Chiedo confronti relativamente alla leggittimità delle "visite mediche di reinserimento al lavoro" di soggetti che, svolgendo attività lavorative in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 626/94, ritornano al lavoro dopo una prolungata assenza per malattia e/o infortunio. Personalmente ritengo che tali visite siano auspicabili in quanto la malattia o l'infortunio che ha determinato la lunga assenza dal lavoro potrebbe aver modificato lo stato di salute del lavoratore e dunque la sua idoneità alla mansione specifica. Vorrei sapere se tale operare possa ritenersi lecito, se potrebbe essere necessario un consenso del lavoratore alla suddetta visita, o se è meglio affidare il lavoratore alla commissione art.5, L.300/70 e se conoscete eventuali sentenze di Corte di Cassazione in merito a questo tema.
assieme agli altri colleghi MC delle aziende ULSS del Veneto abbiamo discusso dell'argomento, ritenendo opportuno che tali valutazioni vengano effettuate ma che al momento la normativa le escluda.
riporto di seguito il paragrafo di un documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria approvato da tutti i MC ULSS Veneto, nel quale viene affrontata questa tematica
"Visite su richiesta
1- Lavoratori soggetti a obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto esposti a rischi professionali.
I lavoratori possono richiedere visite mediche su richiesta (art. 17 D.Lgs. 626/94, comma 1.i), se ritengono che eventuali disturbi sopravvenuti siano correlati ai rischi professionali.
La richiesta può pervenire direttamente al MC.
E’ raccomandabile che ogni azienda ULSS definisca una procedura, in accordo con i RLS, per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che rientrano al lavoro dopo un periodo di astensione dal lavoro di lunga durata (ad esempio per gravidanza o per malattia).
2- Lavoratori non soggetti a obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto non esposti a rischi professionali.
Anche i dipendenti con mansioni considerate “non a rischio” possono accedere al MC. Condizione necessaria per l’effettuazione della visita è che, a giudizio del MC, i disturbi accusati siano da mettere in relazione alla mansione svolta. Le richieste di visita, che possono pervenire direttamente al MC, devono essere valutate singolarmente. Se vi è pertinenza tra i disturbi denunciati e la situazione lavorativa, il rischio viene segnalato al RSPP per una revisione della valutazione dei rischi. Eventuali altri dipendenti, esposti al medesimo rischio, vengono sottoposti a SS. Se il rischio deriva da una situazione contingente e facilmente sanabile, una volta rimosso, non occorre che il dipendente venga rivisto in sorveglianza periodica.
3- Visite richieste dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti o dai Preposti.
La norma non prevede che Datore di Lavoro, Dirigenti o Preposti possano richiedere al Medico Competente l’esecuzione di visite mediche al lavoratore, al di fuori di quella preventiva e di quelle periodiche"
Anche a me pervengono richieste di rivalutare la idoneità al lavoro dopo prolungata assenza dal lavoro (sono MC presso una azienda sanitaria). Non le ho mai accettate invitando il Datore di Lavoro eventualmente ad adottare la procedura ex art. 5 L.300/70. Rimane però il problema di tutelare adeguatamente il lavoratore (es. effettuazione di lavoro notturno nell'infartuato recente). Che fare? Può essere utile "agganciare" il lavoratore, anche telefonandogli e chiedendogli come sta. In fondo sono il "suo" MC. Nel contesto di un rapporto molto sereno e informale è possibile affrontare il problema lavoro ed eventualmente concordare, se necessario, anche una rivalutazione della idoneità (da formalizzare con richiesta ex art. 17 D.Lgs. 626/94 da parte del lavoratore). Tale approccio, ovviamente, è possibile ove ci sia un ambulatorio stabile del MC come nelle grandi aziende, ma nessuno ci impedisce di chiamare un lavoratore al rientro da una malattia, chiedere informazioni sanitarie ed esprimere il proprio orientamento circa il lavoro svolto lasciando al lavoratore la facoltà di formalizzare o meno tale orientamento.
ramazzini1
gdigiacomo il 17/10/2007 01:36 ha scritto:
assieme agli altri colleghi MC delle aziende ULSS del Veneto abbiamo discusso dell'argomento, ritenendo opportuno che tali valutazioni vengano effettuate ma che al momento la normativa le escluda.
riporto di seguito il paragrafo di un documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria approvato da tutti i MC ULSS Veneto, nel quale viene affrontata questa tematica
"Visite su richiesta
1- Lavoratori soggetti a obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto esposti a rischi professionali.
I lavoratori possono richiedere visite mediche su richiesta (art. 17 D.Lgs. 626/94, comma 1.i), se ritengono che eventuali disturbi sopravvenuti siano correlati ai rischi professionali.
La richiesta può pervenire direttamente al MC.
E’ raccomandabile che ogni azienda ULSS definisca una procedura, in accordo con i RLS, per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che rientrano al lavoro dopo un periodo di astensione dal lavoro di lunga durata (ad esempio per gravidanza o per malattia).
2- Lavoratori non soggetti a obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto non esposti a rischi professionali.
Anche i dipendenti con mansioni considerate “non a rischio” possono accedere al MC. Condizione necessaria per l’effettuazione della visita è che, a giudizio del MC, i disturbi accusati siano da mettere in relazione alla mansione svolta. Le richieste di visita, che possono pervenire direttamente al MC, devono essere valutate singolarmente. Se vi è pertinenza tra i disturbi denunciati e la situazione lavorativa, il rischio viene segnalato al RSPP per una revisione della valutazione dei rischi. Eventuali altri dipendenti, esposti al medesimo rischio, vengono sottoposti a SS. Se il rischio deriva da una situazione contingente e facilmente sanabile, una volta rimosso, non occorre che il dipendente venga rivisto in sorveglianza periodica.
3- Visite richieste dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti o dai Preposti.
La norma non prevede che Datore di Lavoro, Dirigenti o Preposti possano richiedere al Medico Competente l’esecuzione di visite mediche al lavoratore, al di fuori di quella preventiva e di quelle periodiche"
Anche a voler essere un cieco ottemperante alle leggi, che spesso non prevedono tutte le sfaccettature delle problematiche, vorrei che mi si spiegasse come fa a stare in piedi l'idoneita' specifica emessa per un lavoratore, che, malauguratamente, per un incidente stradale,non ha piu' le stesse "caratteristiche" della visita precedente, fatta magaripochi giorni prima. E non c'entra niente la commissione ex art 5 legge 300 che valuta idoneita' generiche...
Il Collega piro ha introdotto un argomento interessante e di indubbio valore pratico nella quotidianeità del nostro lavoro...la "cosa" mi solletica.... Dunque, vediamo un pò.... ipotiziamo...operaio edile 50enne precedentemente idoneo senza prescrizioni che fa un infartone, si fa una angioplastica primaria oppure due by-pass, e rimane fuori dal lavoro per 4 mesi al termine dei quali il cardiologo gli dice che sta bene e che può tornare a lavorare...che devo fare io, povero MC designato dall'azienda? Vediamo un pò:
situazione numero 1, l'azienda non mi fa sapere niente ed io scopro la cosa in sede di visita periodica magari 6 mesi dopo, io mi inc...o, prendo le mie decisioni ma finisce li.
situazione numero 2, il lavoratore, preoccupato per la sua salute, richiede nuova visita ed io la eseguo, e rimango nell'ambito della legge.
situazione numero 3, il datore di lavoro, preoccupato per la salute del lavoratore e per l'integrità del suo posteriore, mi segnala la cosa e mi chiede di visitare il lavoratore per stabilire se è ancora idoneo....che faccio? lo visito, e così facendo opero una "forzatura" della norma, oppure non lo visito, dicendo che non è una visita prevista dalla legge? Lo mando alla ASL? Art 5, legge 300? Faccio fare al lavoratore 6 mesi di ferie fino a che non scade l'idoneità? Dico al datore di lavoro che siamo in una situazione di "vacatio legis" e che non so che fare? Mamma mia che confusione, mi gira la testa, chiamatemi un Giudice o un Ministro, anzi no la SIMLII, no scusate l'ANMA, anzi lo SNOP, chiamate chi vi pare ma DATEMI UNA LINEA GUIDA, LA MIA SPECIALIZZAZIONE PER UNA LINEA GUIDA!!!!
Ma questo è un incubo, non è medicina del lavoro, non c'era nel programma della scuola di specializzazione......
Per fortuna mi sveglio dall'incubo, uso la mia testolina (che non è detto che funzioni bene ma è la mia e la uso coma mi pare...) e penso che se questo mi fa un altro infarto mentre sta trasportando mattoni in una rigida mattina invernale e ci rimane secco, o meglio ancora non ci rimane secco ma determina una situazione tale da causare la morte di un suo collega di lavoro, pensate voi che il giudice mi dice bravo per non averlo visitato? Cari Colleghi, pensate pure quello che volete ma la mia testolina (che non funziona bene, ma è mia...) mi dice di visitarlo, ed io lo visito, eccome se lo visito, e se trovo che le sue condizioni non sono più tali da determinare la piena idoneità emetto pure un nuovo certificato con tanto di prescrizione, anche se la precedente idoneità non è scaduta. Mille volte meglio forzare una norma che avere un cristiano sulla coscienza ed un giudice inc....to che ti interroga davanti.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
dici benissimo gandalf.
a me è capitata l'anno scorso una situazione simile e da allora comunico a tutti i ddl che pretendo che mi si avverta quando un dipendente rientra al lavoro dopo un periodo di malattia e/o infortunio di una certa durata (30 giorni). decido poi io, in base alla mansione, se visitarlo o meno, ravvicinando in quel caso la periodicità (opzione consentita dalla 626).
in questo modo non faccio alcuna infrazione alla normativa.
l'argomento comunque è controverso; personalmente ho avuto occasione di parlarne con alcuni colleghi della vigilanza che hanno assolutamnete apprezzato questa mia posizione, ma mi sono anche trovato a doverne sostenere l'effettiva validità e percorribilità (della quale sono comunque convinto) nei confronti di diversi MC (anche universitari).
...si attendono lumi...(ma nel frattempo continuiamo ad usare un po'di buonsenso)
cordialità
il criterio di rinnovare la idoneità specifica per assenze per malattia superiori ai trenta giorni in particolari ambiti lavorativi è più o meno auspicato da diversi colleghi ed associazioni.
secondo me questo criterio, dove adottato, andrebbe scritto sul DVR quale criterio di sorveglianza sanitaria, da adottarsi in ambiti ben precisi che datore di lavoro, MC ed RLS (dove presente) devono individuare.
Riportiamo quanto previsto dalle LG SIMLII sulla sorveglianza sanitaria:
Accertamenti sanitari al rientro al lavoro
Secondo alcuni organismi internazionali, quali l’ILO e l’ACOEM, la sorveglianza sanitaria comprende anche accertamenti sui lavoratori che riprendono il lavoro dopo un prolungato periodo di assenza per ragioni di salute, dovuto a malattia comune, a infortunio sul lavoro o ad incidente extralavorativo e a malattia professionale. Questi accertamenti hanno lo scopo di verificare lo stato di salute del lavoratore in rapporto alle operazioni che la mansione svolta in precedenza comporta e confermare o meno il giudizio di idoneità alla mansione specifica (ILO, 1998; ACOEM, 1989a e b).
In questa logica, i medici INAIL, all'atto della chiusura del periodo di comporto per infortunio sul lavoro, attualmente in effetti frequentemente indirizzano il lavoratore al medico competente al fine di una rivalutazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tale tipo di accertamento, tuttavia, non essendo previsto dalle leggi in vigore in Italia, presenta aspetti critici di legittimità e necessiterebbe di una formale previsione in occasione della revisione delle leggi pertinenti.
Attualmente il datore di lavoro, per verificare il mantenimento dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica dopo assenza prolungata dal lavoro per i motivi anzidetti, dovrebbe a rigore ricorrere alle strutture pubbliche in base all’art. 5 della Legge 300/70. Tale approccio da un lato si scontra con insuperabili difficoltà di gestione (si pensi alle tempistiche necessarie per mettere in pratica una procedura di questo tipo); dall’altro è in conflitto con il ruolo del medico del lavoro competente, quando questo sia correttamente considerato come un compito di gestione globale della prevenzione sanitaria sul lavoro (e qui nuovamente si apre il problema della corretta interpretazione del significato dell’art. 5 della Legge 300/70, come sarà approfondito nel capitolo sugli aspetti giuridici).
Accertamenti sanitari al rientro al lavoro cominciano in realtà ad essere effettuati anche in Italia, in seguito ad accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali. Un esempio è rappresentato da un’azienda di produzione di energia elettrica a diffusione nazionale che ha raggiunto un accordo con i rappresentanti sindacali nazionali e territoriali, in base al quale, in caso di assenza del lavoratore per più di trenta giorni per infortunio sul lavoro o incidente extralavorativo o malattia, il lavoratore deve essere esaminato dal medico del lavoro competente al rientro al lavoro per valutare il mantenimento dei requisiti di idoneità alla mansione specifica.
Nell’ASL di Parma è in atto una convenzione tacita proposta dall’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro, secondo la quale, in assenza di una precisa normativa, si assume che l’assenza per malattia (di cui non è stata definita la durata) corrisponde nei fatti ad una interruzione della mansione, per cui la visita medica al rientro ha la funzione di visita medica preventiva, equivalente a quella svolta prima di adibire il lavoratore ad una mansione specifica.
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