Capita sovente ( almeno nella A.O dove lavoro come medico competente dal 2001 ) , che il personale medico sovraesposto a turnazione stressante ( lavoro notturno , festivi , reperibilità ... ,lavori usuranti !!! ) ponga domanda ex art. 17 Dl.gs 626/94 e tenta in qualsiasi modo di corelare patologie presenti a problemi in ambito lavorativo ). La soluzione in alcuni casi è stata quella di porre una limitazione alla turnazione notturna: l'unica che ritengo possa essere citata e richiamata, perchè relativa ad un rischio ben normato ( DL.gs 532/99, art. 15, comma 1 del DL.gs 66/2003 ) . Diversamente tanti colleghi (?), ricorono al giudizio emanato ed ottengono frequentemente una revisione con modifica da parte dell'O.V locale, con estensione di detta limitazione anche al lavoro diurno sia festivo che in altre fasce orarie ( es, guardia pomeridiana ). Mi/Vi chiedo : 1)è un giusto corettivo ; 2) come può contrastare ( corettamente e senza pregiudizio della salute del dipendente ) l'A.O ( datore di lavoro )?; 3) che fine faranno tra qualche anno i cosidetti lavoratori sani ( NON limitati , ma sicuramente usurati !!) in attesa dei famosi scivoli pensionistici ?
Il problema esiste anche nella nostra azienda ospedaliera e, a mio parere, diventerà nel futuro sempre più difficile da gestire. Gli esoneri dalla turnistica notturna o dalla reperibilità etc. sono devastanti per l'organizzazione dei reparto (altrimenti se di facile soluzione non passano neanche dal medico competente) e creano attriti fra colleghi e attirano contrasti verso il medico competente. Le soluzioni da noi adottate derivano dal buon senso e da un pò di esperienza e sono principalmente valutare attentamente ogni patologia e la sua possibile interferenza con il turno notturno, considerare con il primario la ricaduta organizzativa, ricorrere a volte a giudizi (es. ridurre i turni notturni compatibilmente con l'organizzzione del reparto; esoneri temporanei) che possono sembrare ambigui ma permettono di risolvere situazioni altrimenti irrisolvibili. La discussione è aperta, qulasiasi contributo è il benvenuto
cordiali saluti
giovanni scherillo
Concordo con Scherillo: anche noi valutiamo attentamente caso per caso quanto l'alterazione del normale ritmo sonno/veglia possa interferire con il decorso della malattia o con l'assunzione della terapia. Vi sono alcuni soggetti in cui la turnazione degli orari facilmente scompensa patologie ad es. cardiovascolari, neurologiche, psichiatriche; comunque non si può generalizzare. Il lavoro a turni è faticoso e stressante per tutti gli operatori sanitari, e tutti provano prima o poi a farsi esonerare, soprattutto con l'avanzare dell'età; percorrono tutte le strade possibili e alla fine approdano al medico competente. Se neanche qui ottengono soddisfazione, ricorrono all'organo di vigilanza. Purtroppo, per esperienza personale, non tutti i colleghi dei servizi pubblici dimostrano un'eccelsa professionalità, e con grande superficialità nella valutazione (per non scontentare il lavoratore che ha pure pagato una cifra non piccola) ribaltano il giudizio di idoneità formulato dal medico competente. A noi non resta che prenderne atto, che ci piaccia o non ci piaccia...
Riguardo alle osservazioni formulate dai colleghi ( ai quali va il mio ringranziamento , ma anche l'auspicio di non .. trovarci troppi soli in questa discussione di centro estate !!) , preciso che l’ espressione utilizzata dal Servizio Pre. Sal ( O.V ) con il provvedimento di modifica del giudizio espresso si limiatava a : “ Idoneo alla qualifica di appartenenza ( valutazione impropria, poiché il MC valuta la idoneità specifica alla mansione assegnata, ndr ) con la seguente limitazione : non sottoporre all’attività di reparto soggetta a turni notturni e festivi ( quest’ultimo termine improprio, in quanto non riportato espressamente da alcuna norma in atto vigente , ndr ). Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 532/99 dovrà essere garantita l’assegnazione ad altro ruolo diurno presso la stessa U.O …(omissis).”.
Mi permeto di segnalare come quest’ultimo periodo viene riportato sempre a norma di Legge e quindi è implicito nella definizione il divieto del solo lavoro notturno e l’assegnazione ad altro lavoro diurno, ove possibile . D’altra parte la modifica apportata dal successivo D.Lgs 66 del 8/4/2003, art. 15,comma 1, assicura il conseguente cambio di mansione, testualmente: “ il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti se esistenti e disponibili “ ( a meno che non ricorra l’applicazione del’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente ) . Risulta chiaro come l’espressione “assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni” debba intendersi compatibilmente con le esigenze organizzative, e quindi limitatamente intesa alla gestione del personale assegnato, a cura del Direttore della U.O di appartenenza ( con il quale credetemi non è mai facile dialogare !!). Vorrei aggiungere che non è per niente semplice rendere la limitazione dell’ attività lavorativa compatibile sia con lo stato di salute del dipendente , ma anche con le esigenze organizzative della A.O. stessa ( a prescindere ovviamente da vincoli aziendali o critiche da parte della direzione aziendale ) Buon divertimento!!.
billi
Caro Marco,
ricordo male o prima di fare il medico competente dirigevi un servizio Spresal? Non ti dovrebbe essere difficile quindi suggerire ai colleghi un corretto comportamento anche espressivo. Piu' avanti pubblichero' un giudizio di non idoneita' emerso da una visita collegiale ex art. 5: c'e' da ridere!.
Ciao
Guglielmo
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