ho urgentemente bisigno di un medico competente che riesca a chiarirmi una questione che é la seguente:
Un lavoratore autonomo é titolare di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività estrattiva. In questa cava lavorerà lui e un altro lavoratore autonomo (che tra l'altro é il padre ma questo credo non conti). Per questo sarà redatto un DSS coordinato.
La domanda é? il medico competente deve essere comunque nominato oppure visto che non vi sono lavoratori subordinati non é necessario? Se é necessario cosa bisogna fare? e qual'é il compenso richiesto? Eventualmente chi posso contattare a perugia? grazie anticipatamente per la vostra disponibilità...
Direi che la sorveglianza sanitaria in questo caso non sia obbligatoria.
In base all'art.2, cooma 1 del Dlgs 626/94 è considerato lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.
Cordiali saluti
aldomign il 24/09/2007 11:51 ha scritto:
Direi che la sorveglianza sanitaria in questo caso non sia obbligatoria.
In base all'art.2, cooma 1 del Dlgs 626/94 è considerato lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.
Cordiali saluti
grazie per l'aiuto....
cordiali saluti...
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