L 'applicazione della tabella allegata all 'art. 33 del D.P.R. 303/56 presenta notevoli difficoltà dal punto di vista pratico, con il rischio di effettuare una sorveglianza sanitaria a volte vistosamente assurda.
E ' noto che il fondamento giuridico su cui si basa il D.P.R. 303/56 è quello della presunzione di rischio. Ciò significa che la sua applicazione prescinde da valutazioni di tipo quantitativo (valutazione del rischio).
L 'applicazione della tabella allegata all 'art. 33 senza alcun riferimento di tipo quantitativo, e senza fare espressamente riferimento alle lavorazioni riportate (ex. art. 34), pone, a mio parere, dal punto di vista pratico, notevoli dubbi e a volte franco imbarazzo.
Per esempio basta utilizzare occasionalemente un un prodotto che contiene l '1% di tuoluene per dare a quel lavoratore una periodicità trimestrale, fermo restando la possibilità di richiedere il raddoppio della periodicità o addirittura l 'esenzione ai sensi dell 'art. 35 del D.P.R. 303/56?
Richiedere l 'art. 35, poi, comporta sempre un tempo piuttosto lungo. Vi debbo confessare che incontro notevoli difficotà a spiegare al titolare di una piccola attività di tipo artigianale che il dipendente che utilizza occasionalmente uno spray contenente xilene dovrà effettuare delle visite mediche con periodicità trimestrale, che sarà sua prerogativa richiedere il raddoppio della periodicità (o addirittura l 'esenzione), cosa che sarà ottenibile dopo un controllo dell 'ASL territorialmente competente.
Mi piacerebbe conoscere la vostra esperienza.
Francesco Genna.
Carissimo Genna, il mio pensiero è che comunque il DPR 303/56 si applichi alle esposizioni croniche. avere uno spray con l '1% di toluene, usato occasionalmente, non significa esposizione cronica (uso occasionale) e quindi non applicherei il rischio ai fini della sorveglianza sanitaria (per me esiste solo un rischio espositivo acuto che rientra nell 'infortunistica).
sarebbero interessanti altri pareri.
Nel concordare perfettamente sulla sovente inutilità delle visite periodiche trimestrali, devo però osservare che spesso l 'organo di vigilanza non è daccordo. In alcuni casi simili a quello esposto (es. saldatura occasionale) ho chiesto un parere informale all 'Organo di vigilanza che mi ha risposto di seguire la procedura di Legge (art. 35). Il proporre al datore di lavoro tale procedura comporta però spesso il rifiuto da parte dello stesso che teme fortemente il sopralluogo dell 'organo di vigilanza.
io credo che vi sia un palese contrasto su quanto dicono le leggi. Il D.L. 626 dovrebbe dare una certa libertà di decisione al medico, in base alla valutazione dei rischi, nell 'attivare protocolli sanitari anche diversi in realtà produttive simili. Tutto questo viene però vanificato dal DPR 303 che impone una periodicità obbligata indipendentemente dalla realtà. La mia esperienza è che se un ispettore della USL trova un prodotto contenente una sostanza tabellata, automaticamente scatta l 'obbligo della periodicità prevista dal 303!! Sono perfettamente d 'accordo con quanto afferma spindo: difficilmente il datore di lavoro accetta di chiedere il raddoppio. In una officina meccanica dove viene effettuata saldatura (con visite trimestrali) il datore di lavoro ha provato a chiedere il raddoppio e gli ho anche preparato una bella relazione da allegare nella quale dichiaravo che non vi erano mai stati problemi di natura sanitaria: la USL gli ha chiesto tanti e tali documenti con la prospettiva di un accurato sopralluogo che il datore in questione ha lasciato perdere e non gli ha più risposto. Morale: continuo a visitare ogni 3 mesi i saldatori che mai (almeno da quando seguo l 'azienda io, vale a dire circa 5 anni) hanno presentato problemi legati alla saldatura. Ed in questa ottica ho smesso di proporre raddoppi di periodicità, perchè poi il datore di lavoro probabilmente mi verrà a dire: "ah dottò, ma che m 'ha fatto fare???"
ciao a tutti
sauro raspanti
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