Un lavoratore (operaio) è giudicato non idoneo alle mansioni cui era originariamente adibito e contemporaneamente è giudicato idoneo ad altre (più limitate) mansioni, con comunicazione formale dell'Azienda, che allega la certificazione prodotta dalla ASL contenente un elenco specifico di attività permesse o vietate.
Detto lavoratore svolge mansioni diverse da quelle proprie del profilo per cui è stato giudicato idoneo, su disposizione (verbale) del suo superiore. Il lavoratore non è al momento sottoposto a sorveglianza sanitaria (quella figura professionale lo sarà in futuro).
In particolare il lavoratore dovrebbe svolgere attività da solo (monooperatore), ed invece si reca al lavoro in coppia con altri colleghi, senza avere la possibilità di svolgere alcune specifiche attività e nell'impossibilità di assistere adeguatamente (anche in caso di pericolo) il proprio compagno di lavoro.
Vorrei sapere se e in quali responsabilità incorre detto lavoratore nel caso egli o il suo compagno di lavoro (o terzi) subiscano dei danni durante l'attività lavorativa. In particolare se il lavoratore sarebbe tenuto a "rifiutare" di prestare in questo modo la propria opera e per questo mancato rifiuto ne ha delle conseguenze o se invece la responsabilità ricade in toto sul datore di lavoro e sui suoi sottoposti.
Grazie.
Caro Marmar, credo che questa sia una domanda da rivolgere piu' ad un avvocato che non ad un medico del lavoro.
Anche perche' quando dici che il lavoratore non e' piu' sottoposto a sorveglianza sanitaria si deduce che non sia piu' esposto a rischi...e quindi il medico del lavoro (competente) non effettuera' alcun accertamento sullo stesso.
La situazione che citi relativamente alle situazioni di emrgenza ricadono comunque e sempre, dal punto di vista organizzativo, tra le prerogative (e le responsabilità) del datore di lavoro e, se previsti, dei preposti. Il piano di emergenza e la gestione del primo soccorso dovranno quindi essere organizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Per esempio e' chiaro che se il lavoratore non ha i requisiti (anche se genericamente espressi) previsiti dall'art. 3 del D.Lgs. 388/2000 questi non potra' svolgere l'attività di soccorritore.
Vale comunque per tutti i cittadini quanto previsto dal Codice Penale all'art.593 ("omissione di soccorso"), indipendentemente dal ruolo, mansione o carica ricoperta.
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