Breve reminiscenza normativa: io ricordo che il DPR 303/56 esclude i lavoratori domiciliari all'art. 3, quando definisce il lavoratore come colui che "fuori dal proprio domicilio..." esercita il suo lavoro per conto di altri. La legge 877/73 esclude che si possa dare ai lavoranti a domicilio sostanze o macchinari pericolosi (purtroppo non sono riuscito a reperire la legge, quindi riferisco solo il senso della norma). Il D.Lvo 626/94 non esclude esplicitamente i lavoratori a domicilio, ma mi sembra neanche abroghi le leggi precedenti. Preciso che precedentemente eseguivo la sorveglianza ai lavoratori domiciliari di alcune aziende, per i quali ritenevo comunque significativa la presenza di alcuni rischi, ma sono stato intimato di smettere da parte dell'organo di vigilanza per violazione delle due leggi citate(lo stesso organo, in persone diverse, che ora mi imputa di non aver eseguito la sorveglianza sanitaria per violazione del D. Lgs. 626/94). Voi eseguite la sorveglianza sanitaria ai lavoratori domiciliari che ritenete esposti a rischio? Come interpretate le leggi così come si sono succedute? (aggiungo che nessuna delle aziende che seguo ha inserito i lavoratori a domicilio nella valutazione dei rischi). Grazie a chiunque mi dia un lume per togliermi dalla graticola...
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
io eseguo le visite di sorveglianza sanitaria per i lavoratori con mansione di "assistente domiciliare", che assistono pazienti allettati e/o con handicap psicomotori nelle loro abitazioni.A mio giudizio, anche in considerazione che nelle abitazioni private difficilmente si riescono a raggiungere i gold standard delle case di cura (uso di sollevatori per movimentare i pazienti, uso di dpi etc), la sorveglianza sanitaria di tali lavoratori è doverosa, a prescindere che sia esplicitata o meno dalla 626/94 (e comunque fino a prova contraria non è vietata dalla legge).
la posizione della tua asur mi sembra perlomeno strana (quantomeno non l'ho riscontrata in altre zone territoriali), prova a parlare col responsabile e cerca perlomeno di avere un parere univoco.
cordialità.
Anche il sottoscritto segue terapisti della riabilitazione che operano a domicilio del paziente. Ciò che osservo è che questi lavoratori presentano in maggior prevalenza disturbia a carico del rachide e degli arti superiori rispetto ai loro colleghi che operano presso gli ambulatori del centro di FKT. Mi sono dato due spiegazioni: 1) i pazienti domiciliari hanno una minore autonomia funzionale rispetto ai pazienti non domiciliari e questo potrebbe richiedere un maggior sovraccarico di lavoro; 2) a domicilio del paziente non esistono ausili e spesso questi lavoratori operano in situazioni tutt'altro che perfette (spazi angusti, letti troppo alti o troppo bassi, ecc.). Mi chiedo spesso: cosa può fare il DdL per rendere meno nocivo il lavoro di questi lavoratori che operano in ambienti su cui non sempre è possibile intervenire?
Qualche collega si è posto tale interrogativo?
Tony Porro
Ritorniamo sempre al principio che deve essere il DVR a motivare l'esecuzione o meno della sorveglainza sanitaria. Infatti, se nel DVR la mansione è considerata a rischio non vedo perchè non si debbano visitare i lavoratori a domicilio. Personalmente seguo due cooperative che si occupano di assistenza domiciliare a disabili fisici e psichici, e vi possso garantire che i rischi ci sono eccome, basti pensare alla MMC... e vi dirò di più, mi è stato riferito dal RSPP di una delle due aziende di un datore di lavoro (presidente di una cooperativa socio sanitaria) sanzionato da una ASL perchè non aveva adeguatamente adempiuto agli obblighi della 626 (informazione, formazione, visite mediche) nei confronti di un lavoratore a domicilio che ha subito un infortunio sul lavoro, in quanto il domicilio dell'utente va considerato a tutti gli effetti un luogo di lavoro!
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
[cite]GANDALF IL GRIGIO il 22/10/2007 11:19 ha scritto:
Ritorniamo sempre al principio che deve essere il DVR a motivare l'esecuzione o meno della sorveglainza sanitaria.
sono perfettamente d'accordo. Il grosso problema che quasi sempre riscontro è che quando arrivo io il DVR è già pronto ed il problema sorge quando io ritengo presenti rischi che nel DVR non sono elencati. Giusto pochi giorni fa sono stato contattato da una ditta che, in base al DVR, ha a rischio mmc 2 o 3 dipendenti, 1 a rischio chimico e gli altri 30 senza rischi (e quindi niente sorveglianza sanitaria). Quando ho fatto presente che le altre 30 persone (tutte a lavorare a macchine da cucire) secondo me sarebbero state da sottoporre a visita per i rischi di movimenti ripetitivi e posture incongrue mi sono sentito rispondere che tali rischi non sono contemplati nel DVR nè sono normati per cui grazie e arrivederci.....e così ho perso la ditta! Va beh...pazienza....il problema è che se mi irrigidisco nelle mie posizioni e pretendo di partecipare attivamente alla stesura del DVR (come peraltro da legge) rischio di perdere buona parte del mio lavoro.....
....scusate ma sono stato costretto ad interrompere....comunque volevo solo aggiungere che non sempre è così facile o scontato prendere per buono un DVR (specie quando il tecnico che lo compila fa tutto per conto suo...)e siccome io, MC, sono di fatto corresponsabile di quello che c'è scritto, a volte sembre proprio che voglia piantar grane o procacciarmi lavoro a tutti i costi.....mi piacerebbe sapere come vi comportate in situazioni simili (che credo abbastanza comuni....)
Ringrazio quanti finora intervenuti e quanti vorranno farlo in seguito. Il problema nel mio caso si pone (almeno per ora) per lavori non a domicilio di terzi, come nell'assistenza domiciliare a malati e/o non autosufficienti, dove peraltro la situazione può essere ancora più intricata, bensì per lavori a domicilio del lavoratore. Tali lavori di volta in volta possono esporre a rischi di varia natura: chimico, biomeccanico, posturale, VDT, ecc. Inutile dire che nel DVR di tali lavori/lavoratori neanche l'ombra! Spesso neanche io sono messo a conoscenza della loro esistenza. Il mio quesito fondamentale rimane la interpretazione delle leggi, in particolare se debbano essere considerate ancora valide le leggi degli anni '50 e '70, oppure se il 626/94 le abbia superate pur non avendole abrogate. Gli altri penso siano problemi veri, ma conseguenti a questa interpretazione. Tra i tanti convegni, congressi, corsi di accreditamento... ricordo che siano stati discussi tanti aspetti di innovazione e modifiche delle precedenti normative, ma non ricordo sia stata data enfasi a tale variazione che pure ritengo di primaria importanza. Riguardo ai rapporti con il servizio di vigilanza, direi che sono da considerarsi buoni, infatti per ora ho solo ricevuto "spinte" di tipo verbale e considerate "di favore" da chi le ha fatte... sempre che io sia disposto a modificare la condotta. In realtà sono comunque disposto, ma visto il notevole impegno precedentemente profuso, reso inutile e dannoso da un semplice intervento dell'organo di vigilanza, (in persona diversa dall'attuale!), vorrei sapere cosa fare e su quali basi normative, per evitare il ripetersi doloroso della storia. Errare umanum... perseverare diabolicum!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Facciamo attenzione a distinguere il "lavoro a domicilio" di cui alla L.877/73, che è una specifica tipologia contrattuale (peraltro soggetta a limitazioni), dove il domicilio è quello del lavoratore, da ogni altro lavoro svolto al di fuori di questa norma, quali:
-servizi domestici e familiari, esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all’art.2, c.1, lett.a), D.Lgs.81/08, che si svolgono presso il domicilio del datore di lavoro;
-tutti i lavori svolti "al domicilio del cliente" (es. sanità, servizi sociali; ma anche assistenza e installazione di impianti, ecc.), integralmente soggetti al D.Lgs.81/08 (a partire dalla VdR) come ogni altra attività.
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