Un cordiale saluto a tutti
Sono Francescopaolo Lobuono, specialista
ambulatoriale dell'azienda ASL Matera 4, e svolgo il ruolo
di medico competente per tale azienda sanitaria.
Sono a sottoporVi un caso di dubbia interpretazione in
termini di giudizio di idoneità ai sensi della normativa
vigente.
Attualmente svolgo anche il ruolo di medico addetto alla
sorveglianza medica per i dipendenti esposti in categoria B
ai sensi del D.L. 230/95.
E' pervenuto a visita medica preventiva un medico
di anni 57 e sesso maschile (inquadrato
dall'esperto qualificato in categoria B per via della
potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti durante
ERCP) che all'anamnesi patologica remota denunciava:
- nel 2002 asportazione di piccolo basalioma superficie
laterale III° medio gamba sinistra
- nel 2003 asportazione microfocolai di adenocarcinoma ben
differenziato della prostata.
dal 2003 ad oggi non si sono presentate recidive nè altre
neoformazioni (ha eseguito scintigrafia globale scheletrica
nel febbraio '07 con esito negativo).
Dall'anamnesi lavorativa emerge che il medico è stato
classificato precedentemente presso altra struttura in
categoria A ed ha svolto la mansione di medico ospedaliero -
servizio di endoscopia digestiva - con data inizio
esposizione al rischio da R.I.: 16/02/78.
Nel febbraio 2003 I dati dosimetrici comunicati dall'esperto
qualificato di quella struttura furono:
dose efficace per esposizione totale accumulata alla data
del 30/09/02 = 90.151 microSv
dose efficace per esposizione parziale alle mani accumulata
alla data del 30/06/02 = 89.500 microSv.
Con questi dati succitati, sempre nel 2003, il collega
medico autorizzato di quella struttura consultò un esperto dell'istituto
nazionale di fisica nucleare ai fini del calcolo della
probabilità causale ottenendo come risultato di tale
calcolo i valori di seguito elencati:
per il basalioma: PC = 4,24% con intervallo di
credibilità al 90% compreso tra 2,56% e 11,8%
per l'adenocarcinoma della prostata: PC = 1,29% con
intervallo di credibilità al 90% compreso tra 0,77% e
3,79%.
Emerse, pertanto, che per tali patologie la correlazione
causale risultava improbabile.
Il medico autorizzato, di conseguenza, espresse il seguente
giudizio di idoneità: Idoneo con le seguenti condizioni:"
adozioni di ulteriori misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti". Ribadisco che il
medico era classificato in quella struttura in categoria A.
Presso la nostra struttura il medico è stato inquadrato in categoria B.
I dubbi sul giudizio di idoneità derivano fondamentalmente
dalla normativa vigente (230/95 e 488/01)
1) - il medico che esprime il giudizio di idoneità è
tenuto ad indicare gli eventuali mezzi di protezione
individuale da adottare o può limitarsi ad imporre
.."l'adozione di ulteriori misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo
l'esposizione a R.I." ?
2) Chi deve, secondo la 230/95 e successive modifiche,
individuare i dispositivi di protezione individuale idonei
atti a ridurre al minimo l'esposizione a R.I.?
3) Essendo passati circa 5 anni dall'ultima manifestazione
neoplastica il dipendente può essere considerato
clinicamente guarito. Tale situazione clinica del dipendente
rappresenta una delle "condizioni fisiopatologiche", così
come definito dal D.M. 488/01, che precludono all'idoneità
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti?
4) il calcolo della probabilità causale succitato ha
fornito dei risultati che indicano come improbabile il fatto
che i tumori insorti nel dipendente fossero dovuti
all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Attualmente il
dipendente può essere considerato clinicamente guarito.
Appare lecito affermare che le eventuali recidive (se mai
compariranno) non siano dovute all'esposizione a radiazioni
ionizzanti?
RingraziandoVi in anticipo per l'attenzione riservatami
rivolgo
distinti saluti
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