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vaccinazione antitetanica

Questo argomento ha avuto 21 risposte ed è stato letto 18002 volte.

Giovy

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15
  • vaccinazione antitetanica
  • (10/11/2006 12:07)

domanda:
lavoratore edile si rifiuta di effettuare la vaccinazione antitetanica viene edotto circa l'obbligatorietà, i rischi e i benefici si rifiuta comunque. è da considerarsi non idoneo alla mansione (questo sarebbe il mio orientamento) cosa ne pensate.
alcuni colleghi sostengono che obbligatorietà sancita per legge 292 cozza con il principio di libertà personale? ritengono che se si informa il dipendente circa le modalità della trasmissione del tetano e circa l'importanza di non sottovalutare la potenziale pericolosità di eventuali ferite ciò basta, ma non mi sembra che la normativa lasci spazio a questa eventualità.

italo

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2
  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (10/11/2006 14:12)

Caro collega, penso che a volte nella nostra professione sia fondamentale essere meno timorosi perchè altrimenti si rischia di passare in torto. La vaccinazione antitetanica è obbligatoria ai sensi della Legge 292/63 (che tu hai citato)per tutti quei lavori indicati all'articolo 1 della stessa. Il non volersi sottoporre alla vaccinazione condiziona il giudizio di idoneità, potendosi configurare, ad esempio una non idoneità temporanea alla mansione. Ti consiglio di leggere in proposito la sentenza della Cassazione sezione terza penale n. 10818 del 10.11.1992. Se il lavoratore vorrà contestare anche la disposizione di legge avvalendosi di una discutibile (in questo caso) libertà di scelta, questi sono affari suoi...per quanto riguarda le tue responsabilità permettimi di ripetere quello che sarebbe il mio giudizio: NON IDONEITA' TEMPORANEA ALLA MANSIONE.

maxmd

maxmd
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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (10/11/2006 18:08)

Mi permetto di dissentire dai pareri dei colleghi.
A parer mio, piuttosto, una idoneità con prescrizione di vaccinazione antitetanica.
D'altronde se il lavoratore esposto a rumore NON indossa i previsti (e dai noi prescritti...) DPI, noi non lo faremo in nessun caso non idoneo, nonostante il loro utilizzo sia obbligatorio.
E, si badi bene, non c'entra nè timore nè spavalderia. Dove la legge lascia qualche zona grigia è sufficiente un po' di buonsenso.
Cordialità

stef

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1
  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (11/11/2006 11:12)

A proposito di buonsenso, una copia del certificato deve arrivare al Datore di Lavoro e quindi non riesco a capire la sottile differenza fra "Idoneità con prescrizione della vaccinazione antitetanica" e "Temporanea non idoneità". La sostanza è che il DL, in entrambi i casi, non può far lavorare il dipendente se lo stesso non decide di regolarizzare la sua posizione vaccinale ...

carlpam

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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (12/11/2006 12:01)

concordo con maxmd poichè la idoneità alla mansione è una cosa la prescrizione di legge un'altra: Poi sarebbe auspicabile una revisione dell'obbligo vaccinale ( si va verso l'abolizione dell'obbligo nell'infanzia, abolizione che sicuramente vedrà la luce ....nei prossimi vent'anni). Nell'ambito lavorativo l'obbligo dovrebbbe essere superato ii aziende metalmeccaniche e in parte edili( salvo forse i lavori di sterro) e mantenuta più appropriatamente ove il rischio permane (stallieri, fantini, allevatori , forestali ecc..) Grazie ad un certo Pasteur(giovane e promettente biologo francese ) si sa che non c'entra il nè il ferro nè la ruggine, ma le spore presenti nelle feci dei cavalli, che ormai non vengono più utilizzati nei cantieri, nè nelle ferriere.le ostetriche condotte non passano più dalla stalla al letto della partoriente con mani discutibilmente pulite, nè il vecchio condotto usa più il catgut tratto da pecore infette

m.digiovanni

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58
  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (12/11/2006 12:06)

Il lavoratore è libero di rifiutare la vaccinazione antitetanica obbligatoria, il medico competente è costretto dalla suddetta legge ad esprimere il giudizio di non idoneità assoluta temporanea (non per tutelare la salute, ma la vita del lavoratore). Il lavoratore non idoneo o il suo datore di lavoro sono liberi di ricorrere entro 30 gg contro giudizio avverso.

P.S.:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n.464

Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2002)

appurato che il lavoratore non risulta più coperto da vaccinzione si procede come sopra.

Picpus

Picpus
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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (12/11/2006 22:09)

Concordo con Digiovanni. La vaccinazione è obbligatoria per legge. Il lavoratore non coperto (titolo anticorpale assente)deve fare la vaccinazione, oppure ... cambia mestiere e ne sceglie uno per cui non vige l'obbligo. Mi sembra sufficientemente chiaro! Le altre questioni le lascerei ad altre sedi di discussione.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

Gennaro

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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (13/11/2006 09:41)

Secondo me avete tutti ragione.
La legge dovrebbe essere cambiata, oggi in alcune attività lavorative così come scritto da carlpalm è assente il rischio tetano. Purtoppo ci troviamo nella situazione che anche se la VDR esclude il rischio biologico in questione il lavoratore è obbligato ad effettuare la vaccinazione!
Saluti

Gennaro Bilancio

Giovy

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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (15/11/2006 08:36)

grazie mille per tutte le vostre indicazioni e per le conferme ricevute

letizia.sommani

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  • Re: vaccinazione antitetanica
  • (16/11/2006 00:00)

Le vaccinazioni sono considerate dal DLgs.626/94 art.86 delle misure speciali di protezione e i vaccini devono essere messi a disposizione e somministrati ai lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, a cura del medico competente. Mi pare pertanto che debbano essere considerate strumenti di prevenzione come i DPI.
Penso perciò che non debbano rientrare nel giudizio di idoneità, ma il medico competente debba informare sempre il datore di lavoro se il lavoratore non è vaccinato o protetto dal titolo anticorpale. Sarà il datore di lavoro a decidere se tenere o meno il lavoratore nell'attività a rischio, assumendosi la responsabilità delle possibili conseguenze, come per un lavoratore che non vuole mettere il casco o la cintura di sicurezza.

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