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Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 5320 volte.

lobuonofp

lobuonofp
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Bari
Professione
Medico del Lavoro
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57
  • Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi
  • (09/11/2007 08:31)

Un cordiale saluto a tutti
Sono Francescopaolo Lobuono, specialista
ambulatoriale di una azienda ASL, e svolgo il ruolo
di medico competente per tale azienda sanitaria.
Sono a sottoporVi un caso di dubbia interpretazione in
termini di giudizio di idoneità ai sensi della normativa
vigente.
Attualmente svolgo anche il ruolo di medico addetto alla
sorveglianza medica per i dipendenti esposti in categoria B
ai sensi del D.L. 230/95.
E' pervenuto a visita medica preventiva un medico
di anni 57 e sesso maschile (inquadrato
dall'esperto qualificato in categoria B per via della
potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti durante
ERCP) che all'anamnesi patologica remota denunciava:
- nel 2002 asportazione di piccolo basalioma superficie
laterale III° medio gamba sinistra
- nel 2003 asportazione microfocolai di adenocarcinoma ben
differenziato della prostata.

dal 2003 ad oggi non si sono presentate recidive nè altre
neoformazioni (ha eseguito scintigrafia globale scheletrica
nel febbraio '07 con esito negativo).
Dall'anamnesi lavorativa emerge che il medico è stato
classificato precedentemente presso altra struttura in
categoria A ed ha svolto la mansione di medico ospedaliero -
servizio di endoscopia digestiva - con data inizio
esposizione al rischio da R.I.: 16/02/78.
Nel febbraio 2003 I dati dosimetrici comunicati dall'esperto
qualificato di quella struttura furono:
dose efficace per esposizione totale accumulata alla data
del 30/09/02 = 90.151 microSv
dose efficace per esposizione parziale alle mani accumulata
alla data del 30/06/02 = 89.500 microSv.

Con questi dati succitati, sempre nel 2003, il collega
medico autorizzato di quella struttura consultò un esperto dell'istituto
nazionale di fisica nucleare ai fini del calcolo della
probabilità causale ottenendo come risultato di tale
calcolo i valori di seguito elencati:
per il basalioma: PC = 4,24% con intervallo di
credibilità al 90% compreso tra 2,56% e 11,8%
per l'adenocarcinoma della prostata: PC = 1,29% con
intervallo di credibilità al 90% compreso tra 0,77% e
3,79%.
Emerse, pertanto, che per tali patologie la correlazione
causale risultava improbabile.

Il medico autorizzato, di conseguenza, espresse il seguente
giudizio di idoneità: Idoneo con le seguenti condizioni:"
adozioni di ulteriori misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti". Ribadisco che il
medico era classificato in quella struttura in categoria A.

Presso la nostra struttura il medico è stato inquadrato in categoria B.
I dubbi sul giudizio di idoneità derivano fondamentalmente
dalla normativa vigente (230/95 e 488/01)

1) - il medico che esprime il giudizio di idoneità è
tenuto ad indicare gli eventuali mezzi di protezione
individuale da adottare o può limitarsi ad imporre
.."l'adozione di ulteriori misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo
l'esposizione a R.I." ?

2) Chi deve, secondo la 230/95 e successive modifiche,
individuare i dispositivi di protezione individuale idonei
atti a ridurre al minimo l'esposizione a R.I.?

3) Essendo passati circa 5 anni dall'ultima manifestazione
neoplastica il dipendente può essere considerato
clinicamente guarito. Tale situazione clinica del dipendente
rappresenta una delle "condizioni fisiopatologiche", così
come definito dal D.M. 488/01, che precludono all'idoneità
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti?

4) il calcolo della probabilità causale succitato ha
fornito dei risultati che indicano come improbabile il fatto
che i tumori insorti nel dipendente fossero dovuti
all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Attualmente il
dipendente può essere considerato clinicamente guarito.
Appare lecito affermare che le eventuali recidive (se mai
compariranno) non siano dovute all'esposizione a radiazioni
ionizzanti?
RingraziandoVi in anticipo per l'attenzione riservatami
rivolgo
distinti saluti

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
Provenienza
Roma
Professione
Medico del Lavoro Competente
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507
  • Re: Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi
  • (10/11/2007 06:53)

Caro Lobuono, innanzitutto grazie per non essere anonimo (come lo sono tanti, purtroppo)!
Dunque, provo a rispondere ai tuoi dubbi, non sicuramente con certezze che non esistono mai, ma con pareri personali dettati da un po’ di esperienza.
Innanzitutto le dosi accumulate in 25 anni di attività non sono elevate, tant’è che l’”esperto dell’INFN” (tutti noi del settore abbiamo capito CHI è!!!!) ha considerato la PC improbabile.
Detto tra noi: è strano che la dose alle mani sia inferiore a quella al corpo intero (dimenticava spesso il dosimetro estremità?).
Giustamente il MA ha dato un giudizio di idoneità con prescrizione; certo la prescrizione stessa è un po’ “fumosa”, ma non criticabile: dobbiamo difenderci da eventuali ispezioni da parte di “non conoscenti la materia” e quindi far vedere che ci siamo preoccupati (DM 488, ecc,). Detto “fuori verbale” il medico poteva benissimo essere dichiarato, secondo me, idoneo senza prescrizioni, ma sicuramente anche io avrei indicato una qualche prescrizione (sempre autodifesa).
Rispondendo ai tuoi quesiti:
1) e 2) – i DPI li deve indicare l’Esperto Qualificato, tu come Medico di Radioprotezione puoi dare delle prescrizioni di tipo lavorativo; io ad esempio utilizzo talvolta “esclusione dalle attività con esposizione al fascio diretto”. Vorrei vedere che non sia dotato di camice Pb e collare per la tiroide!
3) - il maledetto e famigerato DM 488/2001 ci impone di tenere conto ecc., quindi è bene che tu nelle conclusioni della visita indichi quali sono i “ragionamenti” che hai fatto per giungere alle conclusioni e al GI. Usa eventualmente frasi del tipo “Ai sensi del DM 488/2001 ho tenuto conto ………”, utilizza sicuramente molte delle OTTIME riflessioni che hai già espresso e concludi con una idoneità che, trattandosi di un B, io darei senza limitazioni, dopo esserti però bene informato, anche con sopralluoghi, sulle reali modalità di lavoro: ad es. ERCP solo con radiogrammi o anche monitor?
Per dovere di cronaca sappi che esiste una “scuola di pensiero” che considera una possibile idoneità con “dose personalizzata” (Prevenzione primaria in radioprotezione medica : la dose personalizzata / F. Malesani- La medicina del lavoro. -- Vol. 98, n.5 (sett.-ott. 2007) ; p. 381-406.) che, ad esempio, nel caso di pregresso basalioma sarebbe: “Non può essere esposto ad una dose per esposizione totale annua superiore a 17,5 mSv”. Sono calcoli basati sui coefficienti nominali di rischio dell’ICRP (2007) che, come tutti i modelli matematici, hanno grossi limiti (i calcoli, non i coefficienti). E poi se si prende un anno 17,6 mSv che fai? La sorveglianza medica eccezionale? Non potresti sia perché la può fare solo il Medico Autorizzato e comunque la legge la prescrive per dosi > 20 mSv/anno. Ti ricordo che il limite annuo di 20 mSv vale sia per gli A che per i B.

4) – Secondo me le radiazioni non potranno assolutamente essere responsabili di eventuali recidive, pensa anche alla PC.

Questo è ciò che mi è ora venuto in testa, comunque se hai ancora dubbi, sono a tua disposizione anche con campurra@frascati.enea.it e visita anche https://www.airm.it

Cordialmente.

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

lobuonofp

lobuonofp
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Bari
Professione
Medico del Lavoro
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57
  • Re: Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi
  • (12/11/2007 09:09)

Gabriele Campurra il 10/11/2007 06:53 ha scritto:
Caro Lobuono, innanzitutto grazie per non essere anonimo (come lo sono tanti, purtroppo)!
Dunque, provo a rispondere ai tuoi dubbi, non sicuramente con certezze che non esistono mai, ma con pareri personali dettati da un po’ di esperienza.
Innanzitutto le dosi accumulate in 25 anni di attività non sono elevate, tant’è che l’”esperto dell’INFN” (tutti noi del settore abbiamo capito CHI è!!!!) ha considerato la PC improbabile.
Detto tra noi: è strano che la dose alle mani sia inferiore a quella al corpo intero (dimenticava spesso il dosimetro estremità?).
Giustamente il MA ha dato un giudizio di idoneità con prescrizione; certo la prescrizione stessa è un po’ “fumosa”, ma non criticabile: dobbiamo difenderci da eventuali ispezioni da parte di “non conoscenti la materia” e quindi far vedere che ci siamo preoccupati (DM 488, ecc,). Detto “fuori verbale” il medico poteva benissimo essere dichiarato, secondo me, idoneo senza prescrizioni, ma sicuramente anche io avrei indicato una qualche prescrizione (sempre autodifesa).
Rispondendo ai tuoi quesiti:
1) e 2) – i DPI li deve indicare l’Esperto Qualificato, tu come Medico di Radioprotezione puoi dare delle prescrizioni di tipo lavorativo; io ad esempio utilizzo talvolta “esclusione dalle attività con esposizione al fascio diretto”. Vorrei vedere che non sia dotato di camice Pb e collare per la tiroide!
3) - il maledetto e famigerato DM 488/2001 ci impone di tenere conto ecc., quindi è bene che tu nelle conclusioni della visita indichi quali sono i “ragionamenti” che hai fatto per giungere alle conclusioni e al GI. Usa eventualmente frasi del tipo “Ai sensi del DM 488/2001 ho tenuto conto ………”, utilizza sicuramente molte delle OTTIME riflessioni che hai già espresso e concludi con una idoneità che, trattandosi di un B, io darei senza limitazioni, dopo esserti però bene informato, anche con sopralluoghi, sulle reali modalità di lavoro: ad es. ERCP solo con radiogrammi o anche monitor?
Per dovere di cronaca sappi che esiste una “scuola di pensiero” che considera una possibile idoneità con “dose personalizzata” (Prevenzione primaria in radioprotezione medica : la dose personalizzata / F. Malesani- La medicina del lavoro. -- Vol. 98, n.5 (sett.-ott. 2007) ; p. 381-406.) che, ad esempio, nel caso di pregresso basalioma sarebbe: “Non può essere esposto ad una dose per esposizione totale annua superiore a 17,5 mSv”. Sono calcoli basati sui coefficienti nominali di rischio dell’ICRP (2007) che, come tutti i modelli matematici, hanno grossi limiti (i calcoli, non i coefficienti). E poi se si prende un anno 17,6 mSv che fai? La sorveglianza medica eccezionale? Non potresti sia perché la può fare solo il Medico Autorizzato e comunque la legge la prescrive per dosi > 20 mSv/anno. Ti ricordo che il limite annuo di 20 mSv vale sia per gli A che per i B.

4) – Secondo me le radiazioni non potranno assolutamente essere responsabili di eventuali recidive, pensa anche alla PC.

Questo è ciò che mi è ora venuto in testa, comunque se hai ancora dubbi, sono a tua disposizione anche con campurra@frascati.enea.it e visita anche https://www.airm.it

Cordialmente.

Caro Gabriele, ti ringrazio per i tuoi chiarimenti che reputo estremamente preziosi. Ti ho inviato una mail... se puoi rispondermi ti ringrazio in anticipo

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