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Promemoria inviato a Deputati dell\'Ulivo

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raflauberto

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Provenienza
Torino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
29
  • Promemoria inviato a Deputati dell'Ulivo
  • (14/01/2002 12:04)

Cumiana, 10.01.2002





All’attenzione di



On. BATTAGLIA

Capogruppo DS – Ulivo

Commissione Affari Sociali

Camera dei Deputati



On. Alberto NIGRA

DS – Ulivo



Oggetto: Promemoria su modifiche al D.Lvo 626/94 introdotte su D.L 402 in data 21.12.2001







Egregio On. Battaglia, caro Alberto





Cerco di riassumere brevemente la situazione e di esplicitare quelle che sono le possibili soluzioni.



1. Fino alla data odierna NON ci risulta che il Presidente della Repubblica CIAMPI abbia firmato il Decreto 402/2001, così come approvato in via definitiva da Senato in data 21.12.2001 (vado a memoria per cui è possibile che ci siano delle imprecisioni).

Tuttavia riteniamo che non sia il caso di farsi molte illusioni: il Presidente, quando non firma, lo fa essenzialmente per due motivi: la mancata copertura finanziaria del provvedimento ovvero la sua sospetta incostituzionalità. Quindi, fatto salvo il caso che manchino i soldi per qualche provvedimento previsto dal Decreto diverso dall 'articolo 1 bis (quello che ha introdotto la possibilità per Igienisti e Medici legali di essere nominati “Medici Competenti”), la firma di CIAMPI sembra scontata.



2. Circa le iniziative che, ragionevolmente, possono essere intraprese per sanare questo grave vulnus alla figura del “medico Competente”, riteniamo che siano improponibili le proposte strane, che pure sono circolate, sul coinvolgimento di Gabibbi vari, o riguardanti interventi in trasmissioni televisive, per il semplice fatto che contribuirebbero ad irrigidire le posizioni ed a trasformare la questione in uno scontro politico maggioranza-opposizione, con ricadute sicuramente negative sulle possibilità di dialogo che, comunque rimane l’ingrediente principale per sperare di recuperare la situazione.



3. Sostanzialmente riteniamo che la strada principale da percorrere sia quella di convincere, documentando in modo incontrovertibile la nostra posizione, il maggior numero possibile di parlamentari, di entrambi gli schieramenti, che si interessano di sanità e di lavoro, che si è presa involontariamente e in buona fede una cantonata collettiva, e della necessità di porvi rimedio.



4. Dal momento che non è pensabile l 'emanazione di una legge o un decreto che "semplicemente" abroghi l 'articolo 1 bis, la strada che riteniamo maggiormente foriera di risultati e, quindi, quella sulla quale è necessario ed opportuno far convergere gli sforzi, resta quella del provvedimento di adeguamento imposto dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l’Italia per una non corretta applicazione delle Normative Europee in materia di salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (nello specifico è stato accolto un ricorso presentato sulla inadeguata definizione dei requisiti tecnici e professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),



5. L’ipotesi di lavoro è quella di trasformare il provvedimento (non ho idea di quale possa essere la natura dello stesso) che il governo italiano dovrà emanare per sanare l’inadeguatezza rilevata nella normativa italiana in materia dal Corte di Giustizia Europea (pena pesanti sanzioni pecuniarie), in un unico "corpus" in cui vengono ridefiniti i requisiti formativi e professionali di tutti i soggetti della prevenzione previsti dal D.Lvo 626/94 : cioè il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e gli addetti da inserire nel servizio stesso), il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori incaricati di compiti speciali all’interno delle aziende (Emergenza e Primo soccorso, anti Incendio) ecc.



6. E’ naturale che, nella ridefinizione dei requisiti di queste figure professionali quando si vada a discutere dei requisiti del Medico Competente sia obbligatorio rimarcare le sostanziali differenze esistenti nei percorsi formativi previsti come peculiari ed autonomi da tutte le normative Europee per il medico del lavoro e quelle degli specialisti che si vorrebbe introdurre (cioè Igienisti e Medici Legali).



7. Sicuramente bisogna sottolineare quelle che potrebbero essere le obiezioni (non veritiere) che possono essere fatte da coloro che saranno favorevoli, comunque, ad un allargamento agli specialisti in igiene ed in Medicina legale:



 Prima obiezione: I medici del lavoro (cioè quelli che, finora, potevano essere nominati medici competenti) , sono in numero insufficiente:



FALSO

Se questa affermazione poteva essere parzialmente vera quando fu emanato il D.Lvo 626/94, nel frattempo sono state messe in atto tutta una serie di misure per aumentare, nel frattempo, il numero degli specialisti in Medicina del Lavoro; bisogna tenere presente, inoltre, che la sorveglianza sanitaria, tenuto conto delle recenti evoluzioni scientifiche in materia (Salute lavorativa basata sull’evidenza) tenderà sempre più a diminuire per quantità e che, quindi, già oggi si può affermare con ragionevole sicurezza che gli specialisti in medicina del lavoro e medici competenti siano già numericamente sufficienti a fronteggiare la bisogna.



 Seconda obiezione: La formazione dello specialista in Igiene e Medicina Preventiva ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni è pressoché sovrapponibile a quella del Medico del Lavoro:



FALSO.



Entrambe le scuole di specialità non prevedono che poche ore di formazione su aspetti marginali della medicina del lavoro che possono avere addentellati con la formazione dell’Igienista e del Medico legale Queste affermazioni possono essere facilmente smontate andando a consultare i regolamenti delle scuole di specialità, recepiti negli ultimi anni proprio nell’ambito dell’adeguamento della formazione specialistica alla normativa europea.

Bisogna considerare che, soprattutto questa ultima situazione, qualora non dovesse essere corretta la definizione del “medico competente” e, quindi, eliminato l’allargamento ad altre figure specialistiche, esporrebbe l’Italia a nuove condanne della Corte di Giustizia Europea a fronte di inevitabili ricorsi che sarebbero presentati sia da medici del lavoro singoli sia, soprattutto, da tutte le varie associazioni rappresentative della medicina del lavoro italiana



In conclusione si tratta, operativamente di capire quali siano le persone fisiche che stanno facendo o che faranno il ragionamento sul provvedimento imposto dalla sentenza di giustizia per aprire un proficuo dialogo e scambio di informazioni che consenta di correggere quella che, ribadiamo, può essere considerata una cantonata collettiva



Cordiali saluti



Riccardo FALCETTA

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