Come già detto, è da poco che ho preso in carico una Azienda Ospedaliera. Non ho una grossa esperienza in materia anche se sto cercando di mettere delle regole generali in modo da comportarmi in modo unitario. Sto rimuovendo molte limitazioni nella mmc in considerazione che l'Azienda è provvista di sollevatori, teli ad alto scorrimento... E' chiaro che un tale atteggiamento vada un tantino a cozzare contro le organizzazioni sindacali che cercano di "proteggere" a spada tratta i loro iscritti. Per quel che riguarda il personale infermieristico (non so se sbaglio o meno), dopo avere raccolto l'anamnesi lavorativa (UO nella quale svolge il servizio, modalità di turnazione dela stessa UO, valutando se il servizio viene svolto su due o tre turni, valutando eventuale rischio radiazioni ionizzanti...) ho espresso il giudizio che il dipendente è "idoneo a svolgere il servizio presso l'UO presso la quale al momento opera". Apriti cielo. Il direttore del dipartimento di medicina mi ha subito contestato il giudizio dicendo che il sottoscritto deve dire se il dipendente (infermiere) è idoneo o meno a svolgere le mansioni di infermiere indipendentemente dall'UO presso cui opera. Come mi devo comportare alla luce della vostra esperienza?
Grazie per la collaborazione
Il tuo giudizio, che non aveva certo questo scopo, è stato letto come un abuso di potere e una prevaricazione sulla distribuzione della forza lavoro. Il medico competente deve limitarsi a dire se il lavoratore è idoneo ai rischi cui è esposto. Non è neppure lecito esprimere limitazioni per rischi che non sono presenti al momento della visita. Il caso, assai frequente, è quello di un'infermiera con mal di schiena di qualsiasi origine (poniamo, ernia del disco) che lavora in un ambulatorio. Naturalmente è idonea, senza se e senza ma. Qualora venisse trasferita in reparto, poniamo di ortopedia, dovrebbe essere prima sottoposta a nuova visita da parte del medico competente, che eventualmente a quel punto eccepirà sull'idoneità ed esprimerà magari una limitazione alla movimentazione manuale dei carichi. Quello che nessun DS e nessun capo servizi farà mai sarà consultare il MC prima di mandare quella infermiera per un turno in Ortopedia quando gli si è creato un "buco", ciò naturalmente infischiandosene del fatto che quel lavoratore non può movimentare i pazienti in sicurezza. Naturalmente il lavoratore cercherà di opporsi, ma nelle condizioni di carenza di organico dei nostri ospedali gli toccherà comunque di eseguire l'ordine di servizio, perché l'interruzione di servizio è un reato penale. Il nostro SSN vive un po' oltre la legge, questo lo sanno tutti, ma fingono di stupirsi quando qualche giornalista annuncia lo scoop...Hai presente il Policlinico Umberto? Per fortuna, nessuno è mai morto di mal di schiena...
Un altro consiglio da parte di un medico con quasi trent'anni di attività sindacale e altrettanti da medico di fabbrica: fregatene dei privilegi accumulati da tanti cosiddetti sindacalisti e dai loro amici. Se usi un criterio omogeneo darai fastidio a molti di loro, ma la correttezza e la neutralità sono le più potenti armi del medico competente. E d'altro canto: molti nemici, molto onore!
Aggiungo che dieci anni fa, proprio per i mal di schiena riscontrati e le limitazioni prescritte dai responsabili di reparti, (neurochirurgia e chirurgie) al Policlinico Umberto I di Roma, non è stata adeguatamente assistita una paziente deceduta dopo sei mesi di ricovero.
Proprio per questo è sacrosanto quello che ha detto ipernic: utilizza criteri omogenei professionalità e non vi saranno problemi per i lavoratori e per i degenti.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
acapri il 24/03/2007 07:42 ha scritto:
Aggiungo che dieci anni fa, proprio per i mal di schiena riscontrati e le limitazioni prescritte dai responsabili di reparti, (neurochirurgia e chirurgie) al Policlinico Umberto I di Roma, non è stata adeguatamente assistita una paziente deceduta dopo sei mesi di ricovero.
Proprio per questo è sacrosanto quello che ha detto ipernic: utilizza criteri omogenei professionalità e non vi saranno problemi per i lavoratori e per i degenti.
Scusate per il precedente post che non ho capito come è finito come mio, mentre era quello del collega precedente.
Ho compreso in pieno il messaggio. Volevo solo dire a ipernic una cosa. Tu dici che deve essere valutato se "il lavoratore è idoneo ai rischi cui è esposto". Ma comwe ci si composrta davanti a una data infermiera che ti presenta una lunga sfilza di documentazione psichiatrica attestante una "sindrome depressiva endoreattiva grave"? Il lavoro, se scrupolosamente eseguito non è un fattore di rischio. Allora in quel caso daresti l'idoneità? Potresti dire che quella infermiera, in quelle condizioni possa non arrecare danno all'utenza?
Secondo me e, penso non solo, il giudizio di idoneità/inidoneità viene formulato proprio perchè hai valutato i rischi lavorativi a cui, in questo caso, la lavoratrice è esposta: e, nel giudizio di idoneità, non va mai, sempre per quanto mi riguarda, descritto il motivo: questo anche perchè renderebbe note eventuali patologie non influenti sulla mansione che solo il MC ed il lavoratore conoscono, come avviene nel rapporto medico-paziente. Sarebbe oltretutto inutile, a questo punto chiudere in busta chiusa la cartella sanitaria e le doc. cliniche fornite.
Scusami se ho preceduto ipernic, ma ritengo di fondamentale importanza, anche questi aspetti, che sono poi definiti di buona prassi nell'esercizio della nostra professione.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
Sulle problematiche relative ai lavoratori della sanità con malattie che mettono in pericolo la salute di terzi segnalo le pubblicazioni del gruppo La.r.a. da me coordinato, quali: (1) Magnavita N, Cicerone M, Cirese V, De Lorenzo G, Di Giannantonio M, Fileni A, Goggiamani A, Magnavita G; Marchi E,. Mazzullo D, Monami F, Monami S, Puro V, Ranalletta D, Ricciardi G, Sacco A, Spagnolo A,. Spagnolo AG, Squarcione S, Zavota G. Aspetti critici della gestione dei "lavoratori rischiosi" nei servizi sanitari. Documento di Consenso. Med Lav 2006; 97,5: 715-725. (2) Magnavita N. Management of the impaired physician in Europe. Med Lav 2006; 97, 6: 762-773. (3)Magnavita N. Sorveglianza sanitaria nei lavoratori della sanità con patologia neurologica, psichiatrica o comportamenti addittivi. Med Lav. 2005; 96,6: 496-506
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