Cari colleghi,
sarebbe interessante che si aggiungessero a questa mia comunicazione tutte le iniziative analoghe: in pratica, qui in Piemonte stiamo attivamente organizzando (è prevista per la prossima settimana) un incontro con il presidente della giunta regionale On. Enzo GHIGO, con parlamentari della maggioranza e dell 'opposizione e con alcuni consiglieri regionali
Qui di seguito inserisco una bozza del testo di richiesta di incontro che, con le opportune modifiche locali, può essere una buona base.
All 'attenzione del Presidente della Giunta regionale
Premessa
L’Art. 2 comma 1 lettera d) n° 1) del D.Lvo 626/94 e s.m.i. definisce il medico competente come “medico in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Università e della ricerca scientifica e tecnologica.”
Fatto
La Commissione Sanità del Senato della Repubblica durante la fase di approvazione del D.L. n° 402 (provvedimenti urgenti in materia sanitaria: carenza di personale infermieristico) introduceva la modifica al testo dell’art 2 di cui in premessa introducendo dopo le parole “o in clinica del lavoro” le parole “specializzazione in igiene e medicina preventiva e specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni”.
In tale modo veniva introdotta la possibilità anche per gli igienisti ed i medici legali di essere nominati medici competenti in ordine all’applicazione del D.Lvo 626/94.
Conseguenze
Gli obblighi previsti dalla normativa vigente per il medico competente sono numerosi e ben definiti: possono essere così sintetizzati: 1)effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori mirata al rischio lavorativo; 2) collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione, basata, naturalmente della precisa conoscenza dei cicli lavorativi, del rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, 3) collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione nell’applicare i provvedimenti atti ad abbattere e/o a ridurre per quanto tecnicamente possibile tale rischio negli ambienti di lavoro.
Come si può capire il medico competente svolge delle attività peculiari che presuppongono, non a caso, un iter formativo specifico, previsto come autonomo anche da tutte le direttive europee in materie di igiene e sicurezza del lavoro.
Si configura, pertanto, un grave conflitto sia con la normativa nazionale, la quale prevedeva, lo ricordiamo, l’ampliamento ad altre specializzazioni “ove necessario” e “ con decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Università e ricerca scientifica e tecnologica”, sia con la normativa europea che, in tutte le direttive finora emanate sulla materia dell’igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, fa esplicito riferimento agli standard ed alle norme di buona tecnica della specializzazione in medicina del lavoro, e non di altre specializzazioni.
Questo fatto espone molto probabilmente l’Italia a nuovi ricorsi alla corte di Giustizia Europea, la quale, come peraltro già successo recentemente per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, difficilmente potrà non accoglierli, esponendo l’Italia ad ulteriori rischi di pesanti sanzioni pecuniarie, e non solo, da parte della Commissione Europea.
Richiesta
Sulla base di tali premesse e dei fatti sovraesposti chiediamo di essere ricevuti dalla S.V. per un colloquio chiarificatore ed utile a riportare la materia sui binari della corretta interpretazione della normativa sia nazionale che comunitaria.
Restiamo in attesa di Suo cortese riscontro
Distinti saluti
Aggiungete su questa lista le iniziative regionali in modo da dare a tutti i colleghi un quadro dei movimenti in atto.
Saluti a tutti
Riccardo FALCETTA
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