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visite mediche discrezionali

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 2665 volte.

billi

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  • visite mediche discrezionali
  • (10/11/2006 07:19)

Chi potra’ ancora sostenere che visite mediche ed accertamenti complementari devono essere legati ai rischi cosi’ come risulta dal DVR? La vicenda non e’ nuova, e’ nuovo l’esito del ricorso in Cassazione.

Da Univadis.it: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Una recenta sentenza (n. 20220/2006) della Cassazione Sezione III Penale di Roma, offre spunti utili a chiarire limiti e responsabilità del medico del lavoro. La disciplina è regolata dal Decreto Legislativo n. 626 (19 settembre 1994), in attuazione di varie direttive comunitarie, che integra e coordina la normativa precedente (DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro eDPR 303/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro).
Il caso e la prima condanna
Il lavoratore A.G.A. dipendente della Alenia spa è affetto da psicosi dissociativa, tuttavia viene trasferito presso lo stabilimento di Nola e gli vengono assegnate mansioni lavorative diverse (specialista in ingegneria della manutenzione). Egli ritiene che questa situazione pregiudichi il suo stato di salute in quanto non ha ricevuto una sufficiente e adeguata formazione, in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alla propria mansione. Mansione per la quale si sente inadeguato, tanto che questa sua presunta inadeguatezza, giudicata fondata dagli ispettori del lavoro, avrebbe provocato la comparsa di uno stato ansioso.
Con sentenza 23.04.2004 il Tribunale di Nola condanna alla pena dell'ammenda il direttore dello stabilimento O.G. per non essersi assicurato che il lavoratore avesse ricevuto la necessaria formazione, nonchè P.F.S. quale medico competente presso lo stabilimento, per un'ingiustificata condotta omissiva nel salvaguardare l'integrità psicofisica del lavoratore.
La gravità incalzante della patologia del lavoratore emerge dai certificati medici prodotti: "sindrome depressivo ansiosa a genesi reattiva", "psicosindrome marginale a genesi reattiva", "disturbo d'adattamento con stato di conflitto nell'ambiente di lavoro", "scompenso psicoemotivo con spinte deliranti, reattivo a situazione di grave stress socio-ambientale", "psicosi delirante", "psicosi dissociativa". Trattandosi di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, il giudice di merito ritiene che il P. avrebbe dovuto prescrivere una visita specialistica, come richiesto da A., per valutare adeguatamente i rischi professionali del lavoratore.
Il ricorso e le motivazioni
Il medico P. presenta ricorso in Cassazione sostenendo che non ha l'obbligo di disporre accertamenti specialistici anche in presenza di diagnosi di medici esterni, se non ne reputa la necessità. Dichiara di aver più volte visitato l'A. e di averlo ritenuto idoneo alla specifica attività cui era destinato essendo in "suo potere discrezionale.... accedere o meno alla richiesta di vista specialistica avanzata dal lavoratore, così come era nella sua competenza professionale e funzionale valutare se la patologia psichiatrica lamentata incidesse sulla sicurezza del lavoro cui doveva essere addetto l'A.". Inoltre, non vi sarebbero, nella documentazione prodotta dalla parte civile, prove di una maggior pericolosità delle mansioni attribuite al lavoratore con il trasferimento allo stabilimento di Nola.
Sentenza definitiva
Il ricorso di P. è infondato: in quanto medico aziendale, preso atto delle molteplici certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano una patologia psichiatrica grave a carico dell' A., avrebbe dovuto necessariamente disporre gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore, per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare.
Ricorrevano infatti le condizioni (D.Lgs 626/1994 Titolo I, Capo IV, art. 17, comma 1 lett. i) per sottoporre a visita psichiatrica il dipendente mentre il P., che ha eseguito personalmente le visite, non è in possesso della specializzazione richiesta. Egli, inoltre, non si è nemmeno avvalso del supporto di esami clinici e biologici che, invece, avrebbe potuto disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli (D.Lgs 626/1994 Titolo I, Capo IV, art. 16 comma 3).

claudiog

claudiog
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Medico Competente
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  • Re: visite mediche discrezionali
  • (10/11/2006 10:24)

Proprio per l'accadere di situazioni come questa, per l'incredibile potere discrezionale ed interpretativo che sembrano offrire le leggi in Italia, specie nel nostro campo, il Gruppo di lavoro Medici Competenti della SIMLII ha avanzato al Direttivo una serie di proposte e richieste tra cui cito ".....è indispensabile individuare gli aspetti della normativa che più spesso hanno dato adito a giurisprudenza contraddittoria. Le disposizioni legislative devono avere identica valenza in tutto il paese e non possono prestarsi a interpretazioni assai diverse da regione a regione o, spesso, da una ASL all’altra." e ancora "....Sarebbe opportuno valutare la possibilità di costituire una sorta di “sportello legale” della Società, particolarmente esperto nell’analisi dei problemi inerenti all’attività professionale dei MeLC e al servizio di tutti i soci.... "
Di casi come questo, citatoci da Billi, ne accadono continuamente. Naturalmente il problema di base va oltre la MdL e sta appunto nell'eccessiva interpretabilità della legge. Questo non significa che per quanto ci riguarda non dobbiamo tentare di fare qualcosa e la creazione di un gruppo di studio che individui queste incongruenze legali, le studi e proponga soluzioni e, contemporaneamente, l'istituzione di uno sportello legale societario, fortemente competente, gratuito ed agguerrito, andrebbero in questa direzione.
Tornando al caso segnalato ( almeno per quanto ci viene raccontato), personalmente avrei richiesto una consulenza psichiatrica se non avessi ritenuto valide quelle che il dipendente presentava, ma questo sarebbe rientrato nel MIO potere discrezionale, che in effetti la legge sembrerebbe concedermi. La Cassazione sembra pensarla diversamente, e forse diversamente avrebbe potuto pensarla una sua diversa Sezione....
Incredibile, ma così stanno le cose. Ed è per questo che dobbiamo provare a fare qualcosa, a meno di sperare che il "problema " capiti sempre al nostro vicino.

luke70

luke70
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  • Re: visite mediche discrezionali
  • (11/11/2006 17:52)

claudiog il 10/11/2006 10:24 ha scritto:
Proprio per l'accadere di situazioni come questa, per l'incredibile potere discrezionale ed interpretativo che sembrano offrire le leggi in Italia, specie nel nostro campo, il Gruppo di lavoro Medici Competenti della SIMLII ha avanzato al Direttivo una serie di proposte e richieste tra cui cito ".....è indispensabile individuare gli aspetti della normativa che più spesso hanno dato adito a giurisprudenza contraddittoria. Le disposizioni legislative devono avere identica valenza in tutto il paese e non possono prestarsi a interpretazioni assai diverse da regione a regione o, spesso, da una ASL all’altra." e ancora "....Sarebbe opportuno valutare la possibilità di costituire una sorta di “sportello legale” della Società, particolarmente esperto nell’analisi dei problemi inerenti all’attività professionale dei MeLC e al servizio di tutti i soci.... "
Di casi come questo, citatoci da Billi, ne accadono continuamente. Naturalmente il problema di base va oltre la MdL e sta appunto nell'eccessiva interpretabilità della legge. Questo non significa che per quanto ci riguarda non dobbiamo tentare di fare qualcosa e la creazione di un gruppo di studio che individui queste incongruenze legali, le studi e proponga soluzioni e, contemporaneamente, l'istituzione di uno sportello legale societario, fortemente competente, gratuito ed agguerrito, andrebbero in questa direzione.
Tornando al caso segnalato ( almeno per quanto ci viene raccontato), personalmente avrei richiesto una consulenza psichiatrica se non avessi ritenuto valide quelle che il dipendente presentava, ma questo sarebbe rientrato nel MIO potere discrezionale, che in effetti la legge sembrerebbe concedermi. La Cassazione sembra pensarla diversamente, e forse diversamente avrebbe potuto pensarla una sua diversa Sezione....
Incredibile, ma così stanno le cose. Ed è per questo che dobbiamo provare a fare qualcosa, a meno di sperare che il "problema " capiti sempre al nostro vicino.

luke70

luke70
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Medico del Lavoro
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172
  • Re: visite mediche discrezionali
  • (11/11/2006 17:59)

scusate per l'errore innanziutto.
Per quanto riguarda la sentenza era nota da tempo e quindi c'è già un forum dedicatole. Sulla proposta del collega di creare una sezione legale all'interno della SIMLII sono d'accordo e lo dimostra il fatto che l'ho proposto anche nel forum che riguarda l'ingiusta sanzione comminata al collega. Certo che non so se la SIMLII accetterà di buon grado quest'onere non fosse altro che spesso si è "rifugiata" dietro la questione della Società scientifica. Spero che da Montesilvano qualcosa sia cambiato visto che si sono visti nuove canditature ed eletti.

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