In alcune mense aziendali viene data la possibilità ai lavoratori di assumere durante il pasto un 1/4 di litro di vino. Chiedo ai colleghi se tale pratica sia corretta alla luce delle nuove disposizioni in materia di alcool.
Il datore di lavoro può vietare la somministrazione di tale bevanda durante i pasti?
Il D.P.R. n. 303/1956 all'art. 42 cita: "E' vietata la somministrazione di vino, birra e altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti".
Però l'art.15, comma 1 della legge n. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol) prevede: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".
In conseguenza di cio' il datore di lavoro deve vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche.
Jepp
esmeraldas il 16/09/2007 12:25 ha scritto:
In conseguenza di cio' il datore di lavoro deve vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
esmeraldas il 16/09/2007 12:25 ha scritto:
In conseguenza di cio' il datore di lavoro deve vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche.
Chiedo scusa per l'enter prematuro di un attimo fa.
A parte questo, e premettendo che condivido pienamente i richiami normativi fatti da esmeraldas, io non me la sentirei di dire che il DdL "DEVE" vietare la somministrazione, direi piuttosto che, come chiede alesiani, "PUO'". Se ci trovassimo a disquisire in un Aula di Tribunale in un giudizio tra, ad esempio, un sindacato e un DdL con il Sindacato che ha citato il DdL per aver tolto la somministrazione di vino e/o birra già in essere, e quindi secondo loro violando l'apposito articolo 42 del 303/56, se il DdL non dimostra conti alla mano che in azienda c'è una certa percentuale di infortuni la cui gran parte avviene dopo i pasti e quindi dopo la somministrazione di bevande alcoliche (ovvero, prova documentalmente che si è nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 1) state pur certi che perde la causa.
La prova, l'onere della prova...
Mi piacerebbe sottolineare che scelte di questa portata (certamente poco gradite al personale) dovrebbero scaturire da un serio esame statistico degli infortuni aziendali così come lo stesso esame dovrebbe costituire parte essenziale della obbbligatoria riunione annuale del SPP, dove - come ben a voi noto - partecipa il DdL, il Rspp con gli eventuali Aspp, gli Rls e soprattutto il Medico Competente.
Quindi, a mio sempre immodesto parere, non c'è una regola uguale per tutte le stagioni e per tutte le attività produttive, ma c'è una modulazione di norme che affida, e dico io giustamente, a chi di dovere di scegliere. E tra i "chi di dovere" fino a prova contraia ci siete anche voi Medici Competenti. Anche con prescrizioni/limitazioni ed eventuali controindicazioni ad personam in sede di giudizio, se lo ritenete opportuno.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
...non in tutte le mense aziendali la somministrazione di bevande alcoliche (in modica quantità) dev'essere vietata, ma solo, secondo le disposizioni legislative, in quelle identificate come "ad elevato rischio di infortuni sul lavoro etc" dall'allegato I del provvedimento della conferenza stato regioni del 16 marzo 2006.
Nelle altre aziende, a mio giudizio, gli alcolici durante il pasto possono essere somministrati, ed è sempre comunque lecito l'efettuazione di alcol test da parte del MLC e/o dei vcolleghi degli Spresal competenti (art 15, comma 2, D. Lgs 125/01)
Cordialità
esmeraldas il 16/09/2007 12:25 ha scritto:
Il D.P.R. n. 303/1956 all'art. 42 cita: "E' vietata la somministrazione di vino, birra e altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti".
Però l'art.15, comma 1 della legge n. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol) prevede: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".
In conseguenza di cio' il datore di lavoro deve vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche.
Allegato IV del TU 81/08 punto 1.11.3.3: è consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti!
Quindi?
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
Secondo me dipende tutto dalle mansioni che ruotano intorno a quella mensa.
Forse sarò un po' brusco, ma se ci sono diverse mansioni in ballo, non potendo impedire che chi non deve bere lo faccia ugualmente perchè c'è la "tentazione" proprio lì davanti a lui, sarebbe bene evitare del tutto.
Ma poi chi è che metterebbe su un casino sol perchè non ha il vino a pranzo? Non può berlo la sera che così s'addormenta a casa sua e non sul posto di lavoro?
Poi la norma dice che la somministrazione di modiche quantità di alcol è "consentita", non dice che è "obbligatoria".
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Visto che motivi per infortunarsi in qualunque azienda ce ne sempre uno in più del prevedibile,che motivo abbiamo di impelagarci su questa problematica: secondo me l'unica posizione che possiamo assumere nei confronti del datore di lavoro è quello di consigliargli caldamente di far sparire dalla mensa qualunque tipo di alcolico.
Vediamo chi avrà poi il coraggio di porre la questione
In una grossa azienda che seguo da tempo,indipendentemente da leggi e regolamento, alcuni anni fa direzione aziendale e rappresentanti dei lavoratori hanno accolto il suggerimento di togliere gli alcolici dalla mensa. Tutti d'accordo e così è stato. L'esempio è poi stato seguito da altre aziende. Credo che provvedimenti di questo tipo possano essere attuati con il solo buon senso. Buona Festa della Repubblica.
[nofertiri9 il 16/09/2007 04:44 ha scritto
... Se ci trovassimo a disquisire in un Aula di Tribunale in un giudizio tra, ad esempio, un sindacato e un DdL con il Sindacato che ha citato il DdL per aver tolto la somministrazione di vino e/o birra già in essere, e quindi secondo loro violando l'apposito articolo 42 del 303/56, se il DdL non dimostra conti alla mano che in azienda c'è una certa percentuale di infortuni la cui gran parte avviene dopo i pasti e quindi dopo la somministrazione di bevande alcoliche (ovvero, prova documentalmente che si è nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 1) state pur certi che perde la causa.
La prova, l'onere della prova...
Mi piacerebbe sottolineare che scelte di questa portata (certamente poco gradite al personale) dovrebbero scaturire da un serio esame statistico degli infortuni aziendali ....
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