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Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL

Questo argomento ha avuto 12 risposte ed è stato letto 6009 volte.

rosa

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19
  • Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (15/02/2007 15:32)

La trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti all'ISPESL, da parte del medico competente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed in caso di cessazione della ditta, in quali casi va fatta? Solo in caso di esposizione a sostanze chimiche pericolose e sostanze cancerogene, per cui va tenuto anche il registro degli esposti? Nel caso in cui l'azienda cessi l'attività e i dipendenti vengano assorbiti da altra azienda, la documentazione sanitaria che fine fa? Vorrei discutere con voi per chiarire meglio questo argomento

Picpus

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (15/02/2007 18:55)

E' un bel dilemma che stavo per introdurre io alla discussione: mi hai preceduto, e quindi mi inserisco per dire la mia. Non mi risulta che al di là degli esposti a sostanze chimiche pericolose e ad agenti cancerogeni la norma dica alcunché per la trasmissione all'ISPESL, invece, di norma sono validi i seguenti articoli di legge:
-D. Lgs 626/94 art.17 comma 1 lettera d): (Il medico competente) "istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale"; alla lettera f) dello stesso art.: ... "a richiesta dello stesso (lavoratore) gli rilascia copia della documentazione sanitaria".
- D. Lgs. 626/94 art. 4 comma 8: "Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna COPIA al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta."
Non so se il quesito era lo stesso, ma il mio è questo: le cartelle dei lavoratori non più dipendenti, che fine debbono fare? essere archiviate dal datore di lavoro (con salvaguardia del segreto professionale) fino a quando? I documenti contabili mi sembra fino a cinque anni, ma le cartelle sanitarie? e poi che fine fanno? Vanno distrutte? e come? vanno tenute? e da chi? quando un'azienda chiude? Il rischio è che tutto vada a ... c'è da augurarsi che vada solo al macero, vista anche la delicatezza e riservatezza dei dati... Come vedete le domande sono tante, e per me occorrerebbero delle chiare e semplici (nel senso di facilmente attuabili) indicazioni normative. Tipo: la cartella sanitaria può essere custodita sia dal datore di lavoro che dal medico competente (sempre nel rispetto del segreto professionale), presso l'azienda o presso lo studio medico; la medesima va consegnata in originale al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, quando questi ne faccia richiesta; le cartelle non più "attive" devono essere distrutte dal medico competente, oppure conservate come sopra per un tempo determinato e poi distrutte.
Cosa ne pensano gli esimii colleghi?
Io mi trovo a chiedere sempre la copia della cartella sanitaria agli assunti presso nuova azienda, ma riesco ad ottenere solo quelle che faccio io. In compenso ne faccio moltissime di copie (sono ormai specializzato in macchine fotocopiatrici più che in Medicina del lavoro!), e vedo che per lo più giacciono presso qualche cassetto della Azienda, nella migliore delle ipotesi vengono recapitate a tempi più che scaduti all'indirizzo del lavoratore, senza peraltro sapere a chi va in mano... Spero solo che quaesto lavoro improprio ed inutile finisca quanto prima!

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

tonyporro

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (16/02/2007 21:42)

L'art 72-decies del 626 afferma che è compito del medico Competente inviare all'ISPESL in caso dicessazione del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie e di rischio per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici, nocivi, irritanti, sensibilizzanti e tossici per il ciclo riproduttivo per i quali il rischio non è stato definito nel DVR come moderato. IL MC competente è punibile con l'arresto o ccon una ammenda. Si può facilmente intuire come tale procedura non è di facile attuazione in comparti come l'edilizia dove molti lavoratori sono esposti a tali sostanze ed il turn-over aziendale è senz'altro elevato.
In caso di esposizione ad agenti cancerogeni è invece il Datore di lavoro ad inviare all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio (non è prevista però alcuna sanzione).
Per i casi rimanenti (ad esempio esposti solo a rumore o lavoratori addetti solo a VDT) credo che non ci siano altre disposizioni legislative tranne quelle, già citate, degli artt. 4 e 17 del 626.
c?è qualcuno che ha qualche esperienza pratica di aziende che hanno cessato l'attività?
Personalmente non credo pche sia opportuno per il MC prendersi in carico la custodia delle cartelle presso il proprio studio (tranne le copie cartacee ma più opportunamente su supporto elettronico, per proprio utilizzo).

bordini

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (17/02/2007 09:39)

Tra i rischi c'e' anche quello derivante dalle radiazioni ionizzanti (DL 230/95 e smi).

Mi sembra a tal proposito interessanti gli articoli:

Art. 68 bis-Scambio di informazioni
1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione Europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.

art. 81
3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lett. b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lett. a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f).
4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all’ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lett. a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
-- La documentazione citata è quella relativa agli atti dell’esperto qualificato --


4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del lavoro, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l’ISPESL può concedere proroga ai predetti termini di consegna.

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

clamagio2@tin.it

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (17/02/2007 10:28)

Picpus il 15/02/2007 06:55 ha scritto:
E' un bel dilemma che stavo per introdurre io alla discussione: mi hai preceduto, e quindi mi inserisco per dire la mia. Non mi risulta che al di là degli esposti a sostanze chimiche pericolose e ad agenti cancerogeni la norma dica alcunché per la trasmissione all'ISPESL, invece, di norma sono validi i seguenti articoli di legge:
-D. Lgs 626/94 art.17 comma 1 lettera d): (Il medico competente) "istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale"; alla lettera f) dello stesso art.: ... "a richiesta dello stesso (lavoratore) gli rilascia copia della documentazione sanitaria".
- D. Lgs. 626/94 art. 4 comma 8: "Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna COPIA al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta."
Non so se il quesito era lo stesso, ma il mio è questo: le cartelle dei lavoratori non più dipendenti, che fine debbono fare? essere archiviate dal datore di lavoro (con salvaguardia del segreto professionale) fino a quando? I documenti contabili mi sembra fino a cinque anni, ma le cartelle sanitarie? e poi che fine fanno? Vanno distrutte? e come? vanno tenute? e da chi? quando un'azienda chiude? Il rischio è che tutto vada a ... c'è da augurarsi che vada solo al macero, vista anche la delicatezza e riservatezza dei dati... Come vedete le domande sono tante, e per me occorrerebbero delle chiare e semplici (nel senso di facilmente attuabili) indicazioni normative. Tipo: la cartella sanitaria può essere custodita sia dal datore di lavoro che dal medico competente (sempre nel rispetto del segreto professionale), presso l'azienda o presso lo studio medico; la medesima va consegnata in originale al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, quando questi ne faccia richiesta; le cartelle non più "attive" devono essere distrutte dal medico competente, oppure conservate come sopra per un tempo determinato e poi distrutte.
Cosa ne pensano gli esimii colleghi?
Io mi trovo a chiedere sempre la copia della cartella sanitaria agli assunti presso nuova azienda, ma riesco ad ottenere solo quelle che faccio io. In compenso ne faccio moltissime di copie (sono ormai specializzato in macchine fotocopiatrici più che in Medicina del lavoro!), e vedo che per lo più giacciono presso qualche cassetto della Azienda, nella migliore delle ipotesi vengono recapitate a tempi più che scaduti all'indirizzo del lavoratore, senza peraltro sapere a chi va in mano... Spero solo che quaesto lavoro improprio ed inutile finisca quanto prima!

maria_bianchi

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (20/02/2007 15:31)

per gli agenti biologici e cancerogeni, alla cessazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'attività dell'impresa, il datore di lavoro trasmette all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio IN ORIGINALE;
per gli agenti chimici, alla cessazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'attività dell'impresa, il medico comeptente trasmette all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio IN ORIGINALE;
per le radiaz ionizzanti, alla cessazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'attività dell'impresa, il medico comeptente trasmette all'ISPESL il DOSP (documento sanitario personale) IN ORIGINALE unitamente a documentazione relativa all'esposizione fisica (registri di esposizione).
Le cartelle relative a sorveglianza sanitaria per VDT, MMC, rumore, vibrazioni vanno conservate in originale dal datore di lavoro per un tempo non precisato dalla normativa; alcuni propongono una conservazione per 25 anni come le cartelle cliniche ospèedaliere, altri per 10 anni come tutta la documentazione di gestione fiscale, etc
In ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia il rischio cui è esposto il lavoratore a questi deve essere consegnata copia della relativa cartella sanitaria e di rischio.

silgen

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (27/02/2007 14:45)

Le linee guida SIMLII per la sorveglianza sanitaria dicono che non vi sono indicazioni sul periodo di conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio presso il datore di lavoro, tuttavia esse potrebbero costituire utile o necessario supporto per eventuali future esigenze, sia di tipo diagnostico in ambito extraprofessionale, sia in particolare di natura medico-legale. Nell'ipotesi di manifestazioni tumorali di cui in un secondo tempo venga comunque ipotizzata una natura professionale, potrebbe essere proposto il tempo di conservazione indicato per gli agenti cancerogeni, vale a dire quarant'anni.

mandrake

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (03/03/2007 15:46)

Ringrazio i colleghi dei chiarimenti. Tuttavia ho un dubbio che mi tormenta da parecchi anni: ma cosa se ne faranno all'ISPESL di tutte queste cartelle sanitarie e di rischio? Sono anni che accumulano le cartelle dei radioesposti, e finora non ne hanno cavato fuori un solo dato (come aveva fatto a suo tempo l'Ispettorato Medico Centrale). Che vogliano realizzare un altro Monte(porzio) accanto a quello già esistente?

maria_bianchi

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (03/03/2007 23:08)

scusa ma non riesco a comprendere cosa vuoi dire con "Sono anni che accumulano le cartelle dei radioesposti, e finora non ne hanno cavato fuori un solo dato (come aveva fatto a suo tempo l'Ispettorato Medico Centrale).
Grazie

mandrake

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  • Re: Trasmissione cartelle sanitarie ISPESL
  • (04/03/2007 21:04)

Cara Maria e cari colleghi, una domanda (retorica). La trasmissione delle cartelle secondo voi è un atto rituale? Serve solo a propiziarci i favori di qualche divinità protettrice dei medici del lavoro competenti? O non dovrebbe servire a produrre analisi epidemiologiche che chiariscano le relazioni tra rischi ed effetti e le migliori modalità di prevenzione?

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