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La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?

Questo argomento ha avuto 62 risposte ed è stato letto 7947 volte.

carlpam

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (06/05/2007 02:59)

sul documento di valutazione dei rischi vi sono numerose indicazioni regionali ( indicazioni regione lombardia ed emilia romagna) con una rapida consultazione di google "documento di valutazione del rischio".volevo darne qualche esempio ma non mi riesce di trasmetterne gli indirizzi ma mi riservo di scrivere qualcosa
P.S. preferirei redigerlo direttamente ( e su problemi specifici magari sentirò un ingegnere ( da non confondersi col ragioniere consulente del lavoro)ma sempre si tratta di valutazioni di un danno alla salute umana (non degli impianti). ad ogni buon conto io chiedo regolarmente una copia e poi lo commento col DdL, faccio le mie osservazioni e INSIEME con la relazione di sopralluogo le faccio inserire nel dvr

Picpus

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (06/05/2007 20:03)

Mi conforta sapere che c'è ancora qualcuno che prende sul serio la propria professione. Poi su come agire possiamo ancora discutere, ma le indicazioni degli ultimi interventi mi piacciono. Si riuscirà a far passare qualcosa nell'ormai fantomatico testo unico?

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

carlpam

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (06/05/2007 22:27)

AGLI INTERESSATI NOTA ISPELS fonte ispels https://www.ispesl.it/linee_guida...o_o_settore/trasporti/quattro.htm - 26k


DECRETO 5 DICEMBRE 1996
"Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali
ai sensi dell'art. 4, comma 9, del Decreto Legislativo 626/94,
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 242/96"
Le piccole e medie imprese di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 626/94, possono utilizzare il seguente modello per la redazione del documento relativo alla valutazione del rischio.
Riportiamo l'allegato 1 al D.Lgs. 626/94.
1
Aziende artigiane e industriali (1)
fino a 30 addetti
2.
Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti (2)
3.
Aziende della pesca
fino a 20 addetti
4.
Altre aziende
fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
oOo
PREMESSA
Il modello che segue è stato messo a punto per agevolare i datori di lavoro esercenti piccole e medie imprese nella redazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Va chiarito, preliminarmente, che esso non sostituisce il processo di valutazione dei rischi dell'art. 4, comma 1 del suddetto decreto, né costituisce una linea guida per effettuare tale valutazione, anche se fa propri, implicitamente, alcuni dei criteri che si ritengono essenziali per la buona riuscita di tale processo.
In particolare esso è indirizzato alle aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio.
Questa traccia deve, in ogni caso, essere considerata un riferimento non obbligatorio, che il datore di lavoro, se vuole, può utilizzare come guida alla compilazione della già richiamata relazione.
L'imprenditore che intenda servirsi di questo modello tenga presente che esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione di volta di volta suggerita (sempreché tale modello sia idoneo ad illustrare la reale situazione aziendale).
Esso consente al datore di lavoro di documentare che in azienda è stato attuato (naturalmente nei modi congruenti con l'entità dell'azienda e dei corrispondenti fattori di rischio) un sistema per tenere sotto controllo i rischi (esso sarà utile in particolare a quei datori di lavoro che, in forza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto in questione, intendono assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e protezione).
Altro obiettivo conseguibile è quello di documentare che la valutazione dei rischi è stata fatta nel rispetto dei criteri formali (coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure, ecc.) che la legge prescrive al riguardo.

SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE
Il modello è redatto con differenti caratteri tipografici, ognuno dei quali ha un preciso significato funzionale:
- le parti composte con questo tipo di carattere (normale) costituiscono il testo base del documento e corrispondono a quella parte di esso che deve essere necessariamente ripresa dal compilatore per dare (fornendo dati, informazioni o notizie) completezza all'intero documento;
- le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di corpo normale) corrispondono a parti di testo opzionali e già predisposte, e che il compilatore può utilizzare per fornire indicazioni accessorie ovvero per scegliere tra le possibili frasi o situazioni quelle che si riferiscono alla particolare situazione che lo riguarda;
- le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di altezza ridotta) forniscono indicazioni per integrare punti particolari ovvero suggeriscono quali dati o riferimenti possono essere usati per dare ulteriore evidenza a quanto già dichiarato.
Delle caselle "o " vanno barrate solo quelle in corrispondenza dei dati o delle indicazioni pertinenti alla situazione descritta.
MODELLO
Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto.
Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:
a) relazione
b) indicazione dei criteri seguiti
c) individuazione delle misure
d) programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e) documentazione di supporto.
RELAZIONE
Azienda (ragione sociale)
Sede sociale
Rappresentante legale
Sede dell'azienda o dell'unità produttiva
(cui è riferito il documento)
Attività svolta o esercitata
(oggetto d'impresa)
Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(se diverso dal datore di lavoro)
Numero delle persone dipendenti dall'azienda
Numero delle persone addette all'unità produttiva
Breve descrizione dell'attività lavorativa
(con particolare riferimento agli elementi di rilevanza ai fini della sicurezza: rischi, modelli organizzativi - lavoro articolato su turni, notturno, in cantieri fissi/mobili - ecc.)
Indicazione delle caratteristiche tecniche significative per la sicurezza
(attrezzature ed impianti, cicli di lavorazione, mansioni o operazioni particolarmente pericolose, ecc.)
Data, o periodo di effettuazione
(della valutazione cui si riferisce il documento)
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro:in collaborazione con:
oservizio di prevenzione e protezione interno
oservizio di prevenzione e protezione esterno (indicare quale)
o medico competente (indicare il nome)
o altra consulenza tecnica (specificare quale)
o altra consulenza sanitaria (specificare quale)

Il rappresentante dei lavoratori (dipendente/territoriale/di comparto)
(indicare il nome, la data di designazione da parte dei lavoratori, se conosciuta, e quella in cui è pervenuta all'azienda la relativa comunicazione)è stato consultato:
o preventivamente (indicare la/e data/e significativa/e)
o durante lo svolgimento della valutazione(indicare la/e data/e significativa/e)
o non è stato nominato
Coinvolgimento dei lavoratori dipendenti:
o sì, mediante
o intervista
o questionario a schede
o colloquio
o altro (specificare)
o no Altre indicazioni o osservazioni

CRITERI SEGUITI
Si dà di seguito l'elenco dei fattori di pericolo presi in considerazione (segue elenco)
Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell'azienda ed anche, delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda.
I rischi rilevati sono i seguenti (segue indicazione o descrizione)
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti: (segue indicazione)
o regolamentazione di legge (specificare quale)
o norme di buona tecnica (specificare quali)
o principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94
o altri (indicare quali)
Indicazione delle misure
Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sottoindicate e suddivise in:
a) misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni già conformi
b) misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 626/94 nel testo modificato dal D.Lgs. 242/96
Per i lavoratori che necessitano della sorveglianza sanitaria ai sensi della legislazione vigente sono stati definiti i relativi contenuti della sorveglianza stessa.
Si dà di seguito l'elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori
(segue elenco)
Programma di miglioramento
Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito:
a) è stato definito un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità
b) è stato stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi (solo per gli artt. 63, comma 5 e art. 78, comma 3)con le seguenti modalità (indicare le modalità).
c) è in atto/definito/(altro)un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti che viene/sarà/è stato svolto:
o in collaborazione con le organizzazioni sindacali
o in proprio
o con la collaborazione di organismi paritetici
o altro (specificare)

d) eventuali altre azioni (in relazione ai risultati della revisione periodica di cui alla lett. b).
Riferimenti
Ove presenti, si suggerisce di indicare i riferimenti seguenti:
- alle istruzioni e procedure di sicurezza;
- alle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
- al contenuto della sorveglianza sanitaria;
- alla programmazione delle azioni di informazione e formazione.
Allegati
a) schede specifiche di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi
b) indicazione delle metodiche seguite per la valutazione delle esposizioni
(rumore, sostanze pericolose, altri agenti fisici, chimici, ecc.)

c) documentazione particolare da allegare al presente documento in applicazione di specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 626/94
d) altra documentazione utile ad attestare la concreta effettuazione della valutazione come già descritta
Nota finale
Il presente documento è stato:
o posto all'ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista per il ... (indicare la data)
o sottoposto all'attenzione del rappresentante dei lavoratori in data ... (indicare la data)
o portato a conoscenza di (indicare i destinatari),mediante
(indicare le modalità)
Il presente documento è la revisione n. ... del ... (data di revisione)

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Planimetria aziendale
- Organigramma aziendale
- Elenco del personale
- Mansionario del personale
- Lista delle attrezzature
- Riepilogo statistico degli infortuni e malattie professionali (copia registro)
- Certificazioni di conformità impianti elettrici e termici
- Ispezioni, verifiche periodiche e collaudi attrezzature ed impianti
- Riepilogo anomalie VDT
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale
- Elenco dei dispositivi in dotazione dell’automezzo
- Relazioni su indagini ambientali effettuate in azienda (microclima - illuminamento)

vinloc

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (12/05/2007 11:51)

Già l'Ispettorato del lavoro controlla i cantieri edili, direi in quasi esclusiva competenza usufruendo anche dell'azione "energica" dei carabinieri. Non credo comunque ci siano risultati più apprezzati rispetto a qualche anno fà all'orquando solamente gli ispettori USL andavano in giro per cantieri e ponteggi.
Credo che l'ASL potendo contare su un approccio più globale, in termini di specificità delle diverse figure professionali presenti al suo interno, possa essere più incisiva in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e non limitarsi al semplice controllo del parapetto e della presenza o meno della documentazione di rito ecc.
Il punto è che tutti i servizi di vigilanza delle ASL sono sotto dimensionati e non fanno più prevenzione da anni dovendo assolvere in maniera prioritaria alle deleghe delle varie Procure della Repubblica per infortuni sul lavoro alcuni dei quali molto modesti.
La creazione di un organo di vigilanza socio-sanitario unico secondo il modello di una agenzia regionale coordinata da una direzione centrale potrebbe risultare la soluzione solo in presenza di cospicue risorse finanziarie e di uomini. Ma in Italia quando si creano dei nuovi enti si ci limita a riciclare le attrezzature ed il personale da quelli già presenti (vedi da ENPI ed ANCC ai PMP delle USSL o dai LIP delle ASL alle ARPA).

vinloc

c.sbordone

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (13/05/2007 22:36)

Altolà!
Non mi sembra che il ministero del lavoro attraverso i propri ispettorati periferici sia l'ente più adatto a ridurre le morti sul lavoro, anche nel campo di sua competenza dell'edilizia. A tale conclusione sono pervenuto per caso leggendo il bando di concorso per ben 795 ispettori del lavoro del 2004: tra i requisiti richiesti si citavano solamente le lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economiche. Non mi sembrano che tali laureati abbiano mai masticato argomenti di scienze della prevenzione sanitaria o della sicurezza tecnica.
Allora, modificando in parte il mio pensiero che vedeva con simpatia un maggior coinvolgimento degli ispettorati del lavoro sul versante della prevenzione, rimango preoccupato del tam-tam di svariati politici o amministratori che sollecitano un ulteriore mega concorso di 1000 nuovi ispettori del lavoro. A che gioco si sta giocando? Si vuole ancora una volta fare demagogia politica sulla pelle dei lavoratori che aspettono invece una migliore vigilanza per prevenire morti e feriti? O è pura e semplice ignoranza dei ruoli da parte dei ministeri del lavoro e della sanità, ma anche di governatori regionali ed assessori del lavoro?

Gennaro

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (14/05/2007 09:39)

Secondo il mio parere l'abbattimento del numero delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro si avranno solo se i politici seriamente decidono in tal senso.
Saluti Gennaro

Gennaro Bilancio

Pennacchio

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (14/05/2007 19:02)

Ma perchè aspettare le ispezioni? Perchè non creare degli automatismi per sprecare meno energie possibili?
Un esempio: quando si iscrive un operaio agli enti (INPS; INAIL, CASSA EDILE...) obbligare il Datore di lavoro a presentare, per esempio all'INAIL, la scheda rischio per mansione (elenco dei rischi e loro quantizzazione con gli indici sintetici di rischio) con il relativo giudizio di idoneità (in presenza di rischi specifici). Non sto parlando di documenti con migliaia di pagine, ma di 2 -3 pagine di facile lettura e, quindi,facile da valutare ed inserire in un database. Si costringerebbe l'azienda ad eseguire tutte le valutazioni di legge (MMC, vibrazioni, chimico...)e, nel caso indispensabile di rischio residuo, ad eseguire la sorveglianza san.
Almeno in questo modo finiscono le richieste di valutazioni di rischio o di visite mediche in presenza di ispezioni o di gare di appalto.
Chiaramente sono convinto anch'io (come i colleghi Bilancio e Sbordone) che il problema è soprattutto politico (un mondo nel quale noi poveri medici del lavoro e soprattutto poveri medici competenti contiamo poco anzi niente).

Ennio

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (18/05/2007 22:57)

NOn è questione di ASL o Ispettorato.
Mi dispiace ma nella discussione sul tema di che trattasi, parlate come i politici, ovvero con una scarsa focalizzazione sulle vere cause dell'aumento degli infortuni, si parla di sicurezza sul lavoro
e non si sa cosa sia in realtà, non è certamente quella degli inutili e costosi corsi di formazione. La risoluzione della problematica sull'elevata incidenza degli infortuni non si risolve con l'assunzione di nuovi Ispettori, né tantomeno con l'emanazione di un testo unico , di normativa c'è in abbondanza, il vero problema è che non viene applicata. La qualità dell'ispezione ha raggiunto i livelli minimi in tutta Italia, vi è una totale mancanza di professionalità. Un ispettore per formarsi ci vogliono 10 anni, per poter poi operare discretamente, Il danno è stato fatto prima con l'assunzione senza un vero concorso selettivo di cui alla legge c.d.”giovanile” 285/78 e poi con l'aver dato la qualifica ispettiva (a 50 anni) agli ex dipendenti dell'ufficio del lavoro (collocamento), sulla scorta di un semplice titolo di studio che in Italia, purtroppo, è reperibile presso un qualsiasi supermercato. Per trent'anni solo uno sparuto gruppo inferiore al 1% dell'organico ispettivo ha espletato un vero e proprio concorso pubblico.
Purtroppo, sempre in materia di sicurezza, l'ispezione del lavoro richiede profonde conoscenze chimiche-fisiche ed una mente scientifica atta ad analizzare i cicli di lavorazione e l'organizzazione del lavoro. Per eseguire un ispezione decente, è necessario spaziare dalle radiazioni non ionizzanti (laser, UV, IR) alle radiazioni nucleari, dalla chimica alla rumorosità, da questa all'illuminotecnica e all'elettrotecnica ed alla meccanica, dalle apparecchiature a pressione, al microclima, ed all'amianto. dalla direttiva macchine, a quella sugli ascensori e montacarichi ecc
E' inutile assumere nuovi ispettori senza un effettivo concorso atto ad accertare le conoscenze e capacità tecniche, matematiche e logiche di base del soggetto.
In caso contrario si assiste all'inutilità delle ispezioni, che diventano mere passeggiate per gli Ispettori. I nuovi ispettori anche se muniti di laurea in Ingegneria non si formano senza la guida d'ispettori anziani esperti che sono sempre più rari. Questo è l'effetto delle assunzioni clientelari volute dal sindacato e dai politici, nonchè dell'assegnazione degli incarichi di responsabilità su indicazione dei sindacati e non sulle capacità e professionalità dei soggetti incaricati, i quali il più delle volte sono i più inetti ed incapaci dell'ufficio. Infatti solo il 3% degli attuali ispettori del lavoro è stato assunto tramite un concorso pubblico.
Inoltre, è inutile che il Ministero guarda al fumus (numero delle pratiche espletate) e su tale base premia economicamente il Dirigente, tali dati ed elementi, qualora esaminati analiticamente dovrebbero invece portare ad un immediata destituzione del Dirigente. Infatti l'aumento delle ispezioni effettuate a scapito della qualità, contribuisce in modo rilevante all'aumento dell'incidenza infortunistica. Una richiesta numerica da parte del Dirigente è un indice della mancata conoscenza dei compiti istituzionali dell’organismo che dirige. E' indispensabile, per una drastica riduzione del fenomeno, verificare la qualità della pratica, ovvero dell'ispezione eseguita dall'Ispettore. Infatti se si effettua un monitoraggio statistico, sulle violazioni riscontrate nel corso degli accertamenti ispettivi, i cui dati sono pur sono in possesso del Ministero del Lavoro, si rileva che vi è una pressochè mancanza di contestazioni alle violazioni riguardanti il DVR di cui all'art.4 del D.Lgs.626/94 e s.m.i., nonché quelle relative ai PSC ed ai POS nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs 494/96 e s.m.i., lo stesso dicasi per la valutazione del rumore e delle vibrazioni e del microclima,la cui strumentazione giace inutilizzata begli uffici. Nelle pratiche ispettive vi sono tali piani, acquisiti nel corso degli accertamenti, ma gli stessi non sono analizzati o non vi sono da parte del soggetto le capacità per un analisi efficace, nonostante che, da una visione superficiale emerga che la quasi totalità di questi piani sono inutili e non rispettano la realtà dello stato dei luoghi ed eseguiti con il c.d. "copia incolla". A titolo di esempio, vi sono documenti nelle pratiche da cui risulta che ai lavoratori sono state fornite cuffie antirumore, dimenticandosi che il DPI è l'ultima spiaggia, ed il più delle volte tali cuffie sono peggiorative per la sicurezza, in quanto in assenza di un analisi delle frequenze effettive in gioco, possono non abbattere nulla su quelle reali. Nel corso delle ispezioni non emergono generalmente violazioni alla omessa o inadeguata formazione e informazione dei lavoratori e, laddove effettuata, i più delle volte non serve a niente, se non ad alimentare il bussines dei corsi di formazione. E' strano che tali violazioni sostanziali ai fini della sicurezza, in aderenza alle nuove norme comunitarie, non risultano mai rilevate nel corso delle ispezioni. La Direttiva macchine il cui controllo insieme alla PED è istituzionale del Ministero del Lavoro e del MAP non è effettuata, è ovvio che il controllo di tali Direttive recepite in legge nel nostro ordinamento giuridico richiedono notevoli capacità professionali. E' evidente il paradosso e l'aberrazione giuridica consistente nel fatto che gli organi di vigilanza stanno contestando violazioni alla parte costruttiva del DPR 547/55, nonostante chele stesse per l'entrata in vigore della Direttiva macchine non costituiscono più reato, pertanto, il verbale ispettivo è nullo e l'Ispettore potrebbe essere denunciato per calunnia. Il fatto grave è che nelle statistiche che pervengono al Ministero sono riportate le contestazioni a tali norme del DPR de quo, ed il Ministero o non legge tali statistiche o non le sa interpretare, ciò nonostante la presenza di una circolare emanata dallo stesso Dicastero ove era indicato che tali violazioni non costituivano più illecito penale, ovviamente per le macchine marcate CE (succesive al Settembre 1996). La conseguenza è che se l'organo di vigilanza non è in grado di espletare il proprio mestiere, i consulenti che escono da corsi di formazione "farsa" persistono nei loro errori.
Dalle statistiche si rileva che sono riscontrate solo violazioni alla vecchia normativa d'igiene e sicurezza del lavoro degli anni 50 come se il D.Lgs.626 ed il 494 non fossero mai entrati in vigore.
E' evidente che per analizzare un documento di valutazione dei rischi si devono leggere ed analizzare centinaia di pagine, il che richiede oltre ad una notevole preparazione nelle varie discipline del sapere scientifico anche un notevole tempo, che non tutti gli Ispettori, con i 1.280 euro al mese di stipendio, di gran lunga inferiore a quello degli appuntati dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, sono disposti a dedicare.
Il lavoro d'ispettore è effettuato principalmente a casa, attraverso lo studio, l’aggiornamento, la lettura di documenti e la redazione dei verbali d'ispezione che qualora l'ispezione sia discreta non è inferiore a 10 pagine.
In realtà, la scarsa preparazione, non solo tecnica ma anche giuridica e lo scarso stipendio hanno portato nel corso degli ultimi anni, ad eseguire ispezioni farsa, in cui sono rilevate le due violazioni più semplici, tale tipo d'ispezione può essere eseguita da chiunque, ma non è un ispezione tecnica del lavoro. Al Ministero invece sembra proficua ed ha l'illusione di una produttività virtuale basata ovviamente sul solo dato numerico. L’Attuale Direttore Generale del personale, ha emanato una circolare il cui contenuto è una palese istigazione a commettere reato, laddove , dispone che in materia di radioprotezione gli Ispettori non devono accedere nei locali durante il funzionamento della macchina radiologica o di isotopi, il che significa che l’ispezione diventa inutile e di non verificare la presenza di reati. Ciò all’evidente scopo di evitare l’onere di sottoporre a visita medica periodica il personale ispettivo.
A tutto questo si aggiungono Dirigenti incapaci e capi area e capi linea, non solo sprovvisti nella maggioranza dei casi della preparazione professionale minima, ma anche del carattere autorevole e deciso di cui dovrebbe essere dotato un ispettore del lavoro. Molti Dirigenti , capi area e capi linea non hanno mai espletato un concorso pubblico, provenienti dall' ex legge giovanile. Purtroppo in termini di carriera non si guarda il curriculum e la qualità dell'ispezione espletata ma solo l'appartenenza politica e sindacale del soggetto. Ed ora il Governo, i politici ed i sindacati artefici di questa situazione di cosa si lamentano? Propongono addirittura di assumere il personale dell'agenzia del lavoro, persone che hanno quaranta cinquanta anni e farli diventare ispettori del lavoro? La qualifica la possono avere come è stata data a quelli dell'ex ufficio del lavoro, ma de facto non saranno mai degli ispettori. Dopo 15 anni sono ritornato a fare l'ispettore del lavoro da poche giorni e sono sconcertato da ciò che sto vedendo, nella prima ispezione ho contestato un PSC e POS di un complesso cantiere, nella seconda ho contestato violazioni in materia di radioprotezione all'esperto qualificato ed al medico autorizzato, le relazioneisono completamente sbagliate )carta straccia) ed i colleghi mi hanno riferito che è il più autorevole esperto qualificato della Regione. Sta succedendo una mezza rivoluzione e gli stessi colleghi mi stanno dicendo che non devo eseguire così le ispezioni, in quanto loro begli ultimi 10 anni, non hanno mai contestato una violazione in materia di radiprotezione e lo stesso dicasi per i PSC ed i POS, il rumore e l'amianto ecc., tutto ciò è estremamente frustante. E' evidente che se l'ispezione si riduce in un cantiere alla contestazione sempre di due o tre articoli, “scarpe antinfortunistiche, casco, mantovana”, allora l'ispezione la può eseguire chiunque, anche i Carabinieri ed i vigili urbani, ma non è un ispezione tecnica del lavoro.,Infatti, tale ispezione sotto il profilo tecnico non è semplice come un rilievo ad un divieto di sosta. Mì è capitato d'ispezionare un Ospedale in questi giorni, dove il personale infermieristico non è a conoscenza che l'ossigeno puro è nocivo se non umidificato o altamente esplosivo in presenza di grasso ed oli, manipolano il laser ma non hanno espletato alcun corso, però in cambio hanno seguito un corso di formazione sul rumore anche se in un ambente di lavoro silenzioso per normativa. L'Ospedale era stato ispezionato da un collega dell'ASL pochi giorni prima, il quale si era limitato a contestare la sola presenza di polvere, senza vedere un trasformatore con secondario a 150KV non protetto, a portata di contatto nella sala radiodiagnostica, sprovvisto di dati ecc., lo stesso nel verbale ha riportato “...constatato che è stato commesso un reato (Polvere) si sospende l'ispezione. (punto), Prosegue poi con “…………..si riprende l'ispezione…”, senza chiedersi che logica ha sospendere e riprendere l'ispezione. Evidentemente non sapeva che nel passato si sospendeva e si riportava sul verbale (il PM avvertito, non potendo intervenire tempestivamente si riprende l'ispezione), fortunatamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 758 non c'è più bisogno di tale dicitura.
In definitiva è evidente che se l'ispezione al cantiere la possono eseguire tutti, contestando due contravvenzioni, il Datore di lavoro è ben felice di pagare i 1000 euro per gli scarponi o il casco e trascurare definitivamente gli aspetti importanti e sostanziali della sicurezza. Un ispezione in questi termini fortemente perseguita dal Ministero contribuisce indubbiamente all'aumento del numero delle ispezioni, ma ahimè anche a quello degli infortuni.
L?ultima farsa si è assistita in questi ultimi giorni, dopo il caso del protossido d’azoto all’Ospedale di Castellaneta. Infatti, nei giorni successivi all’evento i Carabinieri sono stati mandati in tutti gli Ospedali Italiani, ed hanno commesso una serie di reati in buona fede, in quanto hanno detto che dall’erogatore usciva ossigeno e non protossido, pertanto gli impianti erano a norma, non rilevando che quasi la generalità degli impianti invece non sono a norma, anche se illegittimamente certificati, in quanto non rispettano la Direttiva c.d. PED, ma ancor più il vecchio e valido DPR 547/55, in quanto le tubazioni non hanno colorazioni distinte lungo il tracciato a secondo del tipo di fluido trasportato.
Scusate la lunghezza ma è stata un occasione per scaricarmi………………………..

Ennio

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (18/05/2007 23:10)

c.sbordone il 13/05/2007 10:36 ha scritto:
Altolà!
Non mi sembra che il ministero del lavoro attraverso i propri ispettorati periferici sia l'ente più adatto a ridurre le morti sul lavoro, anche nel campo di sua competenza dell'edilizia. A tale conclusione sono pervenuto per caso leggendo il bando di concorso per ben 795 ispettori del lavoro del 2004: tra i requisiti richiesti si citavano solamente le lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economiche. Non mi sembrano che tali laureati abbiano mai masticato argomenti di scienze della prevenzione sanitaria o della sicurezza tecnica.
Allora, modificando in parte il mio pensiero che vedeva con simpatia un maggior coinvolgimento degli ispettorati del lavoro sul versante della prevenzione, rimango preoccupato del tam-tam di svariati politici o amministratori che sollecitano un ulteriore mega concorso di 1000 nuovi ispettori del lavoro. A che gioco si sta giocando? Si vuole ancora una volta fare demagogia politica sulla pelle dei lavoratori che aspettono invece una migliore vigilanza per prevenire morti e feriti? O è pura e semplice ignoranza dei ruoli da parte dei ministeri del lavoro e della sanità, ma anche di governatori regionali ed assessori del lavoro?

Ennio

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  • Re: La vigilanza per la sicurezza ritorni in esclusiva all'Ispettorato del lavoro togliendola alle ASL?
  • (18/05/2007 23:12)

c.sbordone il 13/05/2007 10:36 ha scritto:
Altolà!
Non mi sembra che il ministero del lavoro attraverso i propri ispettorati periferici sia l'ente più adatto a ridurre le morti sul lavoro, anche nel campo di sua competenza dell'edilizia. A tale conclusione sono pervenuto per caso leggendo il bando di concorso per ben 795 ispettori del lavoro del 2004: tra i requisiti richiesti si citavano solamente le lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economiche. Non mi sembrano che tali laureati abbiano mai masticato argomenti di scienze della prevenzione sanitaria o della sicurezza tecnica.
Allora, modificando in parte il mio pensiero che vedeva con simpatia un maggior coinvolgimento degli ispettorati del lavoro sul versante della prevenzione, rimango preoccupato del tam-tam di svariati politici o amministratori che sollecitano un ulteriore mega concorso di 1000 nuovi ispettori del lavoro. A che gioco si sta giocando? Si vuole ancora una volta fare demagogia politica sulla pelle dei lavoratori che aspettono invece una migliore vigilanza per prevenire morti e feriti? O è pura e semplice ignoranza dei ruoli da parte dei ministeri del lavoro e della sanità, ma anche di governatori regionali ed assessori del lavoro?

Sei poco informato il concorso per 745 Ispettori del lavoro si riferisce alla vigilanza amministrativa (contrivuti, diritto del lavoro ecc) l'altro concorso è stato espletato subiyo dopo per 75 Ispettori tecbici del lavoro riservato ad ingegneri ed architetti, assunti poi il 18-12-07.
Ciao Ennio

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