Svolgo il ruolo di medico competente per una società che ha 12 sedi nella mia regione. Il lavoro svolto è quello di impiegato addetto al VDT da tutti i lavoratori. Ogni sede in media ha 4 lavoratori. Volevo sapere se, effettuato il sopralluogo in 3 di queste sedi si possa omettere la visita alle altre sedi di lavoro, e come vada scritto il sopralluogo per queste sedi, simili per tipologia di lavoro, ma non visitate.
Grazie.
Secondo me non puoi omettere alcun sopralluogo! La legge non cita mai questa possibilità. Inoltre come puoi supporre che le postazioni VDT siano identiche, basta uno schermo orientato verso una finestra ......
Buone ... passeggiate! Cordialmente.
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
Concordo pienamente con Campurra. Il copia-incolla è una metodica che ha un rapporto rischio/beneficio troppo alto, oltre a non dare una bella immagine professionale. Una valutazione dell'ergonomia negli ambienti di lavoro è ormai un aspetto di primaria importanza ed è bene che anche il MC faccia sentire la sua opinione al DdL per evitare di lasciare tutto in mano a non-professionisti...i sopralluoghi dovrebbero servire proprio a questo e non solo!
attenzione: sono espressamente previste sanzioni per la omessa visita ai luoghi di lavori (due volte all' anno )- basarsi su luoghi di lavoro simili non sarebbe affatto difendibile . Piuttosto sarebbe utile chiarire una volta per tutte che il sopraluogo non costituisce una implicita approvazione del mc nei confronti delle condizioni di lavoro nè sostituisce l' obbligo del datore di lavoro di fornire adeguata valutazione del rischio (rispetto alla quale il mc è collaboratore non erstensore nè responsabile)
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
grazie a tutti!
solo per ricordare che, grazie al D.M.16 gennaio 1997, per i luoghi di lavoro di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 262/94 come corretto dal D.Lgs.242/96, ossia artigianali e industriali con meno di 30 dipendenti, agricole e zootecniche con meno di 10, navi da pesca con meno di 20 e altre aziende con meno di 200* (e direi che siamo in questa fattispecie) la cadenza del sopralluogo da parte del MC è solo annuale. Resta semestrale, però, per le navi non da pesca, anche se a bordo ci sono meno di 10 lavoratori, e questo è previsto nel D.Lgs. 271/99 e non l'hanno cambiato.
*= purchè non si modifichino i fattori di rischio.
Nofer
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