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Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 3094 volte.

tcam

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  • (22/11/2007 22:44)

All'indirizzo

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/266/3.htm

l'intesa in oggetto del 30/10/2007 pubblicata in G.U. il 15/11/2007 che
comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 in alcune
mansioni di conduzione mezzi (patenti C, D, E, ma anche conduttori di
macchine movimento terra e merci). La sorveglianza sanitaria sarà mirata
all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, anche mediante esami
tossicologici da effettuare presso il Ser.T.
Un'altra intesa dovrà essere pubblicata entro 90 giorni per definire
ulteriormente gli accertamenti che dovranno essere eseguiti.

Buon lavoro, TCam

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dr.alesiani

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  • Re: anteprima
  • (23/11/2007 07:21)

tcam il 22/11/2007 10:44 ha scritto:
All'indirizzo

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/266/3.htm

l'intesa in oggetto del 30/10/2007 pubblicata in G.U. il 15/11/2007 che
comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 in alcune
mansioni di conduzione mezzi (patenti C, D, E, ma anche conduttori di
macchine movimento terra e merci). La sorveglianza sanitaria sarà mirata
all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, anche mediante esami
tossicologici da effettuare presso il Ser.T.
Un'altra intesa dovrà essere pubblicata entro 90 giorni per definire
ulteriormente gli accertamenti che dovranno essere eseguiti.

Buon lavoro, TCam

A questo punto il fatto che io agli ISF (informatori scientifici del farmaco) faccio da sempre le visite di assunzione è regolare!?!
Essendo anche operativo il decreto sulle vibrazioni, penso di non fare una sorveglianza non prevista.
Pongo un quesito: questi ragazzi che provengono da ogni parte del nostro paese, quindi problemi logistici e temporali, li devo anche sottoporre al test per droghe ed alcool.....è improbabile una auspicabile negatività come d'altronte non significativa una ev. positività da correlare ad un loro diniego in fase di anamnesi.
Inoltre la sorveglianza sanitaria ( anche a 5 anni) come pensate si possa effettuare, con una mega riunione a Roma o con un mio peregrinare per tutto il paese!
Sono in difficoltà...... chi si prende la briga di consigliarmi?
ciao
Mario

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gdigiacomo

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  • Re: anteprima
  • (23/11/2007 09:07)

dr.alesiani il 23/11/2007 07:21 ha scritto:



A questo punto il fatto che io agli ISF (informatori scientifici del farmaco) faccio da sempre le visite di assunzione è regolare!?!
Essendo anche operativo il decreto sulle vibrazioni, penso di non fare una sorveglianza non prevista.
Pongo un quesito: questi ragazzi che provengono da ogni parte del nostro paese, quindi problemi logistici e temporali, li devo anche sottoporre al test per droghe ed alcool.....è improbabile una auspicabile negatività come d'altronte non significativa una ev. positività da correlare ad un loro diniego in fase di anamnesi.
Inoltre la sorveglianza sanitaria ( anche a 5 anni) come pensate si possa effettuare, con una mega riunione a Roma o con un mio peregrinare per tutto il paese!
Sono in difficoltà...... chi si prende la briga di consigliarmi?
ciao
Mario

Verosimilmente gli ISF usano la propria automobile (pat. B) per cui non rientrano fra le categorie di lavoratori per i quali si applica la normativa

dr.alesiani

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  • Re: anteprima
  • (23/11/2007 18:48)

No! DiGiacomo... ormai tutti gli ISF usano delle automobili aziendali per cui devono essere sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria registrando su apposito libretto di macchina a prescindere il libretto di circolazione.
Sono dei veri strumenti di lavoro!
Quindi ringraziandoti della partecipazione alla discussione ed a seguito della precisazione ....ripropongo il tema
ciao
Mario



gdigiacomo il 23/11/2007 09:07 ha scritto:


Verosimilmente gli ISF usano la propria automobile (pat. B) per cui non rientrano fra le categorie di lavoratori per i quali si applica la normativa

Mario

ramiste

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  • Re: anteprima
  • (24/11/2007 12:23)

Ritornando all'argomento principale del forum (l'Intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza), già pealtro segnalata nella sezione News del sito, il collega TCam ha tempestivamente ricordato che il provvedimento e' gia' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che e' disponibile nella sua versione definitiva. Il testo presenta molti spunti interessanti e credo che sara' utile e opportuno occuparsene adeguatamente nel prossimo futuro. Vorrei solamente, in questa sede, segnalare una curiosa integrazione di cui all'art. 10, relativa alle tariffe per le prestazioni rese ("... costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla presente intesa" ...). A memoria non ricordo di altri decreti con simili indicazioni e questo potrebbe costituire una imortante novita', anche se nell'articolo citato, con una paradossale inversione, le tariffe minime del famoso decreto del 1992 vengono prese a riferimento quali ... tariffe massime !
Appare chiara l'intenzione di non gravare ulteriormente sui datori di lavoro, dal punto di vista economico, tra l'altro con prestazioni obbligatorie che non attengono direttamente alla sorveglianza sanitaria intesa come sin qui delineato dalle normative vigenti, ma forse la questione necessita di un ulteriore approfondimento.

maalox

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  • Re: anteprima
  • (25/11/2007 08:00)

da cittadino che circola con la propria auto sulle strade mi preoccupa e lascia perplesso il fatto che qualcuno (datore di lavoro e mc) si debbano preoccupare che un tizio tossicodipendente possa guidare o meno la macchina aziendale, mentre per il resto se ne può andare in giro quasi indisturbato.
Forse era più semplice che in caso di tossicodipendenza e di patente non rilasciata dalla commissione provinciale prevedere da parte del mc/sert la segnalazione alla motorizzazione, e che questa provvedesse quindi ad inviare il tossicodipendente alla commissione per la revisione definitiva della patente. Sarò de coccio, ma il giudizio di idoneità espresso per legge dal mc per la guida in caso di tossicodipendenza, alcolismo, ecc. non mi convince.

nofertiri9

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  • Re: anteprima
  • (25/11/2007 11:21)

maalox il 25/11/2007 08:00 ha scritto:
da cittadino che circola con la propria auto sulle strade mi preoccupa e lascia perplesso il fatto che qualcuno (datore di lavoro e mc) si debbano preoccupare che un tizio tossicodipendente possa guidare o meno la macchina aziendale, mentre per il resto se ne può andare in giro quasi indisturbato.
... Sarò de coccio, ma il giudizio di idoneità espresso per legge dal mc per la guida in caso di tossicodipendenza, alcolismo, ecc. non mi convince.

donde il maalox, suppongo :-)...
Ai MC, spesso, si chiede di fare la guerra con i fucili di cartone, salvo poi mandarli a fare da scudi umani davanti ai cannoni di un magistrato ultragarantista. Di che, poi, mica si capisce.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

m.digiovanni

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  • Re: anteprima
  • (25/11/2007 12:26)

Egregi colleghi,
ho letto l'accordo e sorge una domanda: entro quando tempo il medico del lavoro deve esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica?
L'art. 4 comma 1 dice che il DL prima di adibire (dopo l'assunzione naturalmente).......provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicandogli il nominativo.
Art. 4 comma 2: il medico provvede e verifica.... secondo le modalità definite nell'art. 8.
Art. 4 comma 5: il medico competente entro 30 gg dalla richiesta di cui al comma 2 comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Art. 5 comma 2: al fine di non pregiudicare l'attività lavorativa, MC concorda con il DL l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
Se le strutture del SSN sono in grado di programmare tutti gli accertamenti che verranno previsti per le varie sostanze stupefacenti, se i DL sono tempestivi, se i MC possono assumere personale addetto alla prenotazione degli accertamenti c/o le ASL o in futuro, come prevedo, c/o le cosiddette strutture accreditate (per il collasso del SSN), se i commercialisti, se ecc.; prevedo che il lavoratore sottoposto a visita preventiva potrà ottenere il giudizio di idoneità alla mansione specifica dopo diversi mesi dalla richiesta.
P.S. gli SPRESAL, le ASL, ecc, non sono ancora attrezzate e/o organizzati (almeno nella mia zona).
Sul fatto che non si voglia gravare sui DL (visto che costa tutto tempo e denaro) bastava fornire il servizio gratuitamente da parte delle strutture pubbliche con il risarcimento della giornata lavorativa persa(non vuole essere polemica ma stimolo).
Cordiali saluti.

tcam

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  • Re: anteprima
  • (26/11/2007 01:44)

tcam il 22/11/2007 10:44 ha scritto:
All'indirizzo

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/266/3.htm

l'intesa in oggetto del 30/10/2007 pubblicata in G.U. il 15/11/2007 che
comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 in alcune
mansioni di conduzione mezzi (patenti C, D, E, ma anche conduttori di
macchine movimento terra e merci). La sorveglianza sanitaria sarà mirata
all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, anche mediante esami
tossicologici da effettuare presso il Ser.T.
Un'altra intesa dovrà essere pubblicata entro 90 giorni per definire
ulteriormente gli accertamenti che dovranno essere eseguiti.

Buon lavoro, TCam

Se non ho letto male si parla delle classi C,D, E di patenti, che presuppongono la guida di mezzi particolari come autotreni oltre una data portata, autoarticolati e mezzi adibiti al trasporto di passeggeri e in fine di mezzi operativi di cantiere.
Tuttavia, mi pare, il quesito sostanziale e l'aspetto più grave del provvedimento, se dovesse superare questa fase propositiva della Conferenza Stato-Regioni, è il fatto che noi dovremmo anzitutto farci carico di responsabilità pesanti sul piano civilistico e penalistico dovendo giudicare un film da un fotogramma sostituendoci e vicariando altre strutture istituzionali che dovrebbero semmai provvedere, ammesso che sia possibile (e ho forti e fondati dubbi) a verificare l'assenza di controindicazioni alla guida dei mezzi affidati. Ma non basta, la questione è assai più profonda. Esula assolutamente dal principio della medicina del lavoro un tale incarico. Al MC potrà semmai essere affidato il compito di tutelare il lavoratore alla guida dai danni che la guida gli produce, non i terzi viaggianti o trasportati.
Ma ancor peggio. Dove va a finire l'Istituto del Segreto Professionale?
Se io esprimo l'idoneità su un singolo quesito estermamente mirato e circostanziato con nessuna via di fuga (nè limiti nè prescrizioni possibili ovviamente), una non idoneità che dovrebbe necessariamente scaturire dal riconoscimento di una qualsivoglia forma di tossicodipendenza, sarebbe una ineluttabile comunicazione pubblica dello stato di tossicodipendenza di quel lavoratore.
Sbaglio?
TCam

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gdigiacomo

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  • Re: anteprima
  • (26/11/2007 10:33)

[cite]dr.alesiani il 23/11/2007 06:48 ha scritto:
No! DiGiacomo... ormai tutti gli ISF usano delle automobili aziendali per cui devono essere sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria registrando su apposito libretto di macchina a prescindere il libretto di circolazione.
Sono dei veri strumenti di lavoro!
Quindi ringraziandoti della partecipazione alla discussione ed a seguito della precisazione ....ripropongo il tema
ciao

Probabilmente usando il termine "propria automobile" ho favorito il fraintendimento: in realtà volevo sottolineare che usano un veicolo per il quale è richiesta soltanto la pat B, che non rientra fra le attività soggette ai controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope (a quella normativa volevo riferirmi e non al 626)
cordialmente

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