Piuttosto frequentemente stanno arrivando dipendenti ai quali le commissioni "collegiali" delle USL hanno riconosciuto inidoneità (molto spesso permanenti) a dterminate attività (no a turnazione notturna... no a reperibiltà... no ad attività stessanti...)
Che fare? Accettare passivamente?.... o intraprendere un iter che molto facilmente porta verso un conyenzioso giudiziario?
A Voi l'ardua senteza...
suppongo tu stia parlando di limitazioni sulle quali non sei d'accordo.
non ho capito chi secondo te dovrebbe o potrebbe intraprendere delle azioni giudiziarie, e su quale base ....
Sembrerebbe che il collega di Enna si riferisca a giudizi medico-legali di invalidità, sollecitati a quanto pare dagli stessi lavoratori.
Il medico competente dovrebbe considerare questi giudizi alla stessa stregua dei certificati specialistici o degli esami che il lavoratore esibisce, cioè tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità, ma senza sottomettersi ad essi. Infatti il giudizio di idoneità del medico competente è riferito ad una consizione specifica, come deriva dalla valutazione di rischio, mentre il giudizio di idoneità della collegiale ha un valore indipendentemente dal DVR. Se, in conseguenza del giudizio collegiale, del DVR, e degli accertamenti eseguiti dal medico competente, il lavoratore non è idoneo, non è necessario fare causa a nessuno: basta licenziarlo.
Le cosidette visite collegiali possono essere visite d'idoneità fisica generica richieste dal datore di lavoro a struttura pubblica ai sensi del 3 comma dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori "Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".
Il diritto del datore di lavoro ad inviare il lavoratore a visita medica presso struttura pubblica può sovrapporsi al suo dovere di sorveglianza sanitaria, ove prevista, a cura del medico competente.
Il contrasto fra un giudizio della struttura pubblica e quella del medico competente, è a tutto favore del medico competente, in quando questi deve esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica, cosa ben più di dettaglio della idoneità "fisica". Pertanto in caso di controversia, soprattutto di giudizio di non idoneità o con limitazione, prima di rimandare al giudizio della magistratura, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro si può far ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza. Nel caso invece di giudizio d'idoneità del medico competente che contraddice la idoneità con limitazione della struttura pubblica o di qualsivoglia visita "collegiale" prevale senza dubbio il giudizio di idoneità piena del medico competente, a cui però non è possibile il ricorso all'organo di vigilanza (almeno così non è previsto esplitamente dall'art. 17 del 626).
secondo me vale sempre l'ultimo giudizio espresso in ordine cronologico, ma siccome nessuno è inappellabile, ad ogni giudizio espresso dal medico competente si può fare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, ad ogni giudizio espresso dall'organo di vigilanza si può fare ricorso al TAR.
chiunque dei soggeti interessati può, ovviamente, per qualsiasi giudizio espresso anche nel passato, ricorrere all'autorità giudiziaria se ritiene vi sia stata una violazione, omissione, colpa professionale, ecc.
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