ho inserito il caso nei "casi clinici".
Potete esprimere un parere in merito?
Grazie
fracchiolla il 14/11/2007 02:09 ha scritto:
ho inserito il caso nei "casi clinici".
Potete esprimere un parere in merito?
Grazie
fracchiolla il 14/11/2007 02:09 ha scritto:
ho inserito il caso nei "casi clinici".
Potete esprimere un parere in merito?
Grazie
mah, considerando che ha avuto una angioplastica 5 anni fa e da allora sta bene, esegue i suoi bravi controlli cardiologici e fa la sua ter regolarmente, non vedrei problemi nel farlo idoneo. D'altronde in una situazione del genere qualsiasi cardiologo direbbe che qs soggetto può svolgere la sua vita normale (compresa anche attività sportiva...magari non professionistica). Che lo stress sia un fattore negativo, è indubbio, ma dimmi tu al giorno d'oggi qual'è quel lavoro che non lo dia....e forse, da questo punto di vista, farlo non idoneo rischi di creare una situazione ben più stressogena....
raspanti il 15/11/2007 12:03 ha scritto:
mah, considerando che ha avuto una angioplastica 5 anni fa e da allora sta bene, esegue i suoi bravi controlli cardiologici e fa la sua ter regolarmente, non vedrei problemi nel farlo idoneo. D'altronde in una situazione del genere qualsiasi cardiologo direbbe che qs soggetto può svolgere la sua vita normale (compresa anche attività sportiva...magari non professionistica). Che lo stress sia un fattore negativo, è indubbio, ma dimmi tu al giorno d'oggi qual'è quel lavoro che non lo dia....e forse, da questo punto di vista, farlo non idoneo rischi di creare una situazione ben più stressogena....
caro Raspanti, ho fatto lo stesso tuo errore inserendo una risposta vuota.
Grazie per la saggia replica; anche io sono propenso a farlo idoneo; magari cercherò di non fargli fare orari strani e di limitare il tempo di permanenza alla guida. In generale, in casi simili (es. diabete, cardiopatia ischemica, problemi di vista, ecc.) per gente che deve condurre un mezzo su strada, secondo me il medico competente deve limitarsi a valutare l'idoneità in relazione a patologie del rachide o a patologie che controindicano l'esposizione a vibrazioni per tutto il corpo o il mantenimento di posture fisse prolungate. Tutto il resto è competenza di chi rilascia e rinnova la patente. Diverso è il caso di chi deve condurre all'interno di un'azienda (es. carrellisti): in questi casi l'idoneità a condurre, secondo me, è di esclusiva pertinenza del medico competente, che in questo caso ha piena autonomia e può considerare anche, ad es., la funzione visiva o negare la completa idoneità per patologie che possano provocare disturbi della coscienza (diabete, cardiopatie, epilessia, ipertensione non controllata e chi più ne ha più ne metta).
Caro Fracchiolla,
Riguardo al caso clinico ritengo che manchino alcuni elementi valutativi, in particolare la frazione di eiezione (tuttavia avendo effettuato una PTCA per angina da sforzo è verosimile che la EF sia conservata). Se ci troviamo in quest’ultimo caso e vi è un buon compenso emodinamico non vedo perché non dare l’idoneità (giudicarlo non idoneo lo stresserebbe ancor di più dei fattori stressanti insiti nella professione di autotrasportatore).
Permettimi tuttavia di dissentire sulle tue considerazioni circa il ruolo del MC.
Tu scrivi che il MC dovrebbe tutelare la salute del lavoratore negando “la completa idoneità per patologie che possano provocare disturbi della coscienza” solo nel caso in cui il conducente guidi mezzi all’interno della propria azienda. È un po’ difficile sostenere questa tesi… la salute del lavoratore va tutelata in ogni caso, anche quando questi si allontana dall’azienda. Dunque per quale motivo se ritieni che abbia una patologia tale da compromettere lo stato di coscienza decidi di chiudere gli occhi è lasciarlo circolare liberamente?
Non valgono risposte del tipo: ma se la commissione che rilascia la patente non ha posto veti perché dovrebbe intervenire il MC? Oppure: perché visitare un autotrasportatore? In base a quali rischi?
Ricordiamoci che con l’intesa del 30 ottobre us il MC dovrà visitare gli autotrasportatori per escludere l’uso/abuso di droghe, dunque in corso di visita potrebbe venire a conoscenza di particolari patologie.
E’ facile portarti un esempio: ragazzo di 25 aa, autotrasportatore da 5 aa, in possesso di patente C valida per 10aa ( dunque fino ai 30aa); recente riscontro di S. di Brugada con impianto di defibrillatore…oppure Epilessia (oppure metti tu la patologia che preferisci) (negativo a dei fatidici test antidroga!); dovrebbe continuare a guidare sulle strade per 5 anni in attesa di rinnovo di patente di guida ? (il MC ed il Curante non possono obbligarlo a sottoporsi ad una visita anticipata presso la commissione che rilascia e rinnova la patente). Dunque di chi è la responsabilità per la salute di quel lavoratore?
Buon lavoro.
Concordo pienamente. Ritengo, comunque, che l'idoneità nel settore dei trasporti sia una bella gatta da pelare per il medico competente. E' un problema che meriterebbe approfondimenti e, forse, dei protocolli di intesa tra medici competenti e strutture pubbliche che rilasciano la patente. Personalmente seguo diverse ditte che effettuano trasporti di sfarinati di cereali con autocisterne; alla visita preventiva ho beccato un impressionante numero di panzoni ipertesi e diabetici mai trattati. Ho scritto al medico curante, ma, nel frattempo, che fare? Sospendere l'idoneità e fare sorveglianza ravvicinata fino al riscontro di emoglobina glicata e valori pressori nella norma? E nel frattempo questi soggetti, dipendenti di piccole ditte di trasporti, che fanno? Altro problema sono i soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o, semplicemente, con antidepressivi e/o ansiolitici e/o neurolettici; in questo caso si potrebbe chiedere una consulenza neurologica che evidenzi un buon conpenso della patologia con la terapia. Comunque, secondo me, in questi casi, andrebbero coinvolti i colleghi ufficiali sanitari che rilasciano la patente.
Consiglio all'amico Fracchiolla la lettura di un articolo apparso su "La Medicina del Lavoro" di settembre-ottobre 2007: "Guida professionale e sicurezza, un approccio obiettivo che coinvolge anche la medicina del lavoro" di Colleghi di Cuneo.
Credo, a tale proposito, che il TU debba essere considerato il momento per puntualizzare alcune cose: allo stato attuale si è sempre detto che la sorveglianza sanitaria è opportuna (obbligatoria?) quando possa essere considerata una misura di prevenzione per rischi residui indicati nel documento di valutazione dei rischi. Ma che succede quando alcuni di questi non vengono indicati dal DdL, anche dopo segnalazione da parte del MC? E ancora: che succede quando il DdL si trova di fronte a contrastanti giudizi medici per un proprio lavoratore provenienti da fonti diverse (medico competente, commissione per patenti, Commissioni medico-legali; commissioni mediche di verifica, ecc.,)in aluni casi inerenti l'idoneità alla mansione, altre volte la capacità a svolgere alcuni compiti (ad es. guidare un autoveicolo)?
Tony Porro
fra un attimo vado a leggere il caso clinico, giusto per curiosità personale.
Ma a sostegno di qualche intervento, riporto un qualcosa di simile accaduto tempo fa a me. Autista di Autoambulanza, quindi patente "specialissima". Bene, questo autista aveva in qualche modo conseguito questa patente "specialissima" pur essendo monocolo dall'età di 3 anni per un incidente capitatogli da bambino all'occhio sinistro.
Il MC ed io, che ero RSPP aziendale per inciso, sostenevamo che il tizio non dovesse condurre autoambulanze, e che anzi era opportuno farlo ripassare per avere una "B" limitata, tanto più che era già successo che ci fossero stati degli incidenti -sia pur non gravi- quando il tizio era alla guida. Urla strilli e strepiti dei sindacati (era in ballo una sommetta mesile di indennità), pianti disperazione e lacrime del DdL (trattavasi di personaggio con parentele che contano), noi cocciuti.
Hanno rifatto la gara, se lè aggiudicata una superSocietà di Sevizi che spazia per tutta l'Italia, e il tizio continua a guidare l'ambulanza.
Cioè, adesso, veramente, non più. La società assicuratrice delle ambulanze ha detto "o togliete questo sacripanto dai mezzi, o io vi raddoppio il premio per tutte le ambulanze che avete".
Ubi maior, minor cessat.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
nofertiri9 il 18/11/2007 11:20 ha scritto:
fra un attimo vado a leggere il caso clinico, giusto per curiosità personale.
Ma a sostegno di qualche intervento, riporto un qualcosa di simile accaduto tempo fa a me. Autista di Autoambulanza, quindi patente "specialissima". Bene, questo autista aveva in qualche modo conseguito questa patente "specialissima" pur essendo monocolo dall'età di 3 anni per un incidente capitatogli da bambino all'occhio sinistro.
Il MC ed io, che ero RSPP aziendale per inciso, sostenevamo che il tizio non dovesse condurre autoambulanze, e che anzi era opportuno farlo ripassare per avere una "B" limitata, tanto più che era già successo che ci fossero stati degli incidenti -sia pur non gravi- quando il tizio era alla guida. Urla strilli e strepiti dei sindacati (era in ballo una sommetta mesile di indennità), pianti disperazione e lacrime del DdL (trattavasi di personaggio con parentele che contano), noi cocciuti.
Hanno rifatto la gara, se lè aggiudicata una superSocietà di Sevizi che spazia per tutta l'Italia, e il tizio continua a guidare l'ambulanza.
Cioè, adesso, veramente, non più. La società assicuratrice delle ambulanze ha detto "o togliete questo sacripanto dai mezzi, o io vi raddoppio il premio per tutte le ambulanze che avete".
Ubi maior, minor cessat.
cara Nofer,
anche se mi trovi perfettamente d'accordo con le tue limitazioni purtroppo... e ribadisco purtroppo, per lo stato italiano lui è idoneo alla guida di automezzi (comprese le autoambulanze). Mi stupisce come non abbia fato ricorso... L’art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede, tra l'altro, i requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A e B.
In particolare, i minorati dell’acuità visiva che possono essere ammessi all’attività di conduzione di veicoli a motore per le suddette categorie sono:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
L’art. 322 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada stabilisce che: “Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare”.
La norma qui riportata pone, ai tecnici che devono attuarla, alcuni problemi di applicazione. Infatti, viene genericamente stabilito che il conducente deve avere un “campo visivo normale”, un “senso cromatico sufficiente” e una “sufficiente visione notturna”. Sono, come si vede, espressioni molto ampie, non supportate da indicazioni o limiti specifici. È quindi rimesso alla scienza ed esperienza dei singoli medici accertatori stabilire quando il campo visivo può considerarsi “normale” (anche se gli oculisti, non senza importanti eccezioni, definiscono tale un campo visivo di 120 ° sul piano orizzontale) e quando il senso cromatico e la visione notturna possano definirsi “sufficiente” ecc.
Purtroppo, ti ripeto questa è la legge... ed attualmente in italia un monocolo può conseguire tranquillamente la patente di guida B senza limitazioni.... Ti prego ...non arrabbiarti con me
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