Autista di camion di 40 anni,affetto da ernia discale L4-L5.
Quale giudizio esprimere ?
a) Non idoneo = Licenziamento!
b) Idoneo = Aggravamento del quadro clinico!
c) Temporaneamente non idoneo per XX mesi= E poi......?
KING
scusa ma perchè visiti un autotrasportatore? in base a quali rischi la visita è obbligatoria? MMC? fa carico e scarico? vibrazioni a tutto il corpo? il livello supera il valore d'azione? turni notturni?
Ai sensi dell'art. 5 L. 300/70
KING
Com'è quest'ernia? Impronta/comprime qualche struttura? La clinica del lavoratore com'è? E, anche se non teoricamente necessario per la visita ex art.5, cercherei di avere informazioni sul rischio vibrazioni total-body presente nei mezzi dell'azienda dove tale lavoratore è impiegato. Saluti Marco F.
Ernia discale completa L4-L5, con limitazione antalgica dei movimenti della colonna. Peso 100Kg....
KING
Scusa la domanda: ma perche' visiti tu, medico competente, un lavoratore ai sensi dell'art.5 Legge 300???
L'articolo 5 recita:
"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".
Ora o il lavoratore e' esposto a rischi che sono stati valutati e allora la visita ricade nell'ambito dell'art.15 d.lgs 626 oppure, se non ha rischi, va inviato all'ente pubblico. Probabilmente mi sfugge qualcosa...
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
convengo col collega bordini....l'attività di sorveglianza sanitaria del medico competente non può allargarsi alle visite art 5 (300/70) che devono esere fatte da medici di strutture pubbliche, io almeno mi sono sempre comportato in questo modo !!! devolvendo i giudizi di idoneità di lavoratori non a rischio ai buoni collegni delle PSAL, UOML, Cliniche Universitarie.
altro discorso merita la patologia del lavoratore, l'idoneità e la valutazione dei rischi dell'azienda.
autotrasporatore = vibrazioni/scuotimenti corpo equazione ormai non più valida con il decreto 187/05. valutazione è preliminare all'intervento medico. difficile da fare?, impossibile?: compito del Datore di lavoro.
idoneità e clinica: in casi da me seguiti alcuni lavoratori con patologie simili sono stati esclusi da attività di MMC indicando proprio la possibilità di svolgere attività di carrellisti concordando delle pause nell'orario di lavoro. nessuno di essi è tornato a visita con aggravamento di sintomatologia dolorosa/funzionale soprattutto dopo indicazione di calare di peso (vd. i 100 Kg).
è vero che l'esposizione di un carrellista in azienda è ben diversa da quello di un camionista che viaggia in strada o in cantiere... sono anche diversi i sistemi di sospensione dei mezzi !!!
ovviamente l'articolo del d.lgs 626 era il 17 e non il 15...sorry
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Riassumendo:
1-la valutazione del rischio per vibrazioni corpo intero e/o mmc evidenzia esposizione a livelli superiori al valore di azione e/o esposizione a mmc: sorveglianza sanitaria specifica e giudizio di idoneità conseguente (inidoneità temporanea? Inidoneità parziale? Inidoneità totale? Al collega la decisione);
2- la valutazione del rischio per vibrazioni corpo intero e/o mmc esclude esposizione: nessuna sorveglianza sanitaria specifica. L'eventuale visita ex-art.5 L.300/70 (leggi visita collegiale ASL) può essere richiesta dal DL o anche dallo stesso lavoratore.
Le visite ex-art. 5 sono di competenza dell'Ente Pubblico, di norma eseguite da un collegio medico presieduto da un medico legale e di cui dovrebbe far parte un medico del lavoro che, ovviamente, non è il MC dell'azienda (o dell'Ente) di cui è dipendente il lavoratore interessato.
Provvedimento 16 Marzo 2006 (GU 75 del 30.03.2006); Allegato 1, comma 8 lettera a
….8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;….
Anch’io seguo delle ditte nelle quali c’è la mansione di autotrasportatore, che la normativa sopraccitata considera, tra l’altro, nell’insieme delle “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi”. Nel protocollo che applico ci sono gli esami ematochimici nonché la possibilità di effettuare controlli alcoolimetrici come da L.125/2001, art 15 comma 2.
La presenza di un rischio lavorativo strictu senso ritengo sia per questa attività così particolare non strettamente necessaria per la messa in atto della sorveglianza sanitaria.
…chiaramente è un’interpretazione personale, quindi ben accette critiche e osservazioni…
Concordo peraltro sull’interpretazione di bordini e nacci dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori.
Cordialità
PS: …come spesso mi capita ho completamente deviato dal quesito iniziale…allora, visita specialistica ortopedica e fisiatrica, terapia specifica con regime dietetico adeguato, non idoneità temporanea fino alla scomparsa della sintomatologia clinica.
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