Dal momento che le recenti modifiche apportate in sede di conversione al D.Lgs 402/2001 riguardano in modo specifico il D.Lgs 626/94 e NON il D.Lgs 277/91, è lecito supporre che la sorveglianza sanitaria in aziende con fattori di rischio come rumore, piombo e amianto spetti SOLO alle figure professionali previste dal D.Lgs 277/91 all 'articolo 3 comma 1 lettera c, e all 'articolo 55 (che NON prevedono specialisti in igiene e medicina preventiva e medici legali). Che cosa ne pensate?
"Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile." W. Allen
Credo che molti colleghi si siano posti il dubbio. Però leggendo l 'art. 16 della 626 mi sembra che i dubbi possano essere fugati:
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: ......
Il comma 1 ricomprende tutte le cause di rischio che attivano la sorveglianza sanitaria ( e quindi anche quelle della 277, presumo) ed il comma 2 le fa ricadere nell 'ambito dell 'attività del medico competente che la stessa 626 ( e il decreto recentemente approvato) definiscono.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)
Ma se tutto "ricade" nel 626 allora che senso ha mantenere in vigore il 277?
"Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile." W. Allen
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti