Non ho ancora capito quando (e se) fare visite preassuntive o preventive. Il DL 626 parla di visite preventive (cioè prima si assume la persona poi le si fa fare la visita, anche nel rispetto della l. 300)....ma per gli apprendisti vale la stessa regola? e c'è una differenza tra appendisti maggiorenni e minorenni (ovviamente esposti a fattori di rischio per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?). Chiedo questo perchè diversi consulenti del lavoro rifiutano di asssumere l'apprendista se prima non c'è il certificato di idoneità (visita preassuntiva), oggi mi telefona un'altro e mi chiede di modificare la data del certificato di un apprendista minorenne che andrà a fare il falegname perchè ancora non è stato assunto e lui vuole prima l'assunzione e poi la visita (visita preventiva)....da una veloce ricerca su internet mi sembra che spesso si utilizzi indifferentemente la dizione "preassuntiva" e "preventiva". C'è qualcuno che le idee un pò più chiare???
Le visite preassuntive non esistono.... o non dovrebbero esistere, anche se non sbaglio il procuratore Guariniello si è espresso in modo favorevole a questo tipo di visite.
Fanno eccezione gli apprendisti
Per obbligo di legge gli apprendisti maggiorenni devono effettuare una visita medica (preassuntiva) da dirigenti medici presso la ASL territorialmente competente, successivamente all'assunzione il medico competente formulerà un nuovo giudizio di idoneità prima che il lavoratore inizi a lavorare. ( La legge è del 19 gennaio 1955, spero che sia abolita il più presto possibile!) Per gli apprendisti minorenni il discorso è ancora diverso, se sono esposti a un rischio con obbligo di sorveglianza sanitaria la visita medica dovrà essere effettuata dal medico competente dell'azienda, in caso contrario la visita medica sarà effettuata dall'ASL territorialmente competente.
Salute a tutti
Gennaro Bilancio
chiedi comunque alla tua ASL di competenza: in alcune zone è stata eleminata la doppia visita (ASL e MC). ciao
Visita preassuntiva non equivale a visita preventiva: quest'ultima è da intendersi come la visita pre-adibizionale alla mansione a rischio. La preassuntiva la può fare solo l'ente pubblico (non il medico competente che opera "per conto del DDL"; divieto della legge 300/70). In Toscana è stato abolito nel Luglio u.s. l'obbligo della visita preassuntiva (fatta dalla ASL) per gli apprendisti maggiorenni o minorenni con mansione a rischio (rimane la visita pre-adibizionale o preventiva del MC, comunque dopo che il lavoratore è stato assunto). Per i lavori non a rischio, non ha senso la visita (rimane solo l'obbligo, per i minori, di visita preassuntiva, effattuata dalla ASL). Sul sito della Regione Toscana puoi trovare i riferimenti.
Il dilemma sulle visite preventive e preassuntive, a mio parere è a tutt'oggi presente. Se è vero che alcune sentenze indicano l'illegittimità della visita preassuntiva da parte del MC, una sentenza della Corte di Cassazione,( sentenza 2 dicembre 2005, n. 26238)
viceversa la ritiene leggittima. In tale sentenza testualmente i giudici affermano "l’accertamento «preventivo» non s’identifica con l’accertamento «preassuntivo», bensì in sé lo ricomprende (come una delle sue specifiche ipotesi).". Vero è che tale sentenza riguardava l'assunzione di un lavoratore invalido ma i Giudici nella esposizione della motivazione non hanno fatto riferimento a questo specifico caso ma hanno trattato generalmente dell'ampiezza temporale in cui ricade l'Art. 16.
La sentenza al seguente LINK: http://www.csmb.unimo.it/adapt/bd...06/06_23_7_SALUTE_E_SICUREZZA.pdf
Rientro per segnalare per correttezza, come l'argomento sulla sentenza in questione era già stato trattato pienamente su questo sito dal Dott. Maurizio Del Nevo ( http://www.medicocompetente.it/me...ssuntive-Il-primo-chiarimento.htm)
billi
Riallacciandomi al discorso delle visite preassuntive, che per qualcuno non debbono essere fatte ( ed in alcuni casi potrei giustificare la scelta anche se sono favorevole come tanti alle visite preassuntive mirate al rischio) vorrei essere spiegato il significato della visita GENERICA che viene fatta dagli SPRESAL in sicilia, ai sensi della legge 25, agli apprendisti anche maggiorenni: cosa si tutela con quella visita? A cosa e' mirata? Viene fatta anche da altre parti d'Italia?
In merito all'eterna problematica sulle visite pre-assuntive, riporto quanto dichiarato da un noto avvocato in merito al rinvio al 1° gennaio 2009 dell'applicazione dell'art. 18 comma 1 lettera r) e dell'art. 41 comma 3 lettera a) del TU:
"è in realtà giuridicamente irrilevante, in quanto interviene sull'articolo sbagliato, posto che il divieto delle visite preassuntive è sancito difatti dall'art. 5 della Legge n. 300/1070, e il d.lgs. n. 81/2008, art. 41 c. 3 di fatto ribadisce e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto.
Tra le altre cose è palese anche un abuso, in questo caso, dello strumento del decreto legge, posto che non sussiste nel caso di specie il requisito costituzionale che consente al governo la decretazione d'urgenza, in quanto intervenire, peraltro impropriamente e in modo del tutto errato da un punto di vista strettamente legale, trentotto anni dopo su un divieto, attesta l'inesistenza assoluta dell'urgenza, della necessità e del caso straordinario richieste dall'articolo 77 della Costituzione.....Si è provveduto a trasmettere in sede parlamentare le presenti osservazioni affinché al momento della conversione del decreto legge possano essere sollevate le dovute obiezioni e contrarietà".
lombait il 10/06/2008 09:13 ha scritto:
In merito all'eterna problematica sulle visite pre-assuntive, riporto quanto dichiarato da un noto avvocato in merito al rinvio al 1° gennaio 2009 dell'applicazione dell'art. 18 comma 1 lettera r) e dell'art. 41 comma 3 lettera a) del TU:
"è in realtà giuridicamente irrilevante, in quanto interviene sull'articolo sbagliato, posto che il divieto delle visite preassuntive è sancito difatti dall'art. 5 della Legge n. 300/1070, e il d.lgs. n. 81/2008, art. 41 c. 3 di fatto ribadisce e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto.
Tra le altre cose è palese anche un abuso, in questo caso, dello strumento del decreto legge, posto che non sussiste nel caso di specie il requisito costituzionale che consente al governo la decretazione d'urgenza, in quanto intervenire, peraltro impropriamente e in modo del tutto errato da un punto di vista strettamente legale, trentotto anni dopo su un divieto, attesta l'inesistenza assoluta dell'urgenza, della necessità e del caso straordinario richieste dall'articolo 77 della Costituzione.....Si è provveduto a trasmettere in sede parlamentare le presenti osservazioni affinché al momento della conversione del decreto legge possano essere sollevate le dovute obiezioni e contrarietà".
Questo è il testo dell'art. 5 della L. 300/70:
Art. 5. (Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Dov'è scritto che è vietata la visita preventiva finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica prima dell'assunzione?
La verità è che su questa materia si è andati avanti con posizioni fideiste, da una parte e dall'altra, senza confrontarci sugli aspetti di tutela vera del lavoratore.
La redazione di MedicoCompetente.it
billi
Penso che l'unico problema giuridico sia che il decreto legge ha spostato un articolo che era gia' entrato in vigore: penso che sia un'aberrazione giuridica. Fermo restando che non condivido la posizione di chi non ammette le visite preassuntive.
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