Leggendo l'art. 15 della 125 del 30 marzo 2001 mi rimane il dubbio sulla certezza delle categorie che possono essere sottoposto al controllo in caso di un sospetto da parte del datore di lavoro di un dipendente che abusi di alcool
esiste un elenco ufficiale a cui far riferimento oltre alle categorie note ( settore edile , lavori in quota, autisti e autotrasportatori, addetti a controllo di macchinari pericolosi o di impinati considerati ad alto rischio ) ???
vi ringrazio
antonio
L'unico elenco ufficiale è quello contenuto nel provvedimento di intesa stilato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, datato 16/03/2006 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2006.
ok l'elenco, ma ricordarsi che non è lecito eseguire accertamenti su richiesta del datore di lavoro (che se in dubbio su alcolismo o altro può chiedere la visita collegiale ai sensi ex art. 5 L. 300/73).Accertamenti del medico competente, anche per alcol, vanno effettuati solo in visita preventiva o periodica su tutti i lavoratori a rischio, e non solo su quello indicato dal ddl
Per evidenziare un’eventuale abitudine all'abuso di alcool ho inserito, oltre alla AST e ALT, nel protocollo di analisi periodiche, la GAMMA GT. Quest'ultima individua anche la soglia di tolleranza individuale all'alcool, e se notevolmente alterata associata a aumento della MCV e MCH, può rilevare l'abuso di alcool. In quest'ultimo caso, se non in casi estremi, che mi potrebbero obbligare ad un giudizio di non idoneità, tengo sotto sorveglianza il dipendente con controlli e durata dell'idoneità anche mensile, senza aggravio economico per il datore di lavoro. Questo comportamento e l'instaurazione di un dialogo con il dipendente e se necessario con il suo medico di fiducia e la sua famiglia, in alcuni casi, ha determinato la dissuefazione dall'acool.
03284557971 il 18/02/2007 11:37 ha scritto:
Per evidenziare un’eventuale abitudine all'abuso di alcool ho inserito, oltre alla AST e ALT, nel protocollo di analisi periodiche, la GAMMA GT. Quest'ultima individua anche la soglia di tolleranza individuale all'alcool, e se notevolmente alterata associata a aumento della MCV e MCH, può rilevare l'abuso di alcool. In quest'ultimo caso, se non in casi estremi, che mi potrebbero obbligare ad un giudizio di non idoneità, tengo sotto sorveglianza il dipendente con controlli e durata dell'idoneità anche mensile, senza aggravio economico per il datore di lavoro. Questo comportamento e l'instaurazione di un dialogo con il dipendente e se necessario con il suo medico di fiducia e la sua famiglia, in alcuni casi, ha determinato la dissuefazione dall'acool.
puoi anche richiedere il dosaggio della CDT (transferrina decarboidrata),altamente specifica per abuso di alcol e che neriflette l'abuso nelle ultime 2 settimane di assunzione
cari colleghi, considerando che il D.L. 81 dice che le visite sono orientate ANCHE al controllo sull'abuso di alcool e/o stupefacenti, secondo me non si può attivare sorveglianza sanitaria per il solo fatto che il lavoratore appartiene alle categorie a rischio, ma ci deve essere anche un altro rischio che la giustifichi.
In altre parole: se viene fatta sorveglianza per un rischio tabellato o valutato (es. vibrazioni per tutto il corpo) ed il lavoratore appartiene anche ad una categoria a rischio, si fanno gli accertamenti per alcool e/o per gli stupefacenti. Al contrario, se il lavoratore appartiene ad una categoria a rischio per terzi ma il DVR non ha evidenziato rischi che giustifichino sorveglianza, non si attivano visite periodiche. La sorveglianza sanitaria è giustificata da un rischio inserito nel DVR e lo svolgimento di mansioni a rischio per terzi non è un rischio per malattia professionale oggetto di sorveglianza.
Siete d'accordo o il mio è un convincimento inesatto?
billi
fracchiolla il 09/02/2009 06:48 ha scritto:
cari colleghi, considerando che il D.L. 81 dice che le visite sono orientate ANCHE al controllo sull'abuso di alcool e/o stupefacenti, secondo me non si può attivare sorveglianza sanitaria per il solo fatto che il lavoratore appartiene alle categorie a rischio, ma ci deve essere anche un altro rischio che la giustifichi.
In altre parole: se viene fatta sorveglianza per un rischio tabellato o valutato (es. vibrazioni per tutto il corpo) ed il lavoratore appartiene anche ad una categoria a rischio, si fanno gli accertamenti per alcool e/o per gli stupefacenti. Al contrario, se il lavoratore appartiene ad una categoria a rischio per terzi ma il DVR non ha evidenziato rischi che giustifichino sorveglianza, non si attivano visite periodiche. La sorveglianza sanitaria è giustificata da un rischio inserito nel DVR e lo svolgimento di mansioni a rischio per terzi non è un rischio per malattia professionale oggetto di sorveglianza.
Siete d'accordo o il mio è un convincimento inesatto?
Non e' automatico attivare gli accertamenti per l'alcool, anche nei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria appartenenti alle mansioni a rischio. Il soggetto va controllato solo su sospetto. Le due norme, alcool e tossicodipendenza, vengono spesso confuse: pur figlie dell'intesa, hanno un'impostazione simile ma diversa per tanti aspetti.
fracchiolla il 09/02/2009 06:48 ha scritto:
La sorveglianza sanitaria è giustificata da un rischio inserito nel DVR e lo svolgimento di mansioni a rischio per terzi non è un rischio per malattia professionale oggetto di sorveglianza.
Siete d'accordo o il mio è un convincimento inesatto?
oooh, io sono d'accordissimo.
Sono i signori della CU che -non sapendo nemmeno cosa sia la sorveglianza sanitaria ed ignorando un bel po' di leggi dello stato, dalla 300/70 alla 125/01 passando per il DPR 309/90-pensano che un DdL un bel giorno si sveglia a manda il carrellista che gli sta sulle OO dal MC e così il MC, se appena quello si è preso un antinfluenzale qualunque, gliene libera.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
billi il 09/02/2009 07:09 ha scritto:
Non e' automatico attivare gli accertamenti per l'alcool, anche nei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria appartenenti alle mansioni a rischio. Il soggetto va controllato solo su sospetto. Le due norme, alcool e tossicodipendenza, vengono spesso confuse: pur figlie dell'intesa, hanno un'impostazione simile ma diversa per tanti aspetti.
Ha ragione Billi. L'ordinamento attuale prevede (lasciamo perdere per un attimo l'essere d'accordo o meno) la sorveglianza sanitaria (visite preventive, pericodiche e al cambio di mansione) per la tossicodipendenza, ma non per l'alcol dipendenza. Per l'alcol è previsto solo il controllo alcolimetrico sul luogo di lavoro. L'allegato 1 dell'intesa SR del marzo 2006 (contrariamente a quella sulle TD) non elenca le mansioni per le quali si fa la sorveglianza sanitaria, ma quelle per le quali sono vietati somministrazione e consumo di alcol durante il lavoro. Morale: allo stato attuale io ritengo che non si possa fare la sorveglianza sanitaria (visite preventive e periodiche) finalizzate specificamente al controllo della alcol dipendenza,
bernardo il 09/02/2009 11:05 ha scritto:
Ha ragione Billi. L'ordinamento attuale prevede (lasciamo perdere per un attimo l'essere d'accordo o meno) la sorveglianza sanitaria (visite preventive, pericodiche e al cambio di mansione) per la tossicodipendenza, ma non per l'alcol dipendenza. Per l'alcol è previsto solo il controllo alcolimetrico sul luogo di lavoro. L'allegato 1 dell'intesa SR del marzo 2006 (contrariamente a quella sulle TD) non elenca le mansioni per le quali si fa la sorveglianza sanitaria, ma quelle per le quali sono vietati somministrazione e consumo di alcol durante il lavoro. Morale: allo stato attuale io ritengo che non si possa fare la sorveglianza sanitaria (visite preventive e periodiche) finalizzate specificamente al controllo della alcol dipendenza,
Hai perfettamente ragione quando scrivi che non si possa fare attualmente sorveglianza sanitaria finalizzate al controllo della alcol dipendenza, ma il comma 4 dell'art.41 del famigerato 81/08, sovverte la frase "..le visite di cui al comma 2 lett.a, b,c, sono altresì finalizzate alla verifica di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".
Praticamente quello che esce dalla porta entra dalla finestra.
Altra cosa che ne pensi dei limiti che sono fissati per legge, parlo di alcol, ed interpretati disomogeneamente dagli organi di vigilanza?
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
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