Sempre su lavoro e invalidita' un mio amico mi propone questo quesito...
Salve, lavoro in un call center con vari turni di lavoro molto pesanti e tante chiamate da parte di clienti. Dal 2003 sono stato riconosciuto per varie patologie invalido civile al 67%, inoltre ho la certificazione della legge 104 comma 2. Cosa posso richiedere all'azienda? tipo turni fissi, esclusioni varie?...Grazie per la cortese risposta
Ne hai gia' parlato con il medico competente della tua azienda?
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Non ancora volevo avere qualche informazione prima di muovermi.Se puo' essere cortese da consigliarmi qualcosa
La domanda e' un po' generica e ovviamente anche la risposta da parte mia non potra' che essere altrettanto generica. Il mio consiglio e' di chiedere una visita a richiesta ex articolo 17 (D.Lgs 626/94) portando tutta la documentazione relativa agli accertamenti sanitari che hanno contribuito al raggiungimento del 67% di invalidita' civile. Sara' poi il medico competente a valutare se ci sono gli estremi per qualche limitazione.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
CITO DALLA LEGGE 104/92 I BENEFICI SONO RELATIVI ALLA SCELTA SEDE PIù VICINA E A PERMESSI PER CURE
Legge 5 febbraio 1992 n104
Art 3. Soggetti aventi diritto. - /3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Art 27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
4.Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ( DIRITTO A PERMESSI PER CURE ) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
ULTERIORI INFORMAZIONI PATRONATO SINDACALE, ASSISTENTE SOCIALE COMUNE
Mi sembrava pero' che la richiesta fosse mirata ad eventuali limitazioni/prescrizioni..o no??
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