia riflessione.....poi Roscelli ha supportato anche con la circolare 1/2000.
Eventualmente pensate che si possano far pervenire le considerazioni di Roscelli al Dott. Mario Notaro? Ho visto sul sito del Ministero che c'è anche la mail della Segreteria della Direzione Generale dell'Attività Ispettiva che si occupa, tra l'altro, del servizio dell'interpello ed il cui Responsabile è appunto il firmatario della risposta Dott. Notaro
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