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ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 5937 volte.

mile74

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23
  • ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (24/09/2007 15:52)

DAGLI ALLEGATI AL D.LVO 155 DEL 12/07/2007 VI E' UN FAC SIMILE DI CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO DA ADOTTARE.
ALL'ART. 5 COMMA 3 DELLA CITATA LEGGE C'E' SCRITTO: "IL DATORE DI LAVORO APPONE LA DATA E LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE SULLA PRIMA PAGINA DEI DOCUMENTI ISTITUITI AI SENSI DEL COMMA 2 (CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO) DICHIARANDO ALTRESI' IL NUMERO DI PAGINE DI CUI SI COMPONGONO I DOCUMENTI MEDESIMI".

TALE PROCEDURA E' DA APPLICARE COME BEN SPECIFICATO DALLE NORMA A TUTTI I LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

Quadrini

Quadrini
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122
  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (03/10/2007 12:43)

E'un mio problema, oppure è impossibile aprire gli allegati al DPR 155 del 12-07-2007.
Qualcuno mi può indicare un sito per poterli scaricare?

grazie

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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507
  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (04/10/2007 10:15)

Ho un po' di dubbi: proviamo a risolverli insieme? Innanzitutto per comodità di lettura riporto alcuni commi del Decreto:

Art. 3.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in
conformità al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte
integrante del presente regolamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle
sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la
sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni
ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e' istituito il
documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il predetto documento va integrato
con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.

6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere
assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante
esposizione ad agenti cancerogeni.

7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per
30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a
tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati
non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente
in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.

Art. 5
2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di
rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre a
sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla
prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le
informazioni previste nell'allegato 2.

-----------
"Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70": visto che cita testualmente il riferimento all'art. 17 (poteva solo citare il 70!) non pensate che le nuove cartelle vadano utilizzate per tutti i rischi? Ricordate il defunto 277 che riguardava solo 3 rischi, ma estese le definizione di MC a tutta la Medicina del lavoro.

"possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16" Rafforzerebbe (forse) quanto sopra, indicando però che non è un obbligo; allora il comma precedente andrebbe inteso come "contemporaneità di artt. 17 e 70.

"lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ... e cancerogeni
.... il documento sanitario personale .... va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2" Dobbiamo cambiare i DOSP o più semplicemente riportare in un foglio ad hoc (che diventera un allegato!) le informazioni previste. Per il futuro sarà opportuno impostare i nuovi DOSP.

"conservazione .... assicurata per 40 anni .... conservazione ... assicurata per 30 anni .... dovranno essere cancellati successivamente ". Ma chi l'ha pensata!!!! Effetto della Cannabis??? Dite voi!

Come al solito le leggi in italia sono sempre criptiche!

Saluti a tutti (anche agli anonimi, oggi mi sento buono...)

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

dellarossa

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92
  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (05/10/2007 08:17)

Quadrini il 03/10/2007 12:43 ha scritto:
E'un mio problema, oppure è impossibile aprire gli allegati al DPR 155 del 12-07-2007.
Qualcuno mi può indicare un sito per poterli scaricare?

grazie

Se ti può essere ancora utile puoi scaricare il dpr dal sito https://www.ipsoa.it/specialeprivacy/Documenti/792248.asp?linkparam=8 - 40k -
Saluti.
Della Rossa

drgennai1

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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (05/10/2007 09:23)

concordo con l' interpretazione relativa all' uso obbligatorio dei modelli ufficiali di cartella sanitaria solo nel caso di esposizione a cancerogeni; tuttavia agli effetti pratici credo che sarà opportuno estendere l' uso di tali cartelle (magari trasferite su supporto informatico) a tutl' attività di sorveglianza sanitaria. per i seguenti motivi : 1) le cartelle sembrano abbastanza ben concegnate, esaurienti e al tempo stesso non troppo complesse da riempire (piccole modifiche in aggiunta sono possibili ; 2) può avvenire che una lavorazione oggi priva di cancerogeni li veda apparire nella prossima revisione del DVR 3) eventuali contestazioni dell' organo di vigilanza sulla completezza delle informazioni troverebbero facile risposta 4) eventuali richieste di informazioni dell' Inail troverebbero anch' esse facile risposta .

FAccio notare un altro chiaro vantaggio della cartella ufficiale : nella prima pagina viene chiaramente indicato in nota cher le informazioni sul rischio sono fornite dal datore di lavoro; questa ovvietà non è del tutto ovvia per i datori di lavoro e per i loro consulenti e da ora abbiamo un bel pezzo di carta da sottoporre a coloro che pretendono che il medico competente si autocommisioni la sorveglianza sanitaria eseguendo una sua surrettizia valutazione del rischio, magari nello spazio di un sopraluogo .

Naturalmente ci saranno anche lati negativi delle nuove cartelle , vi prego di aiutarmi a trovarli .


.

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (05/10/2007 17:13)

Concordo pienamente con Gennai. Anche il tipo di cartella mi è ben noto, come a tutti i medici di radioprotezione; ricalca infatti il modello del DOSP in vigore per i radioesposti fin dal lontano 1990 (con le successive modifiche).
Mi rimangono comunque alcuni dubbi:
1) il problema della conservazione o cancellazione dei dati (30 anni .... 40 anni ... ecc. ...!!); ripeto in quel caso il legislatore andava sottoposto all'etilometro ...
2) collegato al punto 1): in caso di doppia esposizione (radiazioni e rischi "convenzionali") è possibile e previsto dalla legge l'utilizzo di un unico documento, ma alcuni problemi operativi, tra cui la consegna a due diversi uffici dell'ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro, crea non poche difficoltà; anzi proprio l'ISPESL è orientato verso l'istituzione di due documenti e il punto precedente rafforzerebbe questa posizione. Però due documenti corposi per un unico lavoratore sono un bel problema, soprattutto se il medico è uno solo con due funzioni! E gli allegati? Richiedo una doppia copia degli accertamenti integrativi e di quant'altro? Faccio due visite alla stessa persona oppure da bravo amanuense trascrivo tutto due volte (e che palle, scusate!)? Così mi concentrerò talmente sugli aspetti formali (i più sanzionati!) con il rischio di perdere di vista la clinica. Quando poi consegnamo il tutto all'ISPESL per ogni dipendente inviamo una "Treccani". Sarebbe utile che un bravo e SOBRIO legislatore mettesse ordine alla questione.
3)utilizzo di supporto informatico. Premetto che sono un appassionato di computer e "PC dipendente" (sin dai tempi del vecchio DOS), ma le pastoie previste per tale utilizzo sono tali e tante, da scoraggiare chiunque. Chi fosse interessato può leggere un mio recente articolo su questo argomento nell'ultimo Bollettino dell'AIRM (aprile 2007).

Forza, altri commenti e ciao a tutti!

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lucchetti

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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (05/10/2007 19:27)

Gabriele,
concordo pienamente con voi. Anche per me la cartella andrà adottata per ogni rischio. Infatti sarà difficile, adesso, per similitudine giuridica, sostenere che una cartella non legata, non numerata ecc... sia legalmente valida.
ciao
a tutti
rocco

spindo

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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (29/11/2007 15:28)

Volevo ritornare sull'argomento per chiedere un Vostro autorevole parere sulla parte della norma che cita:"IL DATORE DI LAVORO APPONE LA DATA E LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE SULLA PRIMA PAGINA DEI DOCUMENTI ISTITUITI AI SENSI DEL COMMA 2 (CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO) DICHIARANDO ALTRESI' IL NUMERO DI PAGINE DI CUI SI COMPONGONO I DOCUMENTI MEDESIMI".
-Mi sembra che questa parte potrebbe comportare non poche difficoltà organizzative per le aziende con un gran numero di dipendenti.
-Se il datore di lavoro deve dichiarare il numero di pagine, le deve contare e quindi le deve sfogliare. E il segreto professionale?
-In occasione delle successive visite periodiche il datore di lavoro cosa deve fare? ricontare, rifirmare e ridichiarare?

Saluti.

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (29/11/2007 16:01)

Si tratta delle modalità che utilizziamo da più di 15 anni per i Documenti Sanitari Personali (DOSP) degli esposti a radiazioni. Anzi dal 1990 al 1996 questi DOSP andavano firmati e timbrati dall'allora Ispettorato provinnciale del lavoro; pensa che problema allora.
Comunque il problema è molto più semplice e ti rispondo per ogni punto.

- Capisco il problema per le grosse aziende, comunque dei validi collaboratori lo possono risolvere;

- La cartella dovrebbe essere firmata dal Ddl PRIMA della prima visita e inoltre solo sulla prima pagina (esterna), quindi nessun problema di segreto professionale. Inoltre saranno sicuramente documenti stampati e rilegati (obbligatorio), quindi il numero delle pagine è fisso e senza necessità di contare e, anzi, potrà essere già stampato;

- La firma del Ddl NON va messa ad ogni visita (dove avresti letto ciò?)!

Cordialmente, Gabriele

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Dr.Amy

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  • Re: ESPOSTI CANCEROGENI CARTELLE SANITARIE E DIR RISCHIO
  • (30/11/2007 09:16)

Quadrini il 03/10/2007 12:43 ha scritto:
E'un mio problema, oppure è impossibile aprire gli allegati al DPR 155 del 12-07-2007.
Qualcuno mi può indicare un sito per poterli scaricare?

grazie

Caro Quadrini, se vai sul sito della Gazzetta Ufficilae trovi la legge e tutti gli allegati, tra cui la cartella sanitaria.
Saluti

DR. AMY

"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
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